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Cassazione: l’infortunio in itinere è riconosciuto anche per la riunione sindacale aziendale

Elsa Frogionidi
Elsa Frogioni
Pubblicato il: 19/08/2016 vai ai commenti

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D’interesse peculiare per tutti i lavoratori che abbiano anche legittime funzioni sindacali, è una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione sez. lavoro n. 13882 del 7 luglio 2016,  sul riconoscimento dell’infortunio in itinere, occorso durante le attività sindacali preposte.

Il caso riguarda un lavoratore dipendente, componente della propria RSU aziendale e del direttivo di un sindacato (Omissis); che in permesso sindacale partecipava ad una riunione aziendale. Durante il viaggio di rientro al proprio alloggio, rimase vittima di un gravissimo incidente stradale, riportando un’invalidità permanente pari al 50%. Ciò nonostante si vedeva negare il risarcimento e la copertura del danno da parte dell’INAIL.

L’iter giudiziario in primo e secondo grado

 In primo grado il Tribunale di Crotone accoglie le ragioni del lavoratore-sindacalista e condanna l’Istituto ad erogargli la rendita per inabilità permanente nella percentuale del 50%, a seguito di infortunio in itinere. L’INAIL, resiste e ricorre in appello,  la Corte di Appello di Catanzaro con sentenza n.1199/2010, lo accoglie, ribaltando la sentenza favorevole in primo grado al lavoratore. Secondo la Corte di Appello non vi era danno/infortunio in itinere, perché infondati i presupposti tipici della prestazione d’opera, ovvero dell’occasione del servizio di lavoro. Per la Corte di Appello la “riunione sindacale”, benché necessaria a definire contenuti inerenti l’attività organizzativa del lavoro, non si può definire come lavoro vero e proprio…” allargare impropriamente il concetto di ricollegabilità allo svolgimento dell’attività lavorativa estendendola a momenti ed occasioni in cui il collegamento non e’ diretto o indiretto, ma si rapporti solo ad una certa affinità di argomenti; affinità che non concretizza l’occasione di lavoro voluta dalla legge, che richiede un legame stretto un’occasione materiale non limitata ad una somiglianza dei discorsi,…”

A questo punto per il lavoratore non resta che ricorrere alla Suprema Corte di Cassazione.

La sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. n. 13882 del 7/7/ 2016

In tema di infortunio in itinere nell’ipotesi particolare di sinistro stradale avvenuto nel tragitto di ritorno da una riunione sindacale: anche in tal caso si parla di occasione di lavoro e, conseguentemente, il lavoratore ha diritto all’indennizzo di cui all’art. 12 d.lgs. n. 38/2000…I lavoratori che svolgano attività sindacale come rsa, rsu o come dirigenti sindacali non in aspettativa, rimangono pur sempre (in quanto esposti al rischio) assicurati ex articoli 4 e 9 cit., e soltanto si pone per essi il problema di verificare in concreto – come nel caso di specie – l’ambito di operativita’ della stessa tutela assicurativa di base; ovvero di accertare se il fatto sia avvenuto o meno “in occasione di lavoro”…

…il richiamato Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 12, che recepisce l’elaborazione giurisprudenziale in materia, conferma l’estensione della tutela assicurativa all’infortunio che accada al lavoratore lungo il percorso che collega l’abitazione al lavoro e viceversa; escludendo nel contempo qualsiasi rilevanza all’entità professionale del rischio o alla tipologia della specifica attività lavorativa cui l’infortunato sia addetto; apprestando cioè tutela ad un rischio generico (quello del percorso) cui soggiace, in realtà, qualsiasi persona che lavori.


La Suprema Corte ribadisce che il diritto alla tutelabilità dell’infortunio in itinire, soggiace all’esistenza di due criteri concomitanti:
1. Il primo, consiste nell’identificare il nesso, attinente oppure estraneo tra la natura del rischio, l’infortunio occorso ed il lavoro. Il rischio/incidente dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, che agisce in base a ragioni o impulsi personali, pone  in essere una condotta interruttiva di ogni nesso tra lavoro rischio ed evento (Cass. 17/5/2000 n. 6431). 

2. Il secondo e’ nell’individuare ulteriori criteri che confermino la necessità della scelta del lavoratore di utilizzare un mezzo privato per recarsi al lavoro. 

Entrambi i principi enunciati, sono determinabili in relazione a valori costituzionali quali la ragionevolezza (articolo 3 Cost.), la libertà di fissare la propria residenza (articolo 16 Cost.), le esigenze familiari (articolo 31 Cost.), la tutela del lavoro in ogni sua forma (articolo 35 Cost.), la protezione del lavoratore caso di infortunio (articolo 38 Cost.), la rilevanza di valori costituzionali meritevoli di protezione (quale indubbiamente e’ anche lo svolgimento dell’attività sindacale).

Per quanto suddetto, le richieste del lavoratore devono essere accolte, la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro cassata, perché non ha correttamente applicato i suddetti principi costituzionali.

Il lavoratore sindacalista ha dovuto attendere circa 6 anni per vedersi riconosciuto in sede giudiziale il diritto dell’indennità dovuta per il grave infortunio in itinere subito. Spero che abbia ancora le forze necessarie utili a sostenere una causa di richiesta  risarcimento dei danni morali che  ha patito. Una questione di principio, che andrebbe affrontata, auspicando in una sentenza equa definitiva in tempi brevi…utopia.