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Coronavirus. Vademecum per gli Infermieri. Dalla malattia ai congedi, alla quarantena. Diritti e doveri

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 07/03/2020 vai ai commenti

CoronavirusLeggi e sentenze

 

D- Il Decreto del Presidente del Consiglio (Dpcm), pubblicato il Gazzetta Ufficiale il 1 Marzo 2020 ha sospeso tutte le attività lavorative nella zona rossa ed il divieto di allontanamento, questo vale anche per gli operatori sanitari?

R- Nella cosiddetta “zona rossa”, che comprende i Comuni lombardi di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e il Comune veneto di Vo', il divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale e la sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i residenti o domiciliati nel Comune o nell’area interessata non si applicano al personale sanitario.

Qualora il personale sanitario non si recasse a lavoro, senza giustificazione, si tratterebbe di assenza ingiustificata e potrebbe incorrere in sanzioni disciplinari.

 

D- Lavori nella zona rossa, sei beneficiario della legge 104/92 ed usufruisci dei tre giorni di permesso mensili, sei in congedo straordinario o in congedo parentale, i benefici ti verranno sospesi?

R-Nelle regioni nelle quali è stato applicato il Dpcm del 1 marzo 2020, sono stati sospesi solo i congedi ordinari, quindi le ferie ordinarie.

 

D- Sei un infermiere, sei a casa e cominci ad accusare sintomi tipici dell’infezione da Coronavirus, che fare?

R- Valgono prioritariamente le indicazioni di caso e caso sospetto.

Se l’infermiere ha sintomi, deve prima di tutto autoconsegnarsi in isolamento a casa, chiamare medico di base o 118.

Dovrà rispondere di vicinanza a casi o casi sospetti o provenienza diretta da zona rossa o contatti da gente proveniente da zona rossa.

Quindi si procederà al ricovero, all’eventuale tampone o alla quarantena fiduciaria di 14 giorni, con sorveglianza attiva da parte dell’operatore di sanità pubblica che informerà il Medico di medicina generale/Pediatra di libera scelta (MMG/PLS) da cui il soggetto è assistito.

 

Definizione di Caso

Caso sospetto

  1. A. Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e nei 14 giorni precedenti l’insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:
  • storia di viaggi o residenza in Cina;

oppure

  • contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da SARS-CoV-2;

oppure

  • ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da SARS-CoV-2.

Caso probabile

Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus.

Test di laboratorio

  1. Tutti i campioni raccolti per le indagini di laboratorio devono essere considerati potenzialmente infetti e gli operatori sanitari che raccolgono o trasportano campioni clinici devono attenersi rigorosamente alle precauzioni standard per ridurre al minimo la possibilità di esposizione ad agenti patogeni. 

 

Caso confermato

Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell’Istituto Superiore di Sanità per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.

 

Cos’è la sorveglianza attiva

Relativamente al monitoraggio delle persone in isolamento, l’operatore di sanità pubblica deve inoltre:

  • accertare l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi
  • informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi
  • informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (mattina e sera)
  • informare la persona sul significato, le modalità e le finalità dell'isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l'applicazione delle misure quali il mantenimento dello stato di isolamento per 14 giorni dall'ultima esposizione, divieto di contatti sociali, di spostamenti e/o viaggi e l’obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza epidemiologica
  • informare la persona che in caso di comparsa di sintomi deve avvertire immediatamente il MMG/PLS e l’operatore di sanità pubblica, indossare la mascherina chirurgica, allontanarsi dagli altri conviventi e rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale dell’ambiente, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario
  • contattare quotidianamente la persona sotto sorveglianza per avere notizie sulle sue condizioni di salute. In caso di comparsa di sintomatologia, consultare il MMG/PLS e procedere secondo quanto previsto dalla Circolare 5443-22/02/2020 del Ministero della Salute.

Si sottolinea che tutte le misure sopra descritte sono valide fino all’8 marzo 2020.

D- Il periodo trascorso in quarantena equivale ad un periodo di malattia con le relative decurtazioni da Decreto Brunetta?

R-Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (compresi dunque i dipendenti delle aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale) dovuta al Covid-2019, verrà equiparato al periodo di ricovero ospedaliero, quindi non verranno applicate decurtazioni.

 

D- Sei in infermiere e sei venuto a contatto durante il servizio con un paziente positivo al Coronavirus, vieni posto in quarantena a casa in attesa di tampone, per esigenze organizzative, puoi essere richiamato in servizio?

R- All’articolo1 l’ordinanza del Ministero della salute del 21 febbraio, dispone l’obbligo di quarantena con sorveglianza attiva da applicarsi, per quattordici giorni, agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva Covid-19 e la sorveglianza attiva con permanenza domiciliare fiduciaria per chi è stato nelle aree a rischio negli ultimi 14 giorni.

Tale misura di quarantena è da ritenersi derogabile per il personale sanitario e quello delle forze armate che è stato impegnato, a vario titolo, nelle suddette   operazioni, a condizione che abbia utilizzato, in tutte le operazioni con contatto ravvicinato e per qualsiasi procedura sanitaria, idonei dispositivi di protezione individuale. Resta inteso che il predetto personale è obbligato a segnalare tempestivamente al datore di lavoro qualsiasi segno o sintomo collegabile alla Covid-19 nei 14 giorni successivi all’ultimo contatto.

In generale comunque la sorveglianza sanitaria degli operatori esposti si applica a tutti gli operatori che hanno avuto un “contatto stretto” con un caso confermato.

La sorveglianza deve essere protratta fino a 14 giorni dall’ultima esposizione.

La sorveglianza dovrà essere graduata sulla base della valutazione dell’esposizione:

  • Per i contatti a basso rischio:

l’Operatore sanitario rimane in  servizio,  adottando  di  persona  le  seguenti  precauzioni  di  sorveglianza  (“sorveglianza fiduciaria”):controlla la temperatura una volta al giorno per i 14 giorni successivi all’ultima esposizione, in caso di comparsa di febbre (temperatura corporea> 37,5 °C) o di altri sintomi potenzialmente riconducibili  a  un’infezione  da  Coronavirus  (tosse,  dispnea,  faringodinia),  durante   il   lavoro all’interno del Reparto o fuori dal servizio, si astiene immediatamente dal lavoro e segnala l’evento tempestivamente al Responsabile dell’U.O. di appartenenza che ne informerà il Direttore di Malattie Infettive che provvederà a comunicare tempestivamente l’evento alla Direzione Sanitaria, al Medico Competente  e  al  Servizio  di  Igiene per  attivare  la  quarantena  per  i  14  giorni successivi.

  • Per i contatti a medio e alto rischio: il medico del reparto valuta la modalità di esposizione, pone indicazione all’immediata sospensione all’attività lavorativa, ne informerà il Direttore di Malattie Infettive che provvederà a comunicare tempestivamente l’evento alla Direzione Sanitaria, al Medico Competente e al Servizio di Igiene Pubblica per attivare la quarantena per i 14 giorni successivi.

Se il medico infettivologo esclude che l’operatore rientri nella definizione di caso sarà proseguita la sorveglianza sanitaria, secondo le modalità di rischio precedentemente valutato fino ai 14 giorni dall’ultima esposizione. La sorveglianza viene interrotta dopo 14 giorni dall’ultima esposizione.

NB:Disposizioni in aggoirnamento. La bozza del nuovo decreto prevede che la quarantena non si applicchi agli operatori sanitari e a quelli dei servizi pubblici essenziali che vengono sottoposti a sorveglianza; i medesimi operatori sospendono l’attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19.
 

D-Stai assistendo un paziente affetto da Covid-19 e ti hanno fornito solo di mascherina chirurgica, cosa prevedono le disposizioni ministeriali in merito all’utilizzo di Dpi?

R-

  • Reparti con pazienti affetti da COVID-19 - Gli operatori che entrano in contatto diretto col paziente nelle procedure che generano aerosol devono indossare una mascherina N95 o FFP2, un camice protettivo, guanti, protezione oculare e grembiule. Gli operatori che entrano in contatto con pazienti in procedure che non generano aerosol è sufficiente che indossino una mascherina chirurgica, oltre a guanti, camice protettivo e protezione oculare. Non sono richiesti DPI nelle aree di transito del paziente (corridoi, luoghi di passaggi, ecc…)
  • Triage in Pronto Soccorso - Non sono richiesti DPI durante tutte le fasi di screening preliminare e dove non è previsto un contatto diretto, a patto che siano garantite distanze di almeno 1 metro dal paziente. Ai pazienti con sintomatologia respiratoria va fatta indossare una mascherina chirurgica.
  • Laboratorio analisi - I Tecnici di Laboratorio, se manipolano campioni di materiali delle vie respiratorie, devono indossare la mascherina chirurgica, i guanti, il camice protettivo e la protezione oculare (se vi è rischio di schizzi).
  • Ambulatori - Gli operatori non devono indossare DPI, tranne quando devono effettuare un esame obiettivo su persone con sintomatologia respiratoria (in questo caso è necessario indossare guanti, camice, protezione oculare e mascherina chirurgica). Durante l’esecuzione delle terapie invasive si utilizzeranno i DPI previsti dalle linee guida internazionali, anche con pazienti asintomatici. I pazienti che attendono in sala d’attesa non devono indossare mascherine, tranne quelli che presentano una sintomatologia respiratoria (per i quali va fatta indossare la mascherina chirurgica).
  • Uffici amministrativi - Se non sono previste pratiche che coinvolgano pazienti affetti da COVID-19, non serve indossare mascherine.
  • Comunità - Vale quanto detto per gli ambulatori (a patto che non vi siano ospiti affetti da COVID-19, per i quali vale quanto detto per i “reparti con pazienti affetti da COVID-19”).

Come potete vedere, le mascherine FFP2 vanno indossate solo in casi veramente eccezionali e quelle chirurgiche solo se strettamente necessarie.

A proposito delle mascherine FFP2, va precisato che, per farle aderire bene al viso, non si deve avere la barba e non devono essere mai tolte: una volta che si spostano dalla faccia vanno eliminate perché da quel momento non danno più alcuna garanzia di protezione. Quindi se, per esempio, si indossano e poi si girano sulla testa o sul collo, per il tempo di un caffè, è necessario gettarle via.