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Infermieri. Responsabilità professionale. Cos’è la Colpa grave? Come si apre un sinistro? Video-tutorial

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 19/06/2020 vai ai commenti

Leggi e sentenze

La prima parte di un percorso che aiuterà il professionista a comprendere il concetto di responsabilità professionale e ad addentrarsi nel mondo della polizza assicurativa

il Video tutorial lo trovi a questo indirizzo: https://www.nursind.aon.it/en/-/il-programma-nursind-2020-2021#due

 

La responsabilità professionale è suddivisa in tre ambiti:

  • Responsabilità penale
  • Responsabilità civile
  • Responsabilità disciplinare

 

La responsabilità penale

Il diritto penale è quella branca del diritto pubblico che determina in modo tassativo quali comportamenti sono puniti dalla società con la sanzione di una pena

Il diritto penale è quindi un diritto afflittivo e sanzionatorio.

Il reato, che è il comportamento punito, si attua mediante azione e/o omissione.

Cosa fondamentale è una delle caratteristiche del reato, ovvero, che per quest’ultimo vale il principio della soggettività: non è sufficiente commetta od ometta un fatto, ma occorre capire il grado di volontà intercorsa, in base a questo si distingue in:

dolo, colpa e preterintenzione.

 

Il dolo si caratterizza per la volontà della condotta offensiva e per la previsione di un evento dannoso in conseguenza alla condotta.

 

La colpa si caratterizza per la non volontà di compiere un reato e che si verifica per negligenza, imprudenza o imperizia (colpa generica) o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.

Per negligenza si intende un atteggiamento di trascuratezza, mancanza di attenzione, omissione di precauzioni che il soggetto conosce ma non mette in atto.

L’imperizia è data da insufficiente preparazione e da incapacità professionale

L’imprudenza è caratterizzata da un comportamento avventato di un soggetto che nonostante il pericolo, agisce lo stesso.

La preterintenzione, si figura in due casi, omicidio e aborto.

 

Il quadro normativo all’interno del quale ci muoviamo è la Legge Gelli, legge 8 marzo 2017, n.24  

La responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria viene chiarita all’interno dell’articolo 6, il quale introduce un nuovo articolo nel codice penale: art. 590-sexies – Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario. In pratica la norma stabilisce che l’esercente la professione sanitaria, nello svolgimento della propria attività, se cagiona la morte o lesioni personali del paziente, ne risponde dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, attraverso le pene previste dagli articoli 589-590 codice penale.

Tuttavia qualora l’evento si sia verificato a causa

di imperizia (inesperienza, ignoranza, inadeguatezza), la punibilità è esclusa quando sono rispettate le già citate raccomandazioni previste dalle linee guida ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.

Al primo comma dell’articolo 6 permane la colpevolezza solo in caso di colpa grave, depenalizzando la colpa lieve, facendole rientrare nell’area del penalmente irrilevante, in caso di comportamento imperito da parte dell’esercente la professione sanitaria.

Nel secondo comma invece, anche la colpa grave viene “esclusa” quando risultano rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida e le buone pratiche clinico-assistenziali. In altri termini, è ravvisabile la colpa grave se si sono rispettate le linee guida, ma per le rilevanti specificità del caso concreto non si dovevano rispettare.

 

Colpa grave

I testi delle polizze a copertura della «Colpa Grave» in sanità sono in gran parte sovrapponibili; si differenziano infatti solo per pochi elementi essenziali quali la definizione di Richiesta di Risarcimento, i termini di retroattività, il massimale garantito e pochi altri.

Definizione della richiesta di Risarcimento

Le fasi di un sinistro

Il «percorso» di un risarcimento da Med-Mal in ambito pubblico:

  • Prima manifestazione di una pretesa risarcitoria: arriva una lettera di un soggetto terzo che ritiene di essere stato danneggiato da un comportamento professionale e richiede il ristoro di questo danno;
  • Richiesta di relazione, quando la richiesta di risarcimento è indirizzata all’azienda, la stessa chiede al professionista una relazione dettagliata dell’accaduto;
  • Tentativo di conciliazione, mediazione obbligatoria prima della vera richiesta di risarcimento e della procedibilità in giudizio
  • Richiesta di risarcimento,
  • Coinvolgimento ex art.13, la struttura sanitaria è tenuta ad informare i professionisti sanitari coinvolti di essere stati invitati ad un tentativo di mediazione
  • Contenzioso in sede civile
  • Risarcimento in sede civile = danno erariale a carico dell’azienda
  • Invito a dedurre da parte della Corte dei Conti, l’azienda informa la Corte dei Conti del danno economico in capo alla struttura sanitaria
  • Azione del PM della Corte dei Conti può decidere un’azione amministrativa nei confronti delle persone che in questa vicenda hanno preso parte, tramite una relazione, e proseguire nel procedimento con l’azione di rivalsa.

L’intero processo può avere durata decennale.

L’azione di rivalsa Ovvero l'azione che la struttura ospedaliera, pubblica o privata, può esercitare nei confronti del personale ivi operante, nel caso di condanna al risarcimento del danno in favore del paziente.

La richiesta di risarcimento della polizza NurSInd

(1) La comunicazione scritta con la quale il Terzo manifesta all’Assicurato l’intenzione di ritenerlo responsabile per danni o perdite patrimoniali cagionati da presunto fatto colposo attribuibili all’Assicurato stesso e/o a chi per lui e/o gli fa formale richiesta di essere risarcito di tali danni;

(2) La citazione o la chiamata in causa dell’Assicurato per presunto fatto colposo, errore od omissione;

(3) L’inchiesta giudiziaria promossa contro l’Assicurato in relazione alle responsabilità previste dall’oggetto dell’assicurazione;

(4) La comunicazione formale, secondo i dettami della Legge, con la quale l’Azienda Sanitaria di appartenenza e/o la Compagnia di Assicurazioni informa l’Assicurato che la stessa è destinataria di una richiesta da parte di un Terzo di essere risarcito per un fatto che vede coinvolto l’Assicurato medesimo;

(5) La comunicazione formale con la quale l’Azienda Sanitaria di appartenenza e/o la Compagnia di Assicurazioni, secondo quanto previsto dalla Legge, informa l’Assicurato dell’avvio di trattative stragiudiziali col Danneggiato;

(6) Il ricevimento da parte dell’Assicurato di un’istanza di conciliazione secondo quanto previsto dalla Legge;

(7) La citazione o la chiamata in causa dell’Assicurato da parte dell’Azienda Sanitaria e/o della Compagnia di Assicurazioni con l’imputazione di Colpa Grave nei casi ed entro i limiti previsti dalla Legge e/o dal contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

 

 Marialuisa Asta