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Stato di emergenza fino al 15 ottobre. Promulgate le assunzioni infermieri. Ecco cosa prevede il Decreto

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 31/07/2020 vai ai commenti

AttualitàGovernoLeggi e sentenze

Dopo il via libera di Camera e Senato il Consiglio dei ministri, con specifica delibera, il Governo ha varato il pacchetto di misure necessario a prorogare fino al 15 ottobre lo stato di emergenza conseguente alla pandemia Covid.

Ecco le misure riguardanti la sanità, promulgate dal DECRETO-LEGGE 30 luglio 2020, n. 83 “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il  31 gennaio 2020”

 

Decreto legge 17 marzo 2020 n.18

 

Articolo 2 bis :

  • comma 1, proroga dell’incremento dei posi letto per la terapia intensiva e sub-intensiva per la cura dei pazienti affetti da Covid-19
  • comma 5, assunzione di personale infermieristico e medico con incarichi di lavoro autonomo non superiore a 6 mesi, anche a personale sanitario già in pensione.

Articolo 2 ter:

  • comma 1 e 5, conferimento incarichi a tempo determinato per infermieri, oss e medici specializzandi.

 

Articolo 4:

  • comma 1 e 2, attivazione aree sanitarie anche temporanee sia all'interno che  all'esterno  di  strutture  di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private,  o  d altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza COVID-19, sino al termine  dello  stato  di 

Articolo 4 bis

  • comma 4, attivazione delle Usca, unità speciali di continuità assistenziale.

 

Articolo 12, comma 1:  al fine di far fronte alle  esigenze  straordinarie  ed  urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19  e  di  garantire  i  livelli essenziali  di  assistenza,  le  aziende  e  gli  enti  del  Servizio sanitario nazionale, fino  al  perdurare  dello  stato  di  emergenza, possono trattenere in servizio i dirigenti  medici  e  sanitari,  nonche'  il personale del ruolo sanitario del comparto sanita'  e  gli  operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza.

Art 13 comma 1 e 1bis: Per la durata dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  è consentito  l'esercizio  temporaneo  di qualifiche professionali sanitarie ai  professionisti  che  intendono esercitare  sul  territorio  nazionale  una   professione   sanitaria conseguita all'estero regolata da  specifiche  direttive  dell'Unione europea

Art 22 bis comma 1: adozione di iniziative di  solidarieta' a  favore  dei famigliari  di  medici,   personale   infermieristico   e   operatori socio-sanitari, impegnati nelle azioni  di  contenimento  e  gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante  lo  stato  di emergenza,  hanno contratto  in  conseguenza   dell'attivita'   di   servizio  prestata, una patologia  alla  quale  sia  conseguita  la  morte  per effetto diretto o « come concausa » del contagio da COVID-19.

Marialuisa Asta