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I Congedi parentali Covid-19 spettano anche ai dipendenti Pubblici. Ecco perché

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 27/05/2020 vai ai commenti

AttualitàLeggi e sentenze

Diverse aziende sanitarie pubbliche, approfittando della poca chiarezza di alcuni passaggi del Decreto Rilancio- DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 -Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, stanno ben pensando di rifiutare le richieste di congedo parentale ai dipendenti del SSN, ritenendo che questi spettino solo al dipendente privato.

Ecco perchè spettano anche al dipendente pubblico:

L’articolo 72 del Dl Rilancio ha sostituito il comma 1 dell’articolo 23 e 25 del Cura Italia. Quindi dal 5 marzo al 31 luglio i dipendenti del settore privato, con figli fino a 12 anni (o più grandi se con handicap grave), possono avere 30 giorni di congedo invece dei precedenti 15, sempre indennizzati al 50% e con contribuzione figurativa a fini previdenziali.

Questo recita letteralmente: “Si modifica quanto previsto dal Decreto Cura Italia in materia di specifici congedi, per i dipendenti del settore privato, portando a trenta giorni il periodo di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti per i figli di età non superiore ai 12 anni (per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione) ed estendendo il relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Cosa prevedevano gli articoli 23 e 25 del Cura Italia

Art 23. 1. Per l'anno 2020 a decorrere dal  5  marzo,  in  conseguenza  dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per  l'infanzia  e delle attivita' didattiche nelle scuole di ogni ordine  e  grado,  di cui al Decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  4  marzo 2020, e  per  un  periodo  continuativo  o  frazionato  comunque  non superiore a quindici giorni, i  genitori  lavoratori  dipendenti  del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi  9  e  10, per i figli di eta' non superiore ai  12  anni,  fatto  salvo  quanto previsto al comma 5, di  uno  specifico  congedo,  per  il  quale  e' riconosciuta una indennita' pari al 50 per cento della  retribuzione, calcolata  secondo  quanto  previsto  dall'articolo  23  del  decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,  ad  eccezione  del  comma  2  del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti  da  contribuzione figurativa.

Art 25.  (Congedo  e  indennita'  per  i  lavoratori  dipendenti  del  settore pubblico, nonche' bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico  e  privato  accreditato per emergenza COVID -19)

  1. A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attivita' didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e  per  tutto  il periodo  della  sospensione  ivi  prevista,  i  genitori   lavoratori dipendenti  del  settore  pubblico  hanno  diritto  a  fruire   dello specifico congedo e relativa indennita' di cui all'articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7. Il congedo e l'indennita' di cui al primo periodo non spetta in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori  stiano gia' fruendo di analoghi benefici.

Tornando al Decreto Rilancio, l’articolo 72 modifica i due articoli 23 e 25, questo vuol dire che modifica i due articoli, aumentando i giorni da 15 a 30 sia per il pubblico che per il privato. L’articolo 72 non cancella il congedo al dipendente pubblico.

Quella che scompare è invece l’aumento dei 15 giorni per gli iscritti alla gestione separata Inps,

Semmai il reale dubbio resta in relazione al comma 4 dell’articolo 72 secondo cui il congedo è riconosciuto «alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni». Il totale avrebbe dovuto essere portato a 30 giorni. Probabilmente è un errore materiale, ma i due limiti attualmente non coincidono.

 

 Marialuisa Asta