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Il consenso informato: la storia, la sentenza e gli infermieri

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 28/05/2016 vai ai commenti

Contenuti InterprofessionaliNursing

 

Nella pratica clinica quotidiana, è propria di ogni atto sanitario, la corretta acquisizione di informazioni attraverso Il consenso Informato al trattamento.

Il consenso Informato è uno strumento giuridico- deontologico che permette al professionista sanitario di condividere con l'utente le scelte terapeutiche.

Per essere valido deve rispondere a criteri per l'appunto giuridici e deontologici.

Sul consenso informato molto si è discusso, specie perché spesso vissuto solo come mero atto burocratico, dettato dalla necessità di “difendersi” da eventuali denunce e per sistemare quelli che sono gli aspetti medico- legali dell'atto sanitario.

Il consenso informato, si riduce quindi, il più delle volte all'apposizione di una firma, e questo perché? Per le motivazioni elencate sopra e perché nell'organizzazione delle nostre strutture sanitarie pubbliche e private l'atto del consenso trova evidenti ostacoli.

Dare voce al paziente, permettergli di acquisire informazioni e di valutarle, anche con l'intervento ed il coinvolgimento di altri attori nella scelta, per poi prendere una decisione, diventa una variabile e motivo di incertezza all'interno delle routinaria quotidianità dei nosocomi.

E sappiamo benissimo che la routine dell'organizzazione ha bisogno di limitare le incertezze, di mantenere la standardizzazione, di attenersi alla programmazione.

Per cui alla luce di queste considerazioni, capiamo bene come acquisire un consenso informato possa diventare un mero atto burocratico, traducendo una pratica che dovrebbe essere aperta e partecipata ad una procedura standardizzata, espletata velocemente.

Il consenso informato non può essere solo una firma, ma prevede un processo di acquisizione di informazioni che rendano consapevole il paziente della scelta terapeutica. Può quindi solo l'apposizione di una firma essere unico requisito per rispondere agli obblighi giuridici? Sicuramente non è l'unico requisito ma indispensabile.

Secondo la sentenza di Cassazione III sezione civile , sentenza 18 dicembre 2015- 20 maggio 2016, 10414, la mancata firma del malato sul consenso informato, consente a questo di richiedere un risarcimento.

Ma andiamo per ordine e tracciamo una breve storia del Consenso Informato ed il quadro normativo in cui si inserisce per poi venire in dettaglio alla sentenza.

La prima forma di codificazione internazionale di regole sui diritti umani, nell'ambito della sperimentazione fu, nel 1947, Il codice di Norimberga, che pose l'attenzione sulla scelta dell'individuo se sottoporsi o meno a sperimentazioni cliniche o qualsivoglia pratica assistenziale.

E' il primo documento a livello internazionale e nasce dalle ceneri e dalle macerie che ha lasciato la seconda guerra mondiale, con le leggi razziali e con gli abomini compiuti dai medici del Reich nazista.

A livello nazionale, la nostra meravigliosa Costituzione, entrata in vigore il 1° Gennaio 1948, in linea con il Codice di Norimberga fornisce le prime nozioni generiche in merito alla libera scelta di ogni individuo di sottoporsi ad un atto sanitario ed in merito al comportamento che che il professionista deve mantenere in materia di consenso informato.

Gli articoli nello specifico sono il 2, 13 e 32 che recitano rispettivamente:

Art 2: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale;

Art 13: La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge .In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà .La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art 32:La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Un punto di riferimento importante è la “Convenzione dei Diritti dell' uomo e della biomedicina” scritta il 4 aprile 1997 ad Oviedo e ratificata in Italia nel 2001 con la legge numero 145, il vero concetto di consenso è magistralmente esposto al capitolo II, articolo 5: “ Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso.”

A rafforzare maggiormente il concetto interviene la “Dichiarazione universale della bioetica e dei diritti umani”, sancita dall'Unesco il 19 ottobre 2005 che nell'articolo 6 dichiara: “ Ogni intervento medico preventivo, diagnostico o terapeutico deve essere realizzato con il previo libero e informato consenso della persona interessata, basato su un'adeguata informazione. Il consenso, dove appropriato, deve essere espresso e può essere ritirato dalla persona interessata in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, senza conseguenti svantaggi o pregiudizi.

Se guardiamo al Consenso Informato dal punto di vista i, il quadro normativo è dato dal Codice Deontologico del 2009 unitamente al percorso formativo ed al profilo professionale ( D.M. 739 del 14 settembre 1994).

All'interno del codice Deontologico gli articoli che sanciscono il dovere di informazione ed il diritto al consenso informato sono:

Capo I , articolo 3: La responsabilità dell'infermiere consiste nell’assistere, nel curare e nel prendersi cura della persona nel rispetto della vita, della salute, della libertà e della dignità dell'individuo.

Il Capo IV articoli 19, 20, 21 che unitamente agli articoli 22, 23, 24 che non riporto ma che potete tranquillamente andare a rileggere qui (Codice deontologico infermiere 2009),ergono il professionista a baluardo della difesa dei diritti , facendosi facilitatore della comunicazione , un mediatore a garanzia della corretta informazione degli assistiti e dei loro familiari.

Il quadro normativo esposto ci sottolinea chiaramente come il Consenso non è un mero atto formale, ma un impegno a garantire una efficace informazione.

E torniamo alla Sentenza, questa sancisce che il mancato Consenso informato lede il diritto dell'autodeterminazione del paziente; per cui il paziente va risarcito indipendentemente dalla riuscita o meno dell'intervento o della prestazione sanitaria alla quale si è sottoposto.

Il consenso informato è l'autorizzazione che il paziente fornisce al sanitario ed alla struttura in cui avviene la prestazione, prima che detta prestazione venga eseguita.

Dal canto suo il sanitario ha l'obbligo di fornire al paziente informazioni chiare ed intellegibili sul tipo di prestazione, modalità di esecuzione , benefici, rischi anche imprevedibili e complicanze; deve rendersi sicuro che il paziente abbia capito il contenuto dell'informazione e mettersi a disposizione per ogni dubbio, quindi procedere alla firma del modulo di consenso informato.

Ogni qualvolta questo non accade, ed al paziente non viene presentato il modulo, sia il sanitario quanto la struttura in cui opera possono essere condannati al risarcimento del danno indipendentemente dalla riuscita dell'intervento, quindi anche se la prestazione eseguita non ha arrecato nessun danno, ed è stata condotta egregiamente compresi i conseguenti benefici.

Il danno per il mancato consenso informato è indipendente da quello per la salute, secondo la Cassazione, qualora si venga a creare anche un danno per salute, tale indennizzo si aggiunge a quello per il mancato consenso, sono quindi due illeciti diversi, che danno vita a due risarcimenti differenti.

Torniamo infine a ribadire la posizione dell'infermiere in relazione al consenso informato e le caratteristiche che questo deve avere per essere ritenuto valido.

Il consenso informato deve essere:

Esplicito, ovvero manifesto nelle intenzioni e chiaro;

Libero, il paziente deve poter scegliere per la propria salute, senza condizionamenti;

Consapevole, ovvero avanzato solo dopo aver ricevuto e recepito tutte le informazioni in merito alla prestazione sanitaria che potrà accettare o rifiutare;

Personale, deve essere fornito dall'assistito oggetto della prestazione sanitaria, a meno che non ci ci trovi di fronte ai casi previsti dalla legge, minorenni, infermi mentali, situazioni di emergenza;

Specifico, deve riguardare la prestazione sanitaria prevista;

Attuale, fornito prima dell'inizio della prestazione sanitaria.

Il consenso informato può essere revocato in qualsiasi momento.

L' infermiere si interpone tra il sanitario ed il paziente, facilitando l'acquisizione delle informazioni, ponendosi a garanzia di una comunicazione efficace.

Ha il compito di sostenere la persona da assistere coadiuvando il medico, garantire ogni informazione rispetto alle proprie competenze ed autonomie e relativi piani assistenziali.

Nella comunicazione con il paziente deve sapersi modulare in relazione allo stato culturale e psicologico del paziente, in modo da essere sempre chiaro ed efficace.

Informare può talvolta apparire una perdita di tempo, nella grande macchina organizzativa sanitaria, non lo è e non lo deve essere, ce lo suggerisce il buon senso, la deontologia e lo stato giuridico alla luce delle ultime sentenze.

Fonte:Senza consenso informato, al paziente spetta sempre il risarcimento

 Il Consenso Informato: il punto di vista dell’infermiere.