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Torino: caduta dalla barella. Prosciolta l'infermiera in appello, risarcimento a carico della Regione.

Chiara D'Angelodi
Chiara D'Angelo
Pubblicato il: 19/02/2017 vai ai commenti

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A dicembre 2016 una sentenza della sezione d'Appello della Corte dei Conti di Roma ha ribaltato una precedente sentenza (luglio 2013) della Corte dei Conti piemontese che aveva condannato due infermiere a risarcire il danno ristorato dalla regione Piemonte e dall'Ospedale Molinette in favore di una paziente che cadde da una barella.

 

Il fatto accadde una notte del 2006, allorchè un'anziana signora arrivò al Pronto Soccorso delle Molinette per un'ischemia cerebrale. Dopo una notte trascorsa in ospedale accudita da due congiunti, all'atto dell'igiene personale, con la sola presenza in stanza di due infermiere, la donna cadde dalla barella, riportando alcune ferite.

L'infortunata in seguito presentò denuncia in sede civile e Regione ed Azienda Ospedaliera, parti convenute, vennero condannate nel 2010 al risarcimento del danno, nella misura di circa 17 mila 500 euro, comprese spese legali.

Successivamente la Regione e l'Azienda adirono la Corte dei Conti per rivalersi sulle due infermiere; la Corte (2013) accolse l'istanza e condannò le due infermiere, in concorso, a risarcire il danno nella misura di 4000 euro ciascuna, cui sommare circa 1200 euro di spese legali.

Una delle due infermiere però ha presentato ricorso contro questa sentenza alla Sezione Centrale d'Appello della Corte dei Conti di Roma.

A supportare il ricorso dell'infermiere anche il Collegio IPASVI di Torino, ritenendo che la sentenza fosse ingiusta e validasse una impropria rappresentazione della situazione, con conseguente danno di immagine e decoro per le professioniste nonché, per estensione, della professione.

A dicembre 2016, infine, la sentenza della Corte d'appello, che ribalta quanto sancito dal precedente grado di giudizio e proscioglie da ogni addebito l'infermiera.

Al contempo dichiara inammissibile l'intervento, nella causa, del Collegio IPASVI.

Nel merito dei fatti e della sentenza, comunque, i punti cardine su cui i giudici contabili di secondo grado hanno formulato i propri convincimenti sono due: da una parte non vi è assoluta certezza che l'infermiera abbia posto in essere un comportamento contrario alle norme (nella fattispecie veniva accusata di non aver sollevato le sponde della barella) e che in ogni caso questo potesse essere collegato con nesso di causalità all'infortunio accaduto alla paziente.

Infatti le dichiarazioni raccolte dai parenti dell'infortunata erano contraddittorie tra loro (una persona dichiarava che le sponde erano assenti del tutto, un'altra che erano abbassate) e in contraddizione con quanto riportato da altro personale del pronto soccorso (in tutti i documenti consultati, infatti, si legge che le sponde erano alzate).

E questo ha portato a escludere la condotta contraria alle norme da parte dell'infermieria.

Ma anche sulla dinamica dell'infortunio non v'è certezza; nessuno, infatti, ha assistito direttamente all'accaduto e, per contro, le conclusioni della CTU del Tribunale hanno dichiarato le ferite della donna non compatibili con una caduta di fianco; fatto questo che porta a ritenere che la donna sia caduta dalla barella spingendovisi in fondo, e non per assenza della sponde laterali.

Altro elemento di spicco della sentenza, riguarda invece la condotta dell'Azienda sanitaria le cui “modalità difensive, in sede di giudizio civile, scontano qualche leggerezza, di certo indotta dall’esigenza di chiudere e al più presto la vicenda che peraltro non si prestava ad esorbitanti pretese risarcitori”. Insomma, non si andati molto per il sottile, trattandosi di un risarcimento di poco conto, e poi si è rovesciato il piatto sulle due infermiere.

Finalmente la sentenza della Corte contabile d'appello ha riportato chiarezza e, al tempo stesso, messo in luce la criticità della gestione autoassicurativa delle aziende sanitarie, attraverso le quali le aziende stesse non ricorrono a compagnie assicurative esterne, ma gestiscono “in casa” i risarcimenti, con la possibilità che le conseguenze siano queste.

 

- LA SENTENZA QUI