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Demansionata e mobbizzata, dipendente risarcita con 120.000 euro

Partiamo da una notizia apparsa su la Nazione, per fare il punto su mobbing e demansionamento, due fenomeni che sempre più affliggono la categoria infermieristica; specie il demansionamento, legalizzato dall'articolo 49 del codice deontologico, è diventato spiacevole prassi, ma anche furente motivo di dibattito e risveglio delle coscienze.

Ma torniamo alla notizia: il Tribunale del lavoro di Firenze, ha condannato una banca/finanziaria a risarcire la dipendente in termini economici con 120.000 euro per averLe causato danno biologico ed incentivo alle dimissioni.

 

La dipendente aveva contratto con la banca, nel 1992, dopo una serie di consulenze, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il clima sul posto di lavoro però si è subito guastato.

La dipendente è stata vittima di demansionamento e mobbing. Nonostante avesse assunto sempre incarichi di responsabilità venne senza motivo rilegata allo smistamento posta, in un ambiente umido ed angusto. Cominciò ad essere denigrata, additata come una portatrice di “sfortuna”, apostrofata per l'abbigliamento indossato, esclusa dalla pausa caffè, dalla pausa pranzo, costretta a non usufruire del parcheggio aziendale.

Assistita dall'avvocato Enrico Coppola, ha vinto la causa per Mobbing e Demansionamento, con un consistente risarcimento.

Quanti di voi sono vittime di demansionamento e comportamenti mobbizzanti?

E quanti hanno il coraggio di alzare la testa e reagire?

Sono fenomeni così ben amalgamati alle nostre attività quotidiane a volte, da non riuscire a riconoscerli, finendo così per accettarli passivamente.

Del demansionamento abbiamo parlato abbondantemente e ci torneremo alla fine ricordando delle sentenze importanti.

Il Mobbing.

Il termine Mobbing deriva dall'inglese “to mob”, che indica le azioni di affollarsi, accalcarsi intorno a qualcuno, assalire, aggredire, schernire.

Il fondatore di questo slang è lo psicologo tedesco Heinz Leyman, che trovò un'analogia tra l'aggressività degli uccelli e quella manifestata da certi lavoratori nei confronti di altri, coniando il termine Mobbing.

In Italia la tematica è stata affrontata dallo psicologo Herald Ege, che per primo nel 2002 ha pubblicato un metodo per il riconoscimento del danno da mobbing e del fenomeno stesso tramite la misurazione di 7 parametri.

Per poter parlare di mobbing, l'attività persecutoria deve essere causa di ripercussioni psico fisiche sul lavoratore, ad andamento cronico( disturbo post traumatico da stress, disturbo da disadattamento lavorativo).

Si distingue nella prassi, il mobbing verticale( bossing) ad opera dei diretti superiori ed il mobbing orizzontale, perpetrato da parte di pari, dai colleghi.

Esiste anche un mobbing strategico, quando l'attività vessatoria e dequalificante tende ad espellere il lavoratore per far posto ad un altro.

La pratica del mobbing sul posto si esplica mediante la vessazione sistematica di un lavoratore, da parte dei colleghi o dei superiori, attraverso la violenza psicologica e non si esclude anche quella fisica, ne sono esempio: sottrazione ingiusta di incarichi di lavoro o della postazione di lavoro, dequalificazione delle mansioni, rimproveri in pubblico o in privato, fornire il lavoratore di attrezzature obsolete o non funzionanti, interrompere le comunicazioni necessarie al proseguo delle attività lavorative, rilegare il lavoratore ad ambienti angusti.

Il mobbing di per sé è una netta esclusione e cancellazione del lavoratore.

Le ripercussioni a livello psicologico e fisico possono arrivare ad essere devastanti.

Complice la lentezza e l'arretratezza del legislatore nel dettare norme in merito a fenomeni nuovi ed intensi che, trovano terreno fertile nel tessuto sociale, in materia di mobbing non esiste legislazione, ed in assenza di normativa, è stata la giurisprudenza a circoscrivere la fattispecie e a delinearne gli elementi costitutivi.

In via generale, troviamo la tutela della persona nella nostra meravigliosa Costituzione agli articoli 2,3,4,32, 35,36, 41 e 42, inoltre sul datore di lavoro grava l'obbligo contrattuale, derivante dall'art. 2087 c. c. , di tutelare la salute e la personalità morale del dipendente.

Ma a parte i vari articoli ai quali si può fare ricorso per i singoli reati, dalle percosse alle minacce , ed ancora dalle molestie alla diffamazione, non esiste nessuna legge ad hoc, che tuteli il lavoratore in toto, sono state le sentenze a fare giurisprudenza.

Tra le sentenze importanti da citare c'è quella della Cassazione del 18 Febbraio 2015, n. 3256 che afferma: “si ha mobbing allorché sia ravvisabile da parte del datore di lavoro o di un superiore gerarchico un atteggiamento sistematico e protratto nel tempo di ostilità verso il dipendente e che si concreti in una molteplicità di comportamenti così da tradursi in forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, tale da indurre mortificazione morale ed emarginazione del dipendente”.

Merita di essere menzionata la Cassazione civile, Sez. Lav. 15 maggio n. 10037, la quale elenca sette parametri tassativi di riconoscimento della fattispecie, che sono: ambiente, durata, frequenza, tipo di azioni ostili, dislivello tra antagonisti, andamento secondo fasi, intento persecutorio.

La prima sentenza di Risarcimento danni per mobbing fu quella del Tribunale di Tempio Pausania n.157/2003.

E' chiaro, che la giurisprudenza ha dovuto circoscrivere il più possibile i confini di questo fenomeno, onde prevenire azioni meramente pretestuose.

Ha quindi, dettato i presupposti necessari, per parlare di con certezza di mobbing, certezza che dovrebbe spettare al Parlamento e non certo alla Cassazione.

E veniamo al Demansionamento, annosa questione, che da mesi, imperversa nei dibattiti inerenti alla categoria infermieristica. Fenomeno diffuso da Nord a Sud, che nella sua eccezionalità, è diventato ordinarietà, spesso legato al mobbing, visto che dequalificare un dipendente, ed affidargli mansioni inferiori, rientra tra i comportamenti mobbizanti.

In merito a questo, la Cassazione Civile, sez. lavoro con sentenza 05/11/2015 n. 22635, riconosce il danno biologico da Demansionamento anche in assenza da mobbing, danno biologico che deve essere risarcito.

Il demansionamento è uno dei disagi lavorativi più pesanti da affrontare. La Corte di Cassazione ha specificato che pur non essendo paragonabile al mobbing, pone il lavoratore in una posizione di forte stress emotivo, causa di danni morali e professionali.

Come non citare la storica sentenza n.52/2016 emanata dal Giudice del Tribunale del lavoro di Caltanissetta che ha avuto i seguenti effetti:

(per approfondire clicca qui)

CONDANNA l’ASP n. 2 di Caltanissetta AD ADIBIRE I RICORRENTI AI COMPITI PREVISTI PER LA QUALIFICA D’INQUADRAMENTO.

CONDANNA l’ASP n. 2 di Caltanissetta al RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE in favore dei ricorrenti via equitativa in una somma pari a € 1100,00 per ciascun ricorrente oltre la maggior somma di interessi e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito al soddisfo.

CONDANNA l’ASP n. 2 di Caltanissetta AL PAGAMENTO DELLE SPESE DELLA LITE che si liquidano in complessive € 6000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% oltre IVA e CPA come per legge.

Siamo partiti da lontano per arrivare a quello che maggiormente ci tocca da vicino, e quanto elencato ci deve far riflettere ben due volte, su un Tribunale del lavoro che riconosce il mobbing ed il demansionamento, e questo significa che quando il fenomeno si rende palese e ci mette a disagio, possiamo e dobbiamo presentarci nelle dovute sedi, senza paura.

La seconda riflessione da fare è sul nostro sistema legislativo, incapace di cogliere un fenomeno e dettare legge in merito, lasciando il tutto nelle mani dei giudici, così da fare in modo che spesso su casi simili, le sentenze siano poi totalmente diverse, rendendo iniquo il sistema.

Auspico che il dibattito non si spenga, che si continui a parlare di Demansionamento, solo così possiamo creare una coscienza comune che sia la forza giusta per abbattere il fenomeno e cancellare definitivamente questo declassante Articolo 49.

 

Fonte: il fenomeno del mobbing e le ultime sentenze in materia

Dequalificazione: sì al risarcimento anche in assenza di mobbing