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DDL Responsabilità professionale e assicurazioni. Bottega: rendere obbligatoria la trasparenza!

Sul DDL responsabilità professionale (c.d. DDL Gelli) e in particolare sulle coperture assicurative obbligatorie per i professionisti previste dall'art. 10, interviene con l'articolo che sotto riportiamo il Segretario Nazionale del Nursind, Andrea Bottega, per fornire alcuni chiarimenti e spiegare quali sono, a suo dire, le zone d'ombra che si creano nell'intersezione delle norme generali sulle assicurazioni e quanto previsto dal DDL.

In particolar modo si crea un anello debole nella trasparenza dei costi e delle clausole contrattuali nelle fattispecie delle polizze collettive, laddove c'è il rischio concreto che all'assicurato (professionista) non sia chiaramente palesato quali siano le precise clausole contrattuali e i costi della polizza, poichè il contratto di polizza collettiva viene stipulato dall'intermediario (contraente).

 

In merito al DDL sulla responsabilità professionale in discussione al Senato (AS 2224), desideriamo porre a dibattito un aspetto sulle assicurazioni che, a nostro parere, è di rilievo per la maggior tutela dell’assicurato, cioè del professionista.

IL DDL in esame, lo ricordiamo, prevede all’art. 10 l’obbligo di dotarsi di una copertura assicurativa a proprio carico.

Come noto, il contratto di assicurazione prevede l’esistenza di due soggetti, Assicurato e Contraente, che non necessariamente coincidono.

Il Contraente è colui che stipula il contratto, ovvero colui che manifesta la volontà negoziale e assume l’obbligazione del pagamento del premio, mentre l’assicurato è la persona titolare dell’interesse esposto al rischio, in sostanza la persona il cui interesse è messo al sicuro, in tutto o in parte, dal contratto di assicurazione.

L’assicurato non è parte del contratto ma è parte del rapporto assicurativo che nasce dal contratto.

Il Codice delle Assicurazioni (D.Lgs 7/9/2005 n. 209) definisce delle regole di comportamento a cui gli intermediari debbono attenersi che trovano il loro fondamento nella volontà di proteggere il soggetto economicamente più debole nel rapporto e nella volontà di determinare delle scelte di acquisto consapevoli nella platea di acquirenti di prodotti assicurativi.

Gran parte di queste regole di comportamento impongono in capo agli intermediari l’obbligo di fornire informazioni nella fase precontrattuale in cui viene appunto a consolidarsi la volontà a contrarre, altre regole di comportamento disciplinano poi la vendita a distanza.

Queste informazioni oltre a riguardare le caratteristiche del prodotto assicurativo oggetto della transazione e la sua adeguatezza al rischio in esame, riguardano anche l’intermediario stesso, la sua veste (Agente o Broker) e le eventuali situazioni di conflitto di interesse.

Su tutta questa materia esistono regolamenti attuativi emanati dall’Ente di Vigilanza preposto - IVASS.

Il mercato propone sostanzialmente due schemi con cui è possibile collocare coperture assicurative: esistono polizze stipulate in forma collettiva e polizze stipulate in forma singola.

Nelle polizze singole di Responsabilità Civile Professionale le figure di Assicurato e Contraente coincidono, mentre nelle collettive esiste un soggetto che assume la funzione di Contraente (tipicamente associazioni, società scientifiche, sindacati…) e la platea degli aderenti assume quindi il ruolo di assicurati: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.

Gli obblighi di informazione precontrattuale e di verifica di adeguatezza posti dal Codice delle Assicurazioni in capo agli intermediari sono tutti rivolti al Contraente del contratto, per cui gli intermediari oggi non si trovano in situazioni potenzialmente sanzionabili se omettono alcuni elementi di carattere informativo nel rapporto intrattenuto con gli assicurati.

Questo fatto genera una “zona grigia” per cui chi è assicurato in quanto aderente ad una polizza collettiva quasi mai conosce i termini del contratto in cui figura come assicurato per il fatto che nessuno gli ha fornito queste informazioni, assolvendo l’intermediario i propri obblighi nella sua relazione con il Contraente della collettiva.

Occorrerebbe quindi che, parallelamente alla definizione dei “contenuti minimi” del contratto di assicurazione si definissero anche i “contenuti minimi” dell’attività di intermediazione, estendendo gli obblighi di carattere informativo previsti in capo agli intermediari per le polizze singole anche alle polizze collettive e si eliminasse la possibilità di “inglobare” all’interno di una quota associativa di qualsiasi tipo il premio assicurativo della polizza a cui l’associazione dà diritto senza che l’esatta composizione del costo sia nota all’Assicurato.

Va rilevato, infine, che la dizione “a proprio carico” prevista dall’art. 10 può essere diversamente interpretata in caso il contraente non sia anche l’assicurato.

 

Andrea Bottega