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Mensa o refettorio. Dove consumare il pasto durante la pausa, nel luogo di lavoro

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La Redazione
Pubblicato il: 04/03/2017 vai ai commenti

Lombardia

Partiamo da un dato di fatto, che il diritto alla mensa è disciplinato dall’ articolo 29, comma 3 del CCNL 2001, ma purtroppo spesso è necessario non dare per scontato nulla, poiché può capitare che l'infermiere non abbia il tempo necessario per andare in mensa e che quindi debba consumare i suoi minuti (dai 15 ai 30) di pausa mensa, in reparto.

Ci deve pur essere, allora,  un luogo idoneo al consumo del pasto? Dopo una veloce ricerca tra le varie province italiane, è emerso che ci sono realtà ospedaliere,  dove si consuma il pasto in reparto, quando, per forza di cose,  non vi sia o non si ha la possibilità di andare in mensa.

La legge (nello specifico l’ articolo 63 dell’ allegato IV del D.Lgs. n. 81 del 2008 al comma 1.11 e seguenti) è molto chiara sulla questione e prevede esplicitamente che “le aziende nelle quali più di 30 dipendenti rimangono nell'azienda durante gli intervalli di lavoro, per la refezione, devono avere uno o più ambienti destinati ad uso di refettorio, muniti di sedili e di tavoli.”

La qualità della performance lavorativa,  passa anche dall’ assicurare ai propri infermieri una dignitosa e confortevole refezione,  laddove non si possa usufruire di un servizio mensa per le più  svariate ragioni, come ad esempio,  la impossibilità di staccarsi dalle prestazioni assistenziali, che purtroppo non sempre si possono interrompere o  mettere  in pausa.

Assodato che deve essere messo, per legge,  a disposizione dei lavoratori,  un luogo dove poter consumare il proprio pasto, adesso ci dobbiamo preoccupare di quello che si può mangiare. Sempre il summenzionato decreto a proposito di conservazione delle vivande,  afferma che “ai lavoratori deve essere dato il mezzo di conservare in adatti posti fissi le loro vivande, di riscaldarle e di lavare i relativi recipienti.”

Ci sono situazioni dove non è consentito portare da casa e conservare il proprio cibo? Se ce ne sono, si sappia, che ciò è in netto contrasto con il dettato legislativo e trattasi solo di un divieto infondato ed illegale.

In conclusione, così come  è obbligatorio disporre di un refettorio così è altrettanto obbligatorio per un’  azienda,  mettere a disposizione posti fissi dove poter conservare le vivande come potrebbe essere ad esempio un  frigo. Di conseguenza, non può essere impedito al dipendente di mettere in frigo il proprio cibo o bevande analcoliche e che è illegittimo impedirglielo.

Si parla spesso di grandi rivendicazioni sindacali in materia salariale ma riteniamo che quelle fatte anche in materia di alimentazione, meritino il giusto rispetto,  poiché se è vero quello che afferma Feuerbach, che ognuno di noi  è quello che mangia, allora,  avere un luogo dove mangiare e poter mangiare quello che si gradisce,  è fondamentale per una buona salute psichica, fisica e sociale.

Invitiamo pertanto, rappresentanti sindacali o meno, ad essere sensibili a questo tema e a portare all’ attenzione delle proprie aziende eventuali violazioni del D. Lgs. n.  81 del 2008.

Laddove le aziende si mostrino sorde alla questione, ci si puo rivolgere, allora, anche  alle autorità competenti che in questo caso sono i NAS (Nucleo antisofisticazione dei Carabinieri).

Infermiere Pompeo Cammorosano

NurSind Brescia