Stato di emergenza fino al 15 ottobre. Promulgate le assunzioni infermieri. Ecco cosa prevede il Decreto
Dopo il via libera di Camera e Senato il Consiglio dei ministri, con specifica delibera, il Governo ha varato il pacchetto di misure necessario a prorogare fino al 15 ottobre lo stato di emergenza conseguente alla pandemia Covid.
Ecco le misure riguardanti la sanità, promulgate dal DECRETO-LEGGE 30 luglio 2020, n. 83 “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”
Decreto legge 17 marzo 2020 n.18
Articolo 2 bis :
- comma 1, proroga dell’incremento dei posi letto per la terapia intensiva e sub-intensiva per la cura dei pazienti affetti da Covid-19
- comma 5, assunzione di personale infermieristico e medico con incarichi di lavoro autonomo non superiore a 6 mesi, anche a personale sanitario già in pensione.
Articolo 2 ter:
- comma 1 e 5, conferimento incarichi a tempo determinato per infermieri, oss e medici specializzandi.
Articolo 4:
- comma 1 e 2, attivazione aree sanitarie anche temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o d altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza COVID-19, sino al termine dello stato di
Articolo 4 bis
- comma 4, attivazione delle Usca, unità speciali di continuità assistenziale.
Articolo 12, comma 1: al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza, possono trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari, nonche' il personale del ruolo sanitario del comparto sanita' e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza.
Art 13 comma 1 e 1bis: Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è consentito l'esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea
Art 22 bis comma 1: adozione di iniziative di solidarieta' a favore dei famigliari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari, impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza, hanno contratto in conseguenza dell'attivita' di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o « come concausa » del contagio da COVID-19.
Marialuisa Asta