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Festivo infrasettimanale. Tribunale condanna Asur a risarcimento infermiere. Vittoria NurSind Ascoli Piceno

 

L'entità e la modalità di calcolo del pagamento delle festività infrasettimanali lavorate causano da tempo problemi di interpretazione giuridica e contrattuale. Una matassa difficile da dipanare a livello interpretativo e che spesso finisce nella aule di tribunale.

E’ il caso del NurSind Ascoli Piceno, che assistito dall’avvocato Domenico De Angelis, ha chiesto e visto riconosciuto il diritto al pagamento del festivo infrasettimanale, il giovedì 15 agosto 2019.

 

Il 15 agosto rientra tra le festività infrasettimanali, regolate dal contratto collettivo: la modalità di compensazione del servizio reso nel festivo infrasettimanale è prevista dall’Articolo 29 del CCNL 2016/2018, al comma 6, che recita:

  1. L’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.

In base a quanto normato è previsto lo straordinario festivo, qualora il servizio sia reso nella giornata festiva infrasettimanale?

Secondo l’Orientamento Aran la nuova norma negoziale ha riprodotto la previgente disciplina contrattuale e, pertanto, per la relativa interpretazione, si rinvia ad un orientamento del 24/9/2011 SAN 131 pubblicato sul sito in base al quale la clausola contrattuale in questione consente al dipendente non turnista che ha prestato, in via eccezionale, la propria attività in giorno  infrasettimanale  festivo,  la possibilità, a richiesta del lavoratore da effettuarsi entro trenta giorni, di fruire di un riposo compensativo o, in alternativa, della corresponsione del compenso per lavoro straordinario, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.

Al contrario, il medesimo orientamento stabiliva che al personale c.d. "turnista" che si trova a dover lavorare il giorno festivo infrasettimanale, nell'arco della distribuzione equilibrata e avvicendata   dei turni, ha diritto, esclusivamente, alla specifica indennità prevista dall'art. 86, comma 13, del CCNL comparto sanità 2016-2018, per il personale del comparto che presti servizio in turno in giorno festivo.

 

Art. 86, comma 13, del CCNL

Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un’indennità di € 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell’orario di turno, ridotta a € 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell’orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell’arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un’indennità festiva. Per turno notturno –festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.

 

Tuttavia, se il lavoratore turnista effettua nei giorni festivi anche infrasettimanali delle ore aggiuntive rispetto alla normale e programmata durata del turno, è consentito il trattamento economico di tali ore aggiuntive come straordinario con le eventuali maggiorazioni relative al festivo, in quanto non sussistono disposizioni contrattuali che vietano l'applicazione della maggiorazione per lo straordinario festivo nei confronti del personale turnista o che prevedano espressamente il divieto di cumulo tra tali maggiorazioni e l'indennità   di cui sopra.

 

Preso atto che  l’infermiere lavorasse in Dialisi, un servizio che ruota su due turni e non  h24, visto quanto previsto dal contratto, e dati gli orientamenti Aran, l’Asur Marche Area Vasta 5 viene condannata al pagamento del compenso previsto per il festivo infrasettimanale.

 

Marialuisa Asta