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Dalle deroghe al riposo allo straordinario obbligatorio per i part-time. Ecco punto per punto tutte le beffe della pre-intesa Aiop

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La Redazione
Pubblicato il: 03/07/2020 vai ai commenti

Comunicati StampaContratto Nazionale

“Dopo 14 anni di attesa di un nuovo contratto, i lavoratori della sanità privata si aspettavano più riconoscenza. I mille euro di una tantum per il solo triennio 2016/2018 appaiono come una elemosina, uno schiaffo che i lavoratori non meritavano. Si stipula nel 2020 un contratto che è già scaduto da più di un anno e mezzo”, è il commento di Romina Iannuzzi, membro del Direttivo Nazionale NurSind e responsabile per la sanità privata.

“Abbiamo esaminato la pre-intesa sottoscritta da Cgil, Cisl e Uil poiché sono diversi gli aspetti che meritano una riflessione. Nonostante il tavolo negoziale sia durato più di due anni, molti articoli sono invariati e per la fretta di chiudere le trattative non sono state apportate neanche le modifiche da loro stessi annunciate, in particolare tutto il paragrafo dell’art. 48 (progressioni economiche)”, continua la sindacalista che passa all’analisi delle criticità presenti:

 

Art. 10 – organismo paritetico per la prevenzione e il contrasto delle aggressioni al personale dipendente

 

Ennesimo organismo paritetico per un ennesimo tavolo di confronto con nessun compito effettivo se non quello di essere un articolo di bandiera senza arte né parte da cui risulta incomprensibilmente esclusa la rappresentanza aziendale dei lavoratori quelli, per capirci, che subiscono le aggressioni. Ad uso e consumo dei sindacalisti di professione.

 

Art. 14 – Periodo di prova

 

Viene previsto il periodo di prova anche per i tempi determinati, si introduce precarietà a precarietà.

Previsto anche il periodo di prova per chi si sposta in altra struttura dello stesso gruppo pur avendolo già superato. È facoltà dell’ente infatti accettare o meno la richiesta di esonero della prova se già superato in altra struttura dello stesso gruppo.

 

Art. 18 - Orario di lavoro

 

Vengono introdotte le deroghe alle 11 ore consecutive di riposo nelle 24 ore per riunioni e formazione con recupero delle ore di riposo fino ai sette giorni successivi. Viene esteso a sei mesi (sono quattro per legge) il calcolo della durata media dell’orario di lavoro. I 14 minuti per la vestizione sono comprensivi anche del passaggio delle consegne (tempo ridotto rispetto agli orientamenti giurisprudenziali) e fanno decadere accordi aziendali di miglior favore. La modifica della programmazione dei turni deve avvenire con “congruo anticipo” ma in quanti giorni consiste questo “congruo anticipo” non è definito.

 

Art. 22 - Rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time)

 

Introduzione dello straordinario obbligatorio per i lavoratori con contratto part time: “il lavoratore può rifiutare lo svolgimento di lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari, o di formazione professionale”. Comprovate significa documentate con atti formali. Ciò che non è documentabile non è comprovato. La maggiorazione del 15% di tutto il lavoro supplementare rende molto vantaggioso per il datore di lavoro ricorrere a questa compensazione anziché assumere nuovo personale. Se poi si tiene conto che al personale part time può essere chiesto tutto il lavoro supplementare che si vuole ed anzi anche 50 ore di straordinario annue, se ne comprende il grande vantaggio economico di questa forma di flessibilità per il datore di lavoro e la penalizzazione del dipendente.

A queste condizioni, la chiosa che l’eventuale rifiuto di prestazioni supplementari e straordinarie non può comportare l’adozione dei provvedimenti disciplinari del licenziamento e della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione è pura demagogia per permettere a CGIL CISL e UIL diparlare di “conquista”.

 

 

Art. 33 - Cessione solidale delle ferie

 

La cessione delle ferie è di fatto una cessione in termini di diritti, dove anziché aumentare le tutela per coloro che per motivi di salute hanno particolari necessità si chiede piuttosto agli altri lavoratori di cedere le proprie ferie in favore di questi. Praticamente una soluzione organizzativa a carico dei dipendenti a cui è chiesta una solidarietà che la parte datoriale non vuole dare.

 

Art 34 - Permessi retribuiti

 

Dicono di averli resi più esigibili ma di fatto li hanno ridotti: a fronte dei precedenti 5 giorni retribuiti per gravi e documentate ragioni hanno introdotto 18 ore per motivi personali o familiari. Per renderli davvero più esigibili avrebbero dovuto togliere soltanto gravi e documentate ragioni, non ridurre i 5 giorni a 18 ore come in un gioco delle 3 carte.

 

Ma veniamo ad un altro cavallo di battaglia: il permesso retribuito di 12 ore complessive annue per visite mediche o esami diagnostici. Bisogna leggerlo fino in fondo per comprenderne la beffa.

Al dipendente che debba sottoporsi a documentate visite, terapie, prestazioni o esami diagnostici, erogati da strutture pubbliche e/o private accreditate, non in regime di solvenza, nel rispetto delle esigenze assistenziali della Struttura, sono concessi n. 2 permessi all’anno, di durata non superiore a 12 ore complessive (riproporzionate in caso di part-time), per il tempo strettamente necessario all’esecuzione della predetta prestazione sanitaria, tenuto conto anche del tempo occorrente per recarsi presso il luogo di esecuzione della stessa e per tornare sul luogo di lavoro.”

 

Ne risulta un qualcosa cui si fatica a dare un senso in considerazione che un infermiere turnista non potrà mai lasciare il proprio turno per qualche ora e poi tornare a lavoro. Inoltre, in una sanità nazionale con tempi di attesa al limite della garanzia del diritto alla salute, i permessi non si possono chiedere per interventi, terapie o visite a pagamento (anche se in alcuni casi più convenienti del ticket). Le “esigenze assistenziali della struttura” poi sono in ogni tempo e luogo motivo valido per negare anche questa tipologia di permesso.

Da sottolineare infine che le assenze complessive di 12 ore non saranno utili ai fini del calcolo del premio di incentivazione art. 65.

 

Art. 39 Patrocinio legale del dipendente per fatti connessi all’espletamento dei compiti d’ufficio

 

La difesa in giudizio del dipendente è affidata ad un legale di fiducia della struttura; se l’avvocato è di fiducia del dipendente i costi della difesa sono a carico del dipendente.

 

Art. 42 Provvedimenti disciplinari

 

Lunga la lista – indicativa e non esaustiva – delle situazioni sanzionabili, sempre più motivi ed occasioni per giungere anche al licenziamento. L’introduzione poi, tra i provvedimenti disciplinari, della mancata acquisizione dei crediti formativi ECM (“Incorre nei provvedimenti disciplinari il lavoratore che ometta ingiustificatamente di acquisire i prescritti crediti ECM”) fa sì che il contratto vada anche oltre le sanzioni normative.

Ricordiamo, inoltre, che il mancato conseguimento dei crediti formativi oltre a costituire illecito disciplinare comporterà il mancato diritto alla progressione economica orizzontale nei successivi 12 mesi.

 

Art. 43 - Malattia

 

La riduzione del periodo di comporto, sostituendo 18 mesi con 540 giorni verranno conteggiati 30 giorni per ogni mese, in contrasto con quanto ampiamente affermato dalla giurisprudenza.

Evidentemente per la triplice non esistono i mesi di 31 giorni.

 

Art. 48 - Le progressioni economiche

 

Un articolo obsoleto basato ancora sulle progressioni orizzontali generalizzate legate alla sola anzianità di servizio e che impedisce qualunque possibilità di crescita lavorativa legata al merito, allo sviluppo delle competenze professionali specifiche acquisite, al percorso lavorativo e formativo. Lo stesso articolo, sospende di fatto qualunque progressione economica ad esclusione dell’anzianità di servizio, per tutta la vigenza del contratto.

La riduzione di 5 anni di anzianità per i passaggi D1 - D2 - D3, che si concretizzano quindi rispettivamente con 15 - 20 - 25 anni, comunque in via sperimentale per tutta la vigenza del contratto e senza prevedere alcuna ulteriore progressione oltre il D3 fino alla pensione, è poi un qualcosa di oggettivamente lontano da ciò che è previsto nel pubblico impiego cui maldestramente si vuole paragonare questo contratto. Non è presente infatti alcun riferimento a uno sviluppo di carriera professionale o valorizzazione delle competenze tema caro alla professione che ci avvicina alla situazione europea. Per una sanità privata che concorre anche con altre strutture dell’Unione Europea lo sviluppo professionale non è un fattore di qualità delle cure. L’infermiere specialista previsto da anni dalla legge non è considerato nel contratto della sanità privata.

 

 

Stendiamo poi un velo pietoso sulle indennità giornaliere notturne e di terapia intensiva ferme al secolo scorso, alla Lira.

Come fermo alla lira è l’importo dell’indennità di coordinamento, per nulla valorizzato rispetto anche a quanto previsto nella sanità pubblica dove si può giungere anche ad importi prossimi ai 12 mila euro annui.

 

La fretta, si sa, gioca butti scherzi, ma sui valori tabellari sembra più un errore voluto che un errore di distrazione. Tutti i valori tabellari riportati nella tabella 1 (Tabellare annuo in vigore + EADR) non sono corretti, sono guarda caso tutti sbagliati per difetto. Questi valori “ribassati” fanno poi si che il corrispettivo importo dell’aumento a regime risulti più alto di quanto realmente è, praticamente gonfiato.

 

Per finire la triade non si è lasciata sfuggire la possibilità di riservarsi tutte le tutele ed esclusive del caso, in spregio alla democrazia, con l’introduzione dell’accordo datato 1994 sulla costituzione della RSU che contempla l’accordo Governo – Parti Sociali del 20 dicembre 1993. È così che la paura di perdere consenso come di confrontarsi con altre organizzazioni sindacali li ha spinti addirittura a blindarsi dietro un testo vecchio di 27 anni, mantenendo la regola del terzo riservato invece di guardare piuttosto all’accordo per la Misurazione della Rappresentanza Sindacale stipulato da CGIL CISL e UIL, INPS e Confindustria il 19 settembre 2019 nel quale si dava attuazione al Testo Unico sulla Rappresentanza Sindacale del 10 gennaio 2014.

 

Come dire che prima di diritti e democrazia conta l’istinto di autoconservazione e poco importa se per sopravvivere ed evitare di affondare mostrano ancora una volta che i loro avversari non sono coloro che attentano ai diritti dei lavoratori ma coloro che attentano al loro monopolio a perdere.