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Il Ministero della Salute sul caso disciplinare del Diritto al riposo dell’AOU Ospedali Riuniti di Ancona

Elsa Frogionidi
Elsa Frogioni
Pubblicato il: 25/02/2017 vai ai commenti

Marche

Il Ministero della Salute con una nota (Allegata), da un riscontro alla lettera inviata al Ministro della Salute Beatrice Lorenzin sul caso disciplinare contestato ad un infermiere del blocco operatorio di Ancona dall’AOU Ospedali Riuniti di Ancona (Clicca qui), da una infermiera, la stessa scrivente Elsa Frogioni, redattrice di infermieristicamente.

La lettera inviata l’11 febbraio tramite pec alla Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale del Ministero della Salute, ad oggi ha ricevuto solo questa nota ufficiale.

Le parti politiche coinvolte sulla questione del Diritto al Riposo e corretta programmazione turnistica dei lavoratori sanitari sono a diversi livelli il Governo e le Regioni. Il Governo dal 25 novembre 2015 doveva dare seguito alle Direttive UE, instaurando il diritto al riposo minimo continuativo di 11 ore tra i turni di lavoro, anche per il personale sanitario; le Regioni e le aziende erano immediatamente obbligate a modificare l’organizzazione del lavoro di ciascun reparto e/o servizio al fine di ottemperare alle disposizioni di Legge, contenute nel D.Lgs. 66/2003.

Le sanzioni dovevano scattare per le aziende, non per il lavoratore che reclama il suo diritto al riposo. Il D.Lgs. 66/2003 (art. 18/bis) lo prevede nella violazione degli artt.:

  • art. 7 -  possono variare da 100 a 3.000 € in base al numero dei lavoratori coinvolti e dei periodi in cui la violazione è avvenuta. Nelle violazione della durata massima del lavoro settimanale .
  • art. 4, comma 2 - la sanzione è compresa tra 200 e 10.000 €, sempre in base al numero dei lavoratori coinvolti e al numero dei periodi interessati.
  • art. 9, comma 1 - Le medesime sanzioni, in modo distinto, si applicano anche per le violazioni del riposo settimanale
  • art. 5, commi 3 e 5 - per il superamento del tetto massimo annuale di 250 ore di straordinario e per il computo e compenso dello stesso, la sanzione amministrativa parte da 25 a 1032 € in base al numero dei lavoratori coinvolti e delle giornate in cui la violazione si è verificato.
  • art. 13, commi 1 e 3 (Lavoro notturno) -  La violazione delle disposizioni previste è soggetta alla sanzione amministrativa da 51 € a 154 €, per ogni giorno e lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti previsti.

Il Ministero delega al Governo della Regione la supervisione al corretto adempimento delle normative, aspettiamo quindi il suo pronunciamento. Il M5S sulla questione dell’inadeguato provvedimento disciplinare dell’AOU di Ancona, ha inviato una interpellanza urgente alla Regione Marche il  13 febbraio, ora si aggiunge anche il Ministero della Salute a chiederne “….valutazione di competenza con preghiera di riscontro”.

C’è da riflettere, se anche il Ministero della Salute “deve pregare” …per ottenere una risposta  dagli Enti Pubblici di Governo politico locale e amministrativo, quali sono le Regioni; i cittadini, i lavoratori, devono sperare nel miracolo?

Fonte

Trasmissione esposto della rappresentante RSU - Infermiera Elsa Frogioni.pdf 

Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66

Immagine copertina www.ilvelino.it