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Responsabilità professionale: è legge il DDL Gelli. Il Relatore ne chiarisce le ambiguità.

Chiara D'Angelodi
Chiara D'Angelo
Pubblicato il: 16/03/2017 vai ai commenti

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Poco più di dieci giorni fa la Camera ha approvato in via definitiva, in terza lettura, il testo del DDL Gelli sulla responsabilità professionale, che dunque ora è Legge delle Stato, promulgata in queste ore dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

 

Dopo oltre un decennio di attesa una legge che regolamenta la materia, che ha raccolto e sintetizzato molte iniziative che nel tempo sono state presentate al riguardo senza però arrivare mai in porto. Un lungo lavoro di sintesi, di mediazione e di “ingegneria legislativa”, che si estende finanche al codice penale.

Alla fine dell'iter legislativo, durato oltre un anno e mezzo, l'on Gelli si dichiara estremamente soddisfatto del lavoro svolto e del risultato ottenuto, poiché ora, dichiara il relatore, professionisti e cittadini hanno maggiori tutele reciproche e abbiamo uno strumento in grado di combattere il deleterio fenomeno della medicina difensiva, che negli ultimi hanno ha ingorgato le aule di giustizia (peraltro risolvendosi, nel 90% dei casi, con un nulla di fatto).

A chi obietta che il nuovo testo indebolisca le tutele per i cittadini, Gelli risponde che così non è, garantendo loro la possibilità di agire sia contro la struttura ospedaliera che, se le circostanze suggeriscono di farlo, anche verso il singolo professionista.

E se le linee guida, che diventano un riferimento fondamentale nella valutazione forense, rischiano di diventare dei solchi che i medici e i professionisti percorreranno pedissequamente privando i percorsi sanitari e assistenziali di ogni personalizzazione, la contro-obiezione di Gelli è che in ogni caso i professionisti possono, motivandone le ragioni, intraprendere iniziative che si discostano dalle linee guida stesse, in piena autonomia.

Rimangono delle incognite, tuttavia, sul versante, nemmeno a dirlo, economico. In primo luogo sulla reale possibilità di implementare il sistema del Risk management “senza ulteriori aggravi di spesa a carico della finanza pubblica”; ma a questo Gelli ribatte che, di fatto, si tratta di un processo già iniziato e finanziato nella Legge di stabilità 2016.

Interpellato dalla Redazione di Infermieristicamente al riguardo, infatti, il Relatore chiarisce come con i commi 538, 539 e 540 della legge di Stabilità 2016 si era deciso che la realizzazione delle attività di prevenzione e gestione del rischio sanitario rappresentavano un interesse primario del Sistema sanitario nazionale perché capaci di generare una maggiore appropriatezza nell'utilizzo delle risorse disponibili e garantire la tutela del paziente. Veniva così previsto che tutte le strutture attivassero un’adeguata funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio (Risk managment). Si trattava di un insieme di misure che, oltre a migliorare i processi di presa in carico dei pazienti, rappresentavano un risparmio più che un costo per il sistema. Non a caso, sempre all’interno della legge di Stabilità, le nuove assunzioni di medici e infermieri, resesi necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni dell’Unione europea in materia di articolazione dell’orario di lavoro, venivano finanziate proprio grazie ai risparmi generati da queste misure di prevenzione del rischio clinico, oltre che da quelle previste dal comma 289 e dal comma 311, quali la centralizzazione degli acquisti e i Piani di rientro previsti per le Aziende ospedaliere, le Aziende ospedaliere universitarie, gli Irccs e gli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura con deficit di bilancio.

A questo si deve aggiungere che ora, con l’entrata in vigore della legge sulla responsabilità professionale e la sicurezza delle cure, potremo riuscire a contrastare efficacemente la medicina difensiva e quindi a generare nuovi risparmi consistenti da poter reinvestire nel sistema”.

Il secondo aspetto invece riguarda i massimali di indennizzo che potranno essere posti a carico dei professionisti. Il testo infatti riporta un'infelice formulazione che lo stesso Gelli ha definito contraria al principio di ragionevolezza: il professionista è chiamato a rispondere per un ammontare massimo “pari alla retribuzione lorda annua, moltiplicata per il triplo”. Una espressione che ha fatto rizzare i capelli in testa a tutti i professionisti, tant'è che se così fosse un infermiere, con una retribuzione lorda annua di poco inferiore a 30 mila euro, potrebbe vedersi costretto a risarcire fino a oltre 2 miliardi di euro, pari a oltre 80 mila anni di lavoro se il testo venisse applicato alla lettera, altro che le tre annualità massime previste dalla formulazione originaria! Un errore macroscopico, ovviamente, che travalica i limiti della ragionevolezza e pertanto induce, secondo quanto dichiarato dallo stesso Gelli, ad interpretarne il senso a prescindere dalla infelice formulazione del testo.

Abbiamo chiesto delle delucidazioni all'on. Gelli anche su questo punto, e se al riguardo vi fosse l'intenzione di proporre un correttivo al testo della norma.

Confermando quanto dichiarato “a caldo”, il Relatore ci fa sapere che innanzitutto ho provveduto da subito a far verbalizzare in Aula un’interpretazione autentica in base alla quale si chiarisce come durante il passaggio del testo in Senato, nel riformulare i commi 5 e 6, e facendo riferimento alle diverse situazioni in cui l’azione di rivalsa può essere esercitata, si è deciso di utilizzare l'espressione "moltiplicato per il triplo", che evidentemente, in base al principio di ragionevolezza, deve essere interpretata nel senso di non superiore al triplo. Al di là dell'espressione non particolarmente felice, infatti, non si può pensare che il legislatore abbia voluto intendere che il reddito debba essere moltiplicato per il triplo. Ciò equivarrebbe, in pratica, a non porre alcun limite.

Oltre a questo, però, mi impegno anche a presentare un emendamento al primo decreto legge utile in modo da chiarire in maniera definitiva questo punto.”

Sull'ambiguità interpretativa lo stesso Gelli si è dunque impegnato a scansare formalmente ogni equivoco.

Ringraziamo l’On. Gelli per la disponibilità riservataci nel rispondere prontamente alle nostre domande e ci auspichiamo che quanto espresso attraverso il testo della legge e la sua interpretazione autentica possa davvero contribuire significativamente a migliorare il rapporto tra cittadini e operatori sanitari.

 

- Il TESTO diventa Legge n. 24/2017 in Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo (Clicca QUI). Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/2017