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Malattia stress lavoro correlato per conflittualità datore di lavoro. Non al risarcimento del dipendente

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 16/07/2020 vai ai commenti

La SentenzaLeggi e sentenzeProfessione e lavoro

 

E’ stata esclusa la responsabilità de datore di lavoro per il presunto mobbing lamentato dal dipendente: gli episodi di mobbing lamentati erano frutto di conflittualità ma non caratterizzati da un intento persecutorio nei confronti del lavoratore. Irrilevante anche la patologia che lo ha colpito, patologia connessa con lo stress vissuto in ambito lavorativo.

E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione sezione lavoro n.14879 del 13 luglio 2020, in tema di mobbing.

La vicenda

La Corte di Appello di Venezia rigettava il ricorso con il quale un dipendente chiedeva il risarcimento del danno da malattia stress lavoro correlato nei confronti del datore di lavoro, accentuazione dei sintomi per prostatite cronica e diverticolite del sigma, per riferiti comportamenti mobbizzanti nei suoi confronti.

 

La Decisione della Cassazione

La Cassazione conferma il rigetto del ricorso, le condotte di natura vessatoria riferite dal dipendente erano da riportare all'ambito delle divergenze sui contenuti e sulle modalità di svolgimento dei servizi, senza contare che la modifica del Piano Esecutivo di Gestione aveva riguardato vari settori e non soltanto quello cui era addetto il ricorrente, il che indicava come le scelte erano state assunte in una prospettiva di riorganizzazione complessiva e non per ragioni di ostilità nei suoi confronti; la riduzione della retribuzione a partire dal 2003 era stata dovuta al fatto che lo Sc., ricoprendo una posizione organizzativa, non aveva potuto, ai sensi dell'art. 10 del C.C.N.L., partecipare ai progetti obiettivo;
sulla base di quanto sopra si evince l'assenza degli estremi del mobbing lamentato.

Il ricorrente rimarca di avere denunciato in appello come il Tribunale avesse omesso di prendere in considerazione la prostatite cronica con iniziale diverticolosi del sigma, di cui era affetto, acutizzatisi per via dello stress lavoro correlato.

L'inammissibilità e infondatezza dei motivi attinenti alla responsabilità datoriale esclude che, seppure in ipotesi lo stress lavorativo possa avere avuto effetti sfavorevoli su situazioni patologiche latenti, siffatto nesso causale assuma rilevanza, atteso che del pregiudizio (ancora in ipotesi) ad esso correlato non può essere chiamato a rispondere il datore che non abbia tenuto comportamenti illegittimi; è noto infatti che la responsabilità ai sensi dell'art. 2087 c.c., non è oggettiva, bensì fondata sulla violazione di obblighi di comportamento, a protezione della salute del lavoratore, imposti da fonti legali o suggeriti dalla tecnica, purché concretamente individuati (da ultimo, v. Cass. 23 maggio 2019, n. 14066), sicché essa non può sussistere ove non risultino comportamenti concretamente in contrasto con i doveri datoriali.