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Ddl aggressioni operatori sanitari. Attesa per l’approvazione definitiva. Ecco il testo. Resta soppresso l’obbligo per la Asl di costituirsi parte civile

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 09/07/2020 vai ai commenti

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E’ quasi giunto in dirittura di arrivo il Ddl recante disposizioni per la tutela della sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie; il testo così come licenziato a maggio dalla Camera, ieri ha ricevuto il via libera dalla Commissione Sanità del Senato, si attende quindi l’approvazione definitiva.

Il testo è stato licenziato ieri così come nella versione di maggio, permane quindi la soppressione dell’articolo 7 del testo antecedente che prevedeva l'obbligo per le aziende sanitarie, per le pubbliche amministrazioni e per le strutture e servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici, privati o del privato sociale, di costituirsi parte civile nei processi di aggressione nei confronti dei propri esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. 

Soppressione duramente criticata da NurSind che aveva così commentato:

“Non vogliamo essere disfattisti - osservava il sindacato - ma la legge su questo rimane incompleta. Prevedere l’obbligo della procedura d’ufficio da parte delle aziende sanitarie nei processi che coinvolgono operatori sanitari vittime d’aggressione, conclusione cui era giunto giustamente il lavoro delle Commissioni, avrebbe rappresentato un passo avanti importante. Spiace molto quindi dover prendere atto di questo grave ripensamento dell’Aula”.  “L’amara conclusione è che gli infermieri devono difendersi da soli – attaccava Bottega -. Lo Stato non difende i suoi dipendenti”.

Ecco il testo del Ddl:

Art 2. Art. 2.(Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie

All'Osservatorio vengono attribuiti i seguenti compiti:
- monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni, anche acquisendo i dati regionali relativi all'entità e alla frequenza del fenomeno ed alle situazioni di rischio o di vulnerabilità nell'ambiente di lavoro. Questi dati sono acquisiti con il supporto dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità - istituito, presso l'Agenas, ai sensi della legge Gelli - e degli ordini professionali. In particolare, si prevede che l'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità trasmetta tramite l'Agenas al nuovo Osservatorio i dati in materia acquisiti dai Centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente.
 
- monitorare gli eventi sentinella che possano dar luogo a fatti commessi con violenza o minaccia ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.
  
L'articolo 3 rimette al Ministro della salute la promozione di iniziative di informazione sull'importanza del rispetto del lavoro del personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.
 
L'articolo 4 interviene sull'art. 583-quater del codice penale ai sensi del quale le lesioni gravi o gravissime  che se commesse ai danni di un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive - sono punite con pene aggravate: per le lesioni gravi reclusione da 4 a 10 anni e per le lesioni gravissime reclusione da 8 a 16 anni . Le stesse pene aggravate vengono applicate a chi reca una lesione a 

- personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio delle sue funzioni o a causa di esse 
- incaricati di pubblico servizio, nello svolgimento di attività di cura, assistenza sanitaria e di soccorso.

L'articolo 5 inserisce, tra le circostanze aggravanti comuni del reato, l'avere agito - nei delitti commessi con violenza e minaccia - in danno degli esercenti le professioni sanitarie o socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. Questa nuova ipotesi via aggiunta all'elenco delle circostanze aggravanti comuni previsto dall'art. 61 del codice penale, al numero 11-octies). La nuova aggravante del n. 11-octies - che presuppone in ogni caso un delitto commesso con violenza o minaccia - espressamente si applica agli operatori socio sanitari a prescindere dalla natura pubblica o privata della struttura presso la quale operano.
 
L'articolo 6 prevede che i reati di percosse (art. 581 c.p.) e lesioni (art. 582 c.p.) siano procedibili d'ufficio quando ricorre l'aggravante che consiste nell'avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.
 
SOPPRESSO - L'articolo 7 prevede l'obbligo per le aziende sanitarie, per le pubbliche amministrazioni e per le strutture e servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici, privati o del privato sociale, di costituirsi parte civile nei processi di aggressione nei confronti dei propri esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. L'obbligo così introdotto non è corredato di sanzione per le ipotesi di mancata costituzione in giudizio- SOPPRESSO, al suo posto, l'articolo 7 prevede che al fine, di prevenire episodi di aggressione e di violenza le strutture presso cui opera il personale  revedono nei propri piani per la sicurezza misure volte ad inserire specifici protocolli operativi con le forze di polizia per garantire interventi tempestivi.
 
L'articolo 8 istituisce la "Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari", allo scopo di sensibilizzare la cittadinanza ad una cultura che condanni ogni forma di violenza. La giornata si celebrerà annualmente in una data da definire con decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'Università della ricerca.
 
L'articolo 9 prevede – salvo che il fatto costituisca reato - la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 5.000 euro per chiunque tenga condotte violente, ingiuriose, offensive, ovvero moleste nei confronti: 
- di personale esercente una professione sanitaria o socio sanitaria
- di incaricati di pubblico servizio presso strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche o private.