I Congedi parentali Covid-19 spettano anche ai dipendenti Pubblici. Ecco perché
Diverse aziende sanitarie pubbliche, approfittando della poca chiarezza di alcuni passaggi del Decreto Rilancio- DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 -Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, stanno ben pensando di rifiutare le richieste di congedo parentale ai dipendenti del SSN, ritenendo che questi spettino solo al dipendente privato.
Ecco perchè spettano anche al dipendente pubblico:
L’articolo 72 del Dl Rilancio ha sostituito il comma 1 dell’articolo 23 e 25 del Cura Italia. Quindi dal 5 marzo al 31 luglio i dipendenti del settore privato, con figli fino a 12 anni (o più grandi se con handicap grave), possono avere 30 giorni di congedo invece dei precedenti 15, sempre indennizzati al 50% e con contribuzione figurativa a fini previdenziali.
Questo recita letteralmente: “Si modifica quanto previsto dal Decreto Cura Italia in materia di specifici congedi, per i dipendenti del settore privato, portando a trenta giorni il periodo di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti per i figli di età non superiore ai 12 anni (per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione) ed estendendo il relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Cosa prevedevano gli articoli 23 e 25 del Cura Italia
Art 23. 1. Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attivita' didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10, per i figli di eta' non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale e' riconosciuta una indennita' pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Art 25. (Congedo e indennita' per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonche' bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato per emergenza COVID -19)
- A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attivita' didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennita' di cui all'articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7. Il congedo e l'indennita' di cui al primo periodo non spetta in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano gia' fruendo di analoghi benefici.
Tornando al Decreto Rilancio, l’articolo 72 modifica i due articoli 23 e 25, questo vuol dire che modifica i due articoli, aumentando i giorni da 15 a 30 sia per il pubblico che per il privato. L’articolo 72 non cancella il congedo al dipendente pubblico.
Quella che scompare è invece l’aumento dei 15 giorni per gli iscritti alla gestione separata Inps,
Semmai il reale dubbio resta in relazione al comma 4 dell’articolo 72 secondo cui il congedo è riconosciuto «alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni». Il totale avrebbe dovuto essere portato a 30 giorni. Probabilmente è un errore materiale, ma i due limiti attualmente non coincidono.
Marialuisa Asta