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Assenteismo: se è il primario a non timbrare, la condotta è maggiormente grave

Chiara D'Angelodi
Chiara D'Angelo
Pubblicato il: 14/03/2017 vai ai commenti

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Ancora una volta la Cassazione, con sentenza 6099/2017, si è espressa sul tema dei “furbetti del cartellino”, giudicando la legittimità di un procedimento a carico di un primario che, secondo quanto emerge dai documenti della magistratura, non ha effettuato correttamente le timbrature sul posto di lavoro in occasione delle sue prestazioni professionali presso una struttura convenzionata.

 

Risulta infatti che le timbrature in uscita non corrispondano all'effettivo svolgimento della attività libero professionale presso la struttura convenzionata, evidenziando che in molti casi una sovrapposizione di orari secondo cui il medico risultava presente presso l'unità operativa pubblica mentre invece stava visitando i pazienti presso la struttura convenzionata.

Si tratta, in ogni caso, secondo la Cassazione di una falsa attestazione della sua presenza presso la struttura pubblica di cui è dirigente, e a nulla è valsa l'opposizione dell'interessato secondo cui comunque lo stesso avrebbe avuto a disposizione un certo monte ore lavorato precedentemente in surplus da poter utilizzare in compensazione.

Legittimo dunque il licenziamento del primario, secondo la suprema Corte, anche e maggiormente in virtù del suo ruolo apicale, che dovrebbe invece imporgli la pedissequa applicazione delle regole e l'obbligo di dare priorità alle sue funzioni dirigenziali presso la struttura pubblica, anziché distogliere parte del suo lavoro, peraltro in maniera non autorizzata, per svolgere attività libero professionale.

 

- LA SENTENZA QUI