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Reintegro dell’Infermiera licenziata per aver aver rivendicato diritto agli arretrati. Storica vittoria NurSind

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La Redazione
Pubblicato il: 02/07/2020 vai ai commenti

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Una recentissima sentenza del Tribunale di Sulmona, quale giudice unico del lavoro, n. 420/2020, ha disposto la reintegrazione in servizio di una infermiera, iscritta Nursind licenziata dall’azienda sanitaria con motivazioni assolutamente pretestuose.

Nella motivazione si legge testualmente: “ciò attribuisce consistenza all’ipotesi della riconducibilità del licenziamento ad un intento ritorsivo per l’iniziativa giudiziale assunta e coltivata dalla ricorrente nei confronti del datore di lavoro. L’attrice ha al riguardo prodotto sentenza in data 14/06/2018 con la quale la corte d’Appello di l’Aquila in riforma della sentenza di rigetto resa dal Tribunale di Sulmona, aveva condannato la società San Raffaele Spa al pagamento in suo favore di €……oltre interessi e rivalutazione, e oltre rifusione di €…….per spese di lite. Nel corso del giudizio sono state inoltre acquisite le dichiarazioni testimoniali del rappresentante provinciale del sindacato Nursind il quale ha riferito che 5 dipendenti della società San Raffaele Spa, iscritti al sindacato di sua appartenenza, avevano proposto azioni giudiziali per il riconoscimento di arretrati oggetto di accordo regionale del 20/06/2011aggiungendo di aver ricevuto la telefonata di una di tali dipendenti, sig.ra ……….., la quale gli aveva confidato di essere stata costretta a cancellarsi dal sindacato e a sospendere l’iniziativa giudiziale intrapresa a causa delle pressioni ricevute dall’azienda; circostanza questa che ha ricevuto indiretto riscontro nella sentenza in data 08/11/2018 della Corte d’Appello de l’Aquila, prodotta dalla ricorrente, con la quale si da atto della effettiva rinuncia all’impugnazione della………., con relativa accettazione da parte della San Raffaele Spa, e della conseguente estinzione del giudizio. In tale contesto…deve ritenersi adeguatamente provato l’intento ritorsivo riconducibile alla mancata rinuncia all’impugnazione contro la sentenza di primo grado. La breve successione cronologia tra la sentenza di secondo grado (14/06/2018) e le contestazioni (25/07/2018) che hanno dato inizio alla procedura di licenziamento della ricorrente, valutata alla luce della vicenda della sig.ra ………con la sentenza dichiarativa dell’avvenuta estinzione del giudizio per rinuncia all’impugnazione, e al connotato formalistico e sostanzialmente capzioso dell’addebito fanno ritenere provato il carattere ritorsivo del licenziamento. Ne deriva la nullità di questo ex artt.li   1345 e 1418 CC, stante l’unico ed esclusivo motivo illecito che risulta averlo determinato…”

Si fa in proposito osservare che la lavoratrice in questione era stata licenziata per non aver, presuntivamente, riferito, all’azienda che durante un turno notturno il proprio collega, con la stessa in servizio, si era ritirato in uno stanzino per riposare.

Paradossalmente l’infermiera in questione, che si era sobbarcata il carico di lavoro anche del collega, veniva tacciata di infedeltà nei confronti del datore di lavoro, per violazione dei principi di correttezza e lealtà.

In realtà la lavoratrice, così come rilevato nella citata sentenza dal Tribunale di Sulmona, veniva punita per aver rivendicato giudizialmente il proprio diritto agli arretrati contrattuali e per non avervi rinunciato, disattendendo le richieste dell’azienda.

A ciò aggiungasi che il Nursind dell’Aquila, che aveva sette iscritti presso la San Raffaele, assisteva impotente alla cancellazione di tutti i lavoratori, che come riferito dal segretario territoriale, dott. Antonio Santilli, intimiditi ed intimoriti dalle pressioni del datore di lavoro, si vedevano costretti a cancellarsi dall’organizzazione sindacale al fine di evitare ritorsioni per quel che concerne la loro posizione giuridica e di lavoro all’interno dell’azienda.

E’ una vittoria importantissimasottolinea l’avvocato de Angelis, che ha perorato la causa dell’infermiera licenziata-in quanto è stato riconosciuto il carattere ritorsivo del licenziamento, per il semplice fatto che la lavoratrice aveva portato fino in fondo la rivendicazione di un proprio sacrosanto diritto. Ed è una vittoria del Nursind che, nel corso dell’attività istruttoria, ha provato con il proprio segretario territoriale gli intenti illegittimi del datore di lavoro, il cui unico fine era quello di colpire la sola sigla sindacale che aveva avuto il “coraggio” di adire le vie legali per la tutela dei propri iscritti. Particolarmente soddisfacente è la sottolineatura della volontà ritorsiva dell’azienda, rilevata dal giudice e che rende giustizia al Nursind ed alla propria mission di sindacato che ha come proprio obiettivo unicamente la tutela dell’infermiere e della professione infermieristica, senza mai addivenire a compromessi che ledano irrimediabilmente i diritti e gli interessi dei lavoratori. Il Nursind ha la schiena dritta, lo ha provato e finalmente può sentirsi appagato del suo ruolo di paladino della categoria, così riconosciuto finalmente anche in sede giudiziale!