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Decreto Legge per la semplificazione. Confermato obbligo domicilio digitale. Pena sospensione dall’Ordine

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 01/08/2020 vai ai commenti

Leggi e sentenzeProfessione e lavoro

A stabilire l’obbligo del domicilio digitale per i professionisti è il Decreto Legge 16 luglio n.76- Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, che ha modificato il precedente articolo 29 del testo della bozza nell’articolo 37 della decreto legge, lasciando intatto l’obbligo e la pena se non si ottempera al possesso del domicilio digitale.

Art 37 comma 7 bis

Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte  del  Collegio  o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine  di  appartenenza  commina  la  sanzione  della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione  dello stesso  domicilio.  L'omessa pubblicazione   dell'elenco   riservato previsto dal  comma  7,  il  rifiuto  reiterato  di  comunicare  alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma,  ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di  comunicare  all'indice  di cui all'articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo  2005,  n.  82 l'elenco dei domicili digitali  ed  il  loro  aggiornamento  a  norma dell'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico  19 marzo   2013,   costituiscono   motivo   di   scioglimento    e    di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.

Che differenza c’è tra PEC e domicilio digitale

Con il dl semplificazioni si va incontro non solo alla sanzione della sospensione dall’ordine, ma cambia anche l’obbligo, non più di comunicare la semplice Pec, ma il domicilio digitale.

Il domicilio digitale è un indirizzo elettronico certificato contenuto nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente a disposizione della PA e dei gestori di pubblici servizi.

ottenere il domicilio digitale devono innanzitutto abbonarsi ad un gestore PEC inserito nell’elenco INI-PEC. L’indirizzo poi dovrà essere comunicato al Comune di residenza che lo comunica a sua volta all’ufficio Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente.

Per richiedere il domicilio digitale bisogna:

1.munirsi di indirizzo di posta certificata e pagare l’abbonamento;

  1. comunica la PEC al Comune di residenza;
  2. il Comune provvede in autonomia a comunicare la PEC all’ANPR (Anagrafe nazionale online);
  3. l’indirizzo comunicato diventa di pubblico dominio e tutte le Pubbliche amministrazioni possono prendere visione.

Marialuisa Asta