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Ferie arretrare e non godute. Quando si perdono?

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La Redazione
Pubblicato il: 11/09/2020 vai ai commenti

La SentenzaLeggi e sentenzeProfessione e lavoro

Rispetto alle ferie non godute, qualora la dipendente non si attivi per chiedere di usufruirne entro il termine previsto dall’Accordo Quadro, tale diritto non può più essere esercitato.

A stabilirlo une recente sentenza del TAR.

La vicenda

Un dipendente pubblico, a causa delle carenze di organico, aveva maturato e non fruito, a decorrere dall’anno 2015, di ben 173 giorni di ferie, di giornate di riposo ed infine una serie di festività soppresse, da godere per espressa disposizione di legge, tassativamente nel corso dell’anno, pena la perdita del diritto.

La dipendente non aveva beneficiato delle ferie non godute per tre anni consecutivi. A questo si aggiungevano 41 ore di straordinario.

Ricorre al Tar dopo aver richiesto alla dirigente di poter programmare la fruizione delle ferie pregresse, richiesta che non veniva accolta.

 

La decisione del TAR

Il ricorso è infondato e viene respinto per la motivazione che segue: Rispetto alle ferie non godute negli anni dal 2015 al 2017  la lavoratrice non si era attivata in quegli anni per chiedere di usufruire delle ferie entro il termine previsto dall’Accordo Quadro e perciò tale diritto non può più essere esercitato.

Come emerge dalla giurisprudenza nazionale ed euro-unitaria (causa C- 696/16 emessa dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia il 6 novembre 2018) il diritto di ogni lavoratore è quello alle ferie annuali retribuite e deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione, al quale non si può derogare, la ratio dell’esercizio dello stesso è quella di consentire al lavoratore di riposarsi dall’esecuzione dei compiti attribuiti godendo così di un periodo di relax e svago.

D’altro canto, il datore di lavoro ha l’onere di assicurarsi concretamente e con trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di godere delle ferie annuali retribuite invitandolo, se necessario formalmente, a farlo e nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. Tuttavia, il rispetto di tale onere derivante dall’art. 7 della direttiva 2003/88 non può estendersi fino al punto di costringere quest’ultimo a imporre ai suoi lavoratori di esercitare effettivamente la fruizione delle ferie annuali retribuite.

Egli deve limitarsi soltanto a consentire ai lavoratori di godere delle stesse dando altresì prova di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché essi potessero effettivamente di esercitare tale diritto.

Ciò posto nel caso di specie, come si evince con chiarezza dai documenti prodotti dalle parti, la direzione ha invitato la dipendente a programmare nel più breve tempo possibile la fruizione dei periodi di congedo ordinario degli anni 2018 e 2019. Tale invito non è stato però accettato dalla ricorrente che ha avanzato la pretesa di fruire anche del periodo di congedo maturato per gli anni 2015, 2016 e 2017.

Tale pretesa si rivela però del tutto priva di fondamento:  il congedo ordinario va programmato e fruito nell’anno solare di riferimento, salvo indifferibili esigenze di servizio che non ne rendano possibile la completa fruizione o per motivate esigenze di carattere personale e, limitatamente a queste ultime, compatibilmente con le esigenze di servizio. Nel caso in esame non risulta esser stata presentata da parte dell’interessata al direttore di istituto, nei termini di legge e secondo le puntuali modalità ivi indicate, alcuna istanza di congedo ordinario né documentazione comprovante anche l’impossibilità oggettiva di godere dei predetti benefici. Pertanto non è possibile giustificarne la mancata fruizione, né per motivate esigenze di servizio e né tantomeno per obbiettive esigenze personali.

Il presupposto imprescindibile per la perdita della possibilità di godimento delle ferie al di là di una determinata scadenza temporale è che il lavoratore non ne abbia goduto liberamente e consapevolmente.

 

 da Sentenze web