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Violenza di genere: un impegno importante per aiutare le vittime.

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La Redazione
Pubblicato il: 21/01/2017 vai ai commenti

Leggi e sentenze

 

di Alfonso Megna

 

L’art. 24 del decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 prevede che le lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato, escluse le lavoratrici del settore domestico, possano avvalersi di un congedo indennizzato per un periodo massimo di 3 mesi al fine di svolgere i percorsi di protezione certificati.
Un importantissimo passo avanti nella tutela delle donne. Ormai è diffusa usanza mediatica dare spazi e rilevanza a tutti gli episodi di violenza contro le donne compresi i femminicidi. Come un eco che risuona pesantemente nella testa e negli occhi di tutti noi, la “notizia”, forzatamente amplificata da approfondimenti e minuziose ricostruzioni, finisce con il perdere il connotato d’informazione sfociando, a volte, in una nuova violenza nei confronti di chi ha subito il torto e nei confronti di tutti quelli che ruotano intorno alla vittima.
Oggi voglio dare rilievo a un altro aspetto. Parliamo di cosa le istituzioni mettono in atto per ridurre questo fenomeno.
Un invito alla denuncia.


S’invitano le donne soggette a questi tipi di violenza, definita “di genere” dalla normativa a denunciare i loro aguzzini. Si ricorda che hanno la possibilità di rivolgersi agli assistenti sociali, alle associazioni attivissime sul territorio, ai comuni, ai centri antiviolenza, alle case rifugio o alle autorità giudiziarie. Il primo passo fondamentale e obbligato, per uscire da un oblio che nessuno dovrebbe mai vivere è DENUNCIARE! L’invito è rafforzato dando la possibilità alla vittima, di potere usufruire di 90 giorni di congedo.

Di seguito la dettagliata circolare dell’INPS n. 65 del 2016 che spiega cosa è questo congedo. È importante informare, perché chi deve affrontare questo difficile passo, non può preoccuparsi di perdere il lavoro. La Legge è chiara, i 90 giorni sono da considerarsi di effettiva attività lavorativa, festivi, malattia e quant’altro non va computato. Il congedo spetta per un periodo massimo di 3 mesi equivalenti a 90 giornate di prevista attività lavorativa; di conseguenza, un mese di congedo equivale a 30 giornate di astensione effettiva dal lavoro. Si afferma che il congedo non è fruibile né indennizzabile nei giorni in cui non vi è obbligo di prestare attività lavorativa quali, ad esempio, giorni festivi non lavorativi, periodi di aspettativa o di sospensione dell’attività lavorativa, pause contrattuali nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto. In altre parole se la lavoratrice, ad esempio, ha un’attività di lavoro su 5 giorni lavorativi, ed indica un periodo di congedo per due settimane continuative dal lunedì della prima settimana al venerdì della seconda, il sabato e la domenica inclusi tra le due settimane non vanno conteggiati né indennizzati a titolo di congedo vittima di violenza di genere. Nei rapporti di lavoro a tempo determinato oppure in caso di licenziamento il congedo non è fruibile dopo la cessazione del rapporto di lavoro. I 3 mesi di congedo (equivalenti a 90 giornate) possono essere fruiti entro l’arco temporale di 3 anni. I 3 anni s'intendono decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato. Circa la modalità di fruizione, la norma prevede che il congedo possa essere fruito su base giornaliera o oraria, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
La modalità oraria consente alla lavoratrice di astenersi dall’attività lavorativa per un numero di ore pari alla metà dell’orario medio giornaliero (contrattuale) del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto e immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo (comma 5 dell’art. 24 cit.). Ad esempio, se l’orario medio giornaliero del mese precedente è pari ad 8 ore, l’assenza oraria nella giornata di lavoro deve essere pari a 4 ore, a prescindere dall’articolazione settimanale dell’orario di lavoro. Per le giornate di congedo la lavoratrice ha diritto a percepire un’indennità giornaliera, pari al 100% dell’ultima retribuzione da calcolare prendendo a riferimento le sole voci fisse e continuative della retribuzione stessa Per fruire del congedo in oggetto la lavoratrice, in possesso dei requisiti di legge illustrati è tenuta:
- a preavvisare il datore di lavoro almeno 7 giorni prima dell’inizio del congedo, salvi casi di oggettiva impossibilità;
- ad indicare al datore di lavoro l’inizio e la fine del periodo di congedo;
- a consegnare al datore di lavoro la certificazione relativa al percorso di
protezione.
Per consentire all’Istituto Nazionale Previdenza Sociale le verifiche di competenza, la lavoratrice è tenuta altresì a presentare domanda alla Struttura territoriale INPS, di regola prima dell’inizio del congedo (al limite anche lo stesso giorno di inizio dell’astensione).
Un altro aspetto importante è il lungo periodo che la legge ha previsto. La copertura economica è stata garantita, salvo diverse prescrizioni di Legge, fino al 2024 con previsioni anche successive come indicato dalla stessa circolare 65 che di seguito riporto.
Per gli anni successivi al 2015, anche l’applicazione di questo nuovo congedo è assicurato mediante gli appositi stanziamenti annui previsti dall’art. 43, comma 2, del citato decreto legislativo di riforma degli ammortizzatori sociali n. 148 del 2015, che si riporta testualmente: “i benefici di cui agli articoli dal 2 al 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 sono riconosciuti anche per gli anni successivi al 2015, in relazione ai quali continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 27 del predetto decreto legislativo. All’onere derivante dal primo periodo del presente comma valutato in 123 milioni di euro per l’anno 2016, 125 milioni di euro per l’anno 2017, 128 milioni di euro per l’anno 2018, 130 milioni di euro per l’anno 2019, 133 milioni di euro per l’anno 2020, 136 milioni di euro per l’anno 2021, 138 milioni di euro per l’anno 2022, 141 milioni di euro per l’anno 2023, 144 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024 si provvede mediantecorrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014 come rifinanziato dal presente articolo.”
Spero vivamente che l’informazione esploda in senso opposto a quello che avviene oggi, mi piacerebbe vedere e sentire che i mass media insegnino a mettersi in contatto con associazioni, centri antiviolenza, assistenti sociali; mi piacerebbe che informazioni del genere fossero pubblicizzate a tappeto. Io nel mio piccolo ho provato a versare una goccia in questo enorme mare.

Chissà che non torni utile a qualcuno.