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Lavoro straordinario: concetti e riflessioni

Chiara D'Angelodi
Chiara D'Angelo
Pubblicato il: 04/07/2015 vai ai commenti

Area GestionalCentro studiEditorialiNursing

Un collega ci scrive: "Buonasera sono un infermiera,  trovo i tuoi link sempre molto interessanti grazie! Mi piacerebbe leggere qualcosa in merito agli straordinari che a quanto pare si possono attribuire d'ufficio".

Possiamo non rispondere? Abbiamo chiesto ad Elsa Frogioni, infermiera con Master in Diritto Sindacale, di farlo... 

 


di Elsa Frogioni, Master in Diritto Sindacale

 

L’orario di lavoro di tutti i cittadini dell’unione EU,  è regolamentato dalla normativa  EU (direttive 93/104/CE, 2000/34/CE e direttiva 2003/88/CE DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO EUROPEO); che si prefigge di stabilire le prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, applicandole ai  periodi minimi di riposo giornaliero, settimanale, alle ferie annuali nonché alla pausa ed alla durata massima settimanale del lavoro; precisando anche taluni aspetti del lavoro notturno, del lavoro a turni e del ritmo di lavoro. La Direttiva pone delle eccezioni solo per determinate tipologie di lavoro, marittimi, ferrovieri ecc.

L’Italia ha accolto le Direttive attraverso il decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66 e le modifiche introdotte dal D.lgs. 19 luglio 2004, n. 213 e dal Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, “Al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, in ragione della qualifica posseduta e delle necessità di conformare l'impegno di servizio al pieno esercizio della responsabilità propria dell'incarico dirigenziale affidato, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. La contrattazione collettiva definisce le modalità atte a garantire ai dirigenti condizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata ed il pieno recupero delle energie psico-fisiche” . L’italia nel 2/2014 è deferita alla Corte di Giustizia Europea per violazione della Direttiva sulla sanità pubblica, ora il Governo italiano è costretto,  ad abrogare alcuni commi dei suddetti D.lgs n.66/2003 , D.L. n.112/2008 e L. n.133/2008. Il governo interviene a sanare la situazione con L.161/2014,  conclude e chiarisce il dilemma sulla dirigenza sanitaria medica, la loro  “autonomia”  è limitata alla clinica, al loro ambito di competenza professionale, non alla organizzazione del lavoro, sono anch’essi professionisti “contrattualizzati”, dipendenti, che devono essere tutelati dalle stesse norme.                                                                                                                                         

Condizioni di lavoro in alcune Nazioni Europee a confronto, con la Direttiva 2003/88/CE

Cond. Lavoro

ITALIA

FRANCIA

INGHILTERRA

SPAGNA

GERMANIA

Direttiva

2003/88/

CE

 

Ore sett.

 

36 ore

 

35 ore *

 

Stabilito dai singoli contratti collettivi.

 

Stabilito dai singoli contratti collettivi.

Dalle 37,5 alle 40,5 ore Stabilito dai singoli contratti collettivi.

Secondo legislat. e/o prassi nazionali

Tempi max

giornalieri

 

12 ore

 

10 ore *

 

13 ore

 

9 ore*

 

8 ore *

Secondo legislat. e/o prassi nazionali

Tempi max

Sett,

*48 ore

44 *ore

48*ore

40**ore

48ore

48 * ore

 

Pausa

turno

di lavoro

Min. 10’

Tra l’inizio e la fine delle 6 ore

 

Min. 20’ dopo

6 ore

 

Min. 20’ d

dopo

6 ore

 

Min.15’

dopo

6 ore

- 30’ dopo

         6 ore

- 45’ dopo

        9 ore 

     Continuative

**Dopo 6 ore

Pausa

tra  turni

di lavoro

ogni 24 ore

 

 

11 ore

 

 

11 ore

 

 

11 ore

 

 

12 ore

 

 

12 ore

 

 

11 ore

 

 

Note

*Calcolate su base media mensile

*Sono possibili deroghe a seconda delle tipologie di lavoro, con aumento delle ore previste.

*Non è su base rigida settimanale ma su una media di 17 settimane  (4 mesi + 1 settimana)

* Le differenze di distribuzione dell’orario max devono essere compensate entro

12 mesi

 

**Max 80 ore aggiuntive all’anno

*Possibili deroghe fino a max. di 10 ore.

Max 60 ore, se sono effettuate ore aggiuntive (straordinario), questo deve essere compensato nell’arco dei successivi

6 mesi

* su una media di 4 sett.

 

** Secondo legislat. e/o prassi nazionali

 

Fonti:

https://it.wikipedia.org/wiki/Diritto_del_lavoro_in_Italia

https://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom_labour_law

https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_du_travail_en_France

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_laboral_de_España

https://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitsrecht_(Deutschland)

 

Ciò nonostante il Servizio Sanitario Nazionale pubblico e privato in Italia continua a sfruttare i professionisti sanitari, costringendoli ad accumulare ore di straordinario e oltrepassare ogni limite di sopportazione fisica e psicologica. Per non subire e difendersi, i lavoratori devono conoscere e utilizzare gli strumenti disponibili, consapevoli di essere noi parte attiva,  di un governo di erogazione della salute e non pedine di una scacchiera giocata da altri attori.

 

Che cos’è lo straordinario? La Direttiva 2003/88/CE all’art.2 descrive l’orario di lavoro come: “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali” ; di conseguenza si definisce STRAORDINARIO, La prestazione d’opera fornita al di fuori del normale orario di lavoro giornaliero/settimanale determinato dalle normative vigenti in tema di lavoro.                                                                                                                                                            Il lavoro è trattato con estremo riguardo dalla giurisprudenza nazionale, tra le fonti primarie la Costituzione, afferma l’Italia quale Repubblica democratica fondata sul lavoro. Gli artt. 4, 35, 36, 37, 38, 39 e 40 della Costituzioni sanciscono il principio di valore del lavoro, nell’affermazione della persona nella sua libertà e dignità, un bene che deve essere garantito e tutelato dalla stesso Stato, retribuito proporzionalmente alla qualità e quantità della propria attività, in grado di assicurare il sostegno decoroso della propria  famiglia, scevro da discriminanti di genere; un lavoro che proietta l’individuo in una dimensione sociale, di vantaggio e sviluppo collettivo con la partecipazione al sistema previdenziale e assistenziale connesso al sistema occupazionale.                                                                                

Peccato che ai buoni intenti dei padri fondatori non siano seguite prassi coerenti, altrimenti saremmo potuti essere un faro, modello ideale per tutto il resto del mondo…ma questi sono sogni, ora occupiamoci della realtà.

La contrattazione nazionale per le differenti categorie di lavoratori, specifica nel dettaglio lo svolgimento del servizio, nel comparto della sanità l’orario straordinario  è disciplinato :

  • Dall’art. 34 del CCNL 1998-2001, 1° biennio economico 1998-1999,
  • Dall’art. 9 del CCNL Integrativo del 20.09.2001 per l’attività lavorativa prestata in giorno festivo infrasettimanale e in giorno feriale non lavorativo,
  • Dall’art. 39 del medesimo CCNL Integrativo per la determinazione della misura oraria dei compensi in regime di straordinario.
  • Dall’art. 29 del CCNL, 1° biennio economico 2002-2003 del 19.04.2004, dall’art. 7 del CCNL, 2° biennio economico 2008-2009 per la determinazione del fondo di bilancio.

 

In sintesi gli elementi caratterizzanti l’istituto dello straordinario sono 8: 

  1. Non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro,
  2. La prestazione di orario straordinario “ha carattere eccezionale”, solo per esigenza indifferibile e urgente, che non può essere fronteggiata con una diversa organizzazione del servizio.
  3. Deve essere, di volta in volta, preventivamente autorizzato, esaurientemente motivato, dal responsabile di struttura o d’ufficio.
  4. Devono essere assegnate secondo articolazioni regolamentate aziendali.
  5. Il limite individuale di straordinario è di 180 ore/anno, superabile solo “in relazione ad esigenze particolari ed eccezionali”, per non più del 5% del personale in servizio.
  6. Limite individuale di 250 ore/ anno, sussiste anche per il personale in pronta disponibilità.
  7.  Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore.
  8. L’obbligo ad adempiere lo straordinario sussiste per il dipendente nel caso  che,  il non effettuarlo, comporti rischi per l’incolumità delle persone o danni immediati a cose e strutture.

 

L’effettuazione del lavoro straordinario di regola non deve essere mai “d’ufficio”, ma sempre il risultato di un accordo tra il dipendente e Dirigente della struttura o d’ufficio.                    

Costatiamo quindi, che l’ordine di servizio, atto a determinare ore di straordinario reiterato, per la copertura di una malattia o peggio ancora per un congedo per maternità o ferie è da considerare un abuso, in quanto opposto al 1° principio, lo straordinario NON DEVE ESSERE UTILIZZATO COME FATTORE ORDINARIO DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE! DEVE SOLO ESSERE USATO IN VIA ECCEZIONALE IN CASO DI REALE E CIRCOSTANZIATA URGENZA INDIFFERIBILE!

Un antico problema, a volte complesso da risolvere se non in tribunale, è IL PAGAMENTO del lavoro straordinario. La sua retribuzione scaturisce direttamente dalle  8 condizioni elencate, tutti i requisiti elencati sono necessari, altrimenti, la retribuzione potrebbe essere negata. Del resto si deve considerare che la disponibilità di budget per la retribuzione dello straordinario non è illimitata, i vincoli legislativi prevedono che il fondo economico per compensare il lavoro straordinario del personale del comparto, è quello contrattuale attinente; quindi, senza  l’approvazione/autorizzazione formale, lo straordinario non può essere retribuito.        

Resta comunque sempre nel diritto del lavoratore la scelta tra il pagamento e il recupero compensativo dello straordinario; l’eventuale recupero è fatto entro il mese successivo (art. 34, comma 6, CCNL 98-01), oppure regolato, con l’istituto della Banca delle Ore (CCNL del 20/09/2001 integrativo del CCNL stipulato in data 07/04/1999 – art. 40).

Dalle informative e richieste poste all’ARAN,  (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale per le Pubbliche Amministrazioni), apprendiamo alcuni particolari presupposti che danno luogo ad eventuale orario aggiuntivo straordinario, che sono d’interesse per i lavoratori del comparto sanitario:

  • Quando il lavoratore svolge attività  in occasione di consultazioni elettorali, le ore svolte al di fuori del normale orario di servizio sono considerate straordinario e le ore prestate nella fascia oraria notturna dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo, sono considerate straordinario notturno, con il compenso maggiorato del 30% (art.38 comma 5 CCNL 14/09/2000)
  • La formazione, aggiornamento obbligatorio posto dall’azienda per il dipendente, che si protrae oltre l’orario di servizio giornaliero, concorre a determinare orario straordinario, con possibilità di retribuzione o recupero.
  • Nel part-time di tipo verticale o misto, il lavoratore può essere adibito anche ad orario straordinario nelle giornate in cui è previsto il suo turno di servizio, secondo le condizioni del CCNL vigente.
  • Nella circostanza di effettuazione di ore di servizio eccedenti in giorno festivo, su richiesta del lavoratore, danno luogo a corresponsione del riposo compensativo oppure alla retribuzione incrementata dall’indennità  di turno festivo, (15,49 euro), prevista dall’art. 44 – comma 12 CCNL ’95.

 

Viviamo un periodo storico di profondi e complessi mutamenti, il lavoro “forzato”, sotto la forma di straordinario è  spesso utilizzato e troppo sottostimato e pone  gravi violazioni nei diritti delle persone e conseguenze negative nel sistema occupazionale e sociale. L’interdipendenza nel mondo globalizzato è inevitabile, la necessità di produrre servizi e salute, spinge gli amministratori e i governi a eludere norme e regole, ad affidarsi a cooperative a esternalizzare servizi alla conduzione privata, che seconde logiche di mero profitto, sostenuti dalla spropositata offerta di lavoro, abbassano il costo delle risorse umane, oltre il minimo decoro e decenza.

Accettare di compiere lo straordinario ci rende partecipi di questo sistema iniquo di sfruttamento, rinforza la stagnazione della allarmante disoccupazione giovanile, in Italia, gli infermieri sono la categoria professionale con uno tra i tassi di disoccupazione più elevati, come evidenziato dalla ricerca Nursind (Clicca).

Gli operatori sanitari non possono più ingannare se stessi, lo straordinario realizzato per sopperire la cronica carenza di personale, non risolve  il problema, lo alimenta, determinando la disoccupazione dei professionisti sanitari; in Italia mancano oltre 60.000 infermieri, i lavoratori non possono sopperire a queste mancate decisioni politiche ed amministrative, perché le stiamo pagando a caro prezzo noi, sulla nostra pelle e sul futuro della nostra categoria professionale e dell’intero Servizio Sanitario nazionale.

 

Fonti:

http://www.soluzioneavvocati.it/34-diritto_sanitario/141-lavoro_straordinario_area_comparto.html

https://www.aranagenzia.it/index.php/component/content/article/6957-lavoro-straordinario-elettorale/6607-ral1772orientamenti-applicativi 

https://www.aranagenzia.it/index.php/component/content/article/3234-ministeri-formazione/6446-m232orientamentiapplicativi

https://www.aranagenzia.it/index.php/component/content/article/7243-permessi-diritto-allo-studio/6039-ral1723orientamenti-applicativi

https://www.aranagenzia.it/index.php/component/content/article/6956-indicazioni-generali/5543-ral1594orientamenti-applicativi

https://www.aranagenzia.it/index.php/component/content/article/6878-trattamento-economico-normativo/5541-ral1592orientamenti-applicativi

https://www.aranagenzia.it/index.php/orientamenti-applicativi/comparti/sanita/3605-sanita-recupero-e-riposi-compensativi/1893-san133orientamenti-applicativi

https://www.aranagenzia.it/index.php/orientamenti-applicativi/comparti/sanita/3605-sanita-recupero-e-riposi-compensativi/1891-san131orientamenti-applicativi

https://www.aranagenzia.it/index.php/orientamenti-applicativi/comparti/sanita/3599-sanita-indicazioni-generali/1890-san130orientamenti-applicativi

http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_permalink_news.html?resId=739ca0f0-613d-11e2-8426-5b005dcc639c

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=15243

http://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/articolo.php?articolo_id=29046