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Visite fiscali: attenti al citofono, lo dice il Tar

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 24/10/2016 vai ai commenti

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Da quella che fu l’era Brunetta dei fannulloni a quella recente dei furbetti del cartellino, la pubblica amministrazione è sotto scacco, ed in tema di malattia e visite fiscali il regime si è fatto rigido, e niente, come è giusto che sia, è perdonato al dipendente che non si attiene meticolosamente alle disposizioni di legge.

E’ prassi però che il dipendente tenda a non informarsi davvero su diritti e doveri che lo riguardano durante il periodo di malattia, e che tenda a pensare che basti attenersi agli orari di reperibilità.

Non è esattamente così che stanno le cose, la materia inerente il controllo domiciliare dello stato di malattia del dipendente pubblico o privato, apparentemente semplice, nasconde diverse insidie.

Il Comitato Amministratore della Gestione per la Prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti , ha preso in esame uno dei casi che sempre più spesso è motivo di omessa mancata reperibilità alla visita medica, ovvero l’errata indicazione del domicilio presso cui si è reperibili.

Infatti tra le contestazioni che vengono mosse al dipendente c’è quella di essersi reso irreperibile perché l’indirizzo indicato nel certificato di malattia non era esatto, questo su disposizione di legge, costituisce un inadempimento nei confronti e del datore di lavoro e nei confronti dell’Inps.

Assenza di numeri civici, strade impervie e luoghi isolati, assenza di cassette postali, nomi mancanti ed etichette abrase, alcune delle eventualità che maggiormente si riscontrano; paradossalmente, con l’inizio della procedura telematica, sembra essere aumentata la frequenza delle mancate conformità per irregolarità, imprecisione o manchevolezza.

A confermare come non rendersi reperibili a causa di imprecisione del domicilio costituisca un inadempimento, ci pensa il Tar di Catanzaro con la sentenza n°1142 del 2012, che ha rigettato il ricorso nei confronti dell’azienda che ha attivato il decadimento del trattamento economico nei confronti del dipendente irreperibile a tre visite di controllo.

Il medico inviato per la visita fiscale durante il periodo di malattia del citato dipendente, per ben tre volte non è riuscita ad individuarne il domicilio: la prima volta la numero civico indicato risultava esserci un cancello chiuso con un citofono a cinque posti senza indicazione degli abitanti e danneggiato, la seconda volta risultava irreperibile il numero civico e la terza volta non compariva il nome sul citofono.

L’interessato ha mosso diverse giustificazioni, rilevando di avere osservato gli orari di reperibilità e di essere all’oscuro della circostanza che il proprio nome sulla targhetta del citofono fosse sbiadita.

A nulla sono valse le giustificazioni in merito, la sentenza che ha rigettato il ricorso, confermando la decadenza del trattamento economico per il periodo di malattia, ha chiarito che: il dipendente in stato di malattia, in virtù dell’articolo 5 del d.l. 463/93, ha l’obbligo di assicurare la reperibilità , al fine di rendere possibile all’Amministrazione di effettuare le doverose verifiche. Tale obbligo costituisce, espressione del più generale principio di leale collaborazione, che caratterizza il quadro dei diritti e doveri discendenti dal rapporto di impiego.

Il lavoratore ha l’obbligo di eliminare difficoltà di ordine pratico, che potrebbero impedire al medico di accedere al luogo in cui si trova, debitamente indicato a cura del lavoratore.

La sentenza ancora ci tiene a precisare che, il lavoratore ammalato, risultato irreperibile alla visita di controllo, ha l’onere di provare, in applicazione all’articolo 1218 c.c. l’esistenza di uno specifico impedimento, quanto non differenziabile nel tempo, che abbia impedito l’adempimento dell’obbligo di reperibilità.

Non basta la convinzione del lavoratore, di aver rispettato le fasce orarie, se questo non è provabile; deve invece adottare tute le cautele necessarie al fine di consentire la medico fiscale l’accesso al proprio domicilio.

Il lavoratore ha l’obbligo di assicurarsi che sul citofono o la cassetta postale vengano riportati correttamente nome e cognome ed eventualmente anche quello del coniuge, per scongiurare omonimie nel caso si abiti in un caseggiato con più inquilini.

 

 Fonte: Visita fiscale per malattia. Il lavoratore è spesso ignaro delle disposizioni. Ecco cosa deve fare