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Aggiornate le Schede di Dimissione Ospedaliera SDO. Obbiettivo monitorare l’efficienza, l’efficacia delle prestazioni sanitarie

Elsa Frogionidi
Elsa Frogioni
Pubblicato il: 10/02/2017 vai ai commenti

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La dimissione, la chiusura della cartella clinica, l’ultimo fardello per molte coordinatrici e sanitari ancora armati d’inchiostro e calamaio e certamente non meno noioso per chi è munito di sistemi informatici all’avanguardia. Chi ha la segretaria di reparto? Ora con il nuovo Decreto 261 a firma del Ministro Beatrice Lorenzin, “Regolamento recante modifiche ed integrazioni del decreto 27 ottobre 2000, n. 380 e successive modificazioni, concernente la scheda di dimissione ospedaliera”, pubblicato in G.U. il 07/02/2017; le SDO (Scheda di Dimissione Ospedaliera) , sono cambiate. Aggiornato il contenuto informativo della SDO, il relativo flusso e le regole di compilazione. 

Il Ministero della Salute attraverso la revisione del flusso informativo relativo alla scheda di dimissione ospedaliera (SDO), desidera promuovere un sistema di monitoraggio delle attività sanitarie e delle reti assistenziali. L’obiettivo è la rilevazione:

  • Degli standard di qualità e di sicurezza della rete ospedaliera
  • Degli esiti delle cure erogate dai prestatori di assistenza sanitaria, persone giuridiche e/o persone fisiche. (Criterio di efficacia)
  • Della relativa tempistica e volumi di attività. (Criterio di efficienza)
  • Del rischio clinico per garantire la sicurezza del paziente

La frequenza d’invio da parte delle Regioni e provincie autonome non sarà più trimestrale ma mensile. Nelle “nuove” SDO:

  • Il livello d’istruzione del paziente
  • Data di prenotazione
  • Classe di priorità
  • Trasferimenti interni
  • Trasferimenti esterni
  • Unità operativa trasferimento esterno
  • Chek list sala operatoria
  • Rilevazione del dolore
  • Creatinina serica
  • Frazione eiezione

Dati utili ad esigenze di programmazione sanitaria, a misurare la conformità e appropriatezza delle prestazioni assistenziali rispetto agli standard di qualità e di sicurezza definiti dalle normative nazionali ed europee.

In raccordo con il programma nazionale valutazione esiti dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, l’osservazione delle attività sanitarie ospedaliere sarà realizzata con il coinvolgimento dei direttori di dipartimento e finalizzata a verificare la qualità delle prestazioni erogate dalle unità assistenziali e dai singoli professionisti sanitari operanti nelle strutture pubbliche che in quelle private accreditate.  

Affinché la raccolta delle informazioni avvenga in modo omogeneo con indicatori comparabili, il Ministero della salute provvederà alla modifica ed integrazione di tutti i sistemi informativi del Servizio sanitario nazionale, compresi quelli gestiti da diverse amministrazioni dello Stato, ed alla interconnessione a livello nazionale di tutti i flussi informativi sanitari.

Dal 1° gennaio 2018 le regioni, per accedere al finanziamento integrativo a carico dello Stato, saranno tenute a rispettare la tempistica e le modalità previste dal presente Decreto.

Fonte

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_170_allegato.pdf