Decreto Legge per la semplificazione. Confermato obbligo domicilio digitale. Pena sospensione dall’Ordine
A stabilire l’obbligo del domicilio digitale per i professionisti è il Decreto Legge 16 luglio n.76- Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, che ha modificato il precedente articolo 29 del testo della bozza nell’articolo 37 della decreto legge, lasciando intatto l’obbligo e la pena se non si ottempera al possesso del domicilio digitale.
Art 37 comma 7 bis
Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l'elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.
Che differenza c’è tra PEC e domicilio digitale
Con il dl semplificazioni si va incontro non solo alla sanzione della sospensione dall’ordine, ma cambia anche l’obbligo, non più di comunicare la semplice Pec, ma il domicilio digitale.
Il domicilio digitale è un indirizzo elettronico certificato contenuto nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente a disposizione della PA e dei gestori di pubblici servizi.
ottenere il domicilio digitale devono innanzitutto abbonarsi ad un gestore PEC inserito nell’elenco INI-PEC. L’indirizzo poi dovrà essere comunicato al Comune di residenza che lo comunica a sua volta all’ufficio Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente.
Per richiedere il domicilio digitale bisogna:
1.munirsi di indirizzo di posta certificata e pagare l’abbonamento;
- comunica la PEC al Comune di residenza;
- il Comune provvede in autonomia a comunicare la PEC all’ANPR (Anagrafe nazionale online);
- l’indirizzo comunicato diventa di pubblico dominio e tutte le Pubbliche amministrazioni possono prendere visione.
Marialuisa Asta