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Criteri limite per le competenze dei professionisti sanitari. Diagnosi e terapia non bastano ai medici italiani?

Elsa Frogionidi
Elsa Frogioni
Pubblicato il: 22/03/2017 vai ai commenti

Competenze Avanzate - Le prese di posizione

Nel 2013 L’Istituto Superiore di Sanità aveva ricevuto mandato  dalla Conferenza Stato Regioni di effettuare una ricognizione delle attività di diagnosi, cura, assistenza, riabilitazione e prevenzione riservate per legge alle professioni regolamentate, ai sensi delle norme vigenti; al fine d’individuarne gli ambiti generali di attività e garantire la corretta informazione dell’utenza a tutela della salute.

In pratica la Conferenza Stato Regioni, attendeva una linea guida di orientamento da parte dell’ISS sugli ambiti di competenza delle differenti professionalità sanitarie, strumentale alla formulazione di un successivo accordo definente le attività  ad esse riservate.

Dopo circa 4 anni, il “gruppo di lavoro dell’ISS” consegna al Ministero della Salute una stringatissima bozza di due pagine con 2 soli articoli lapidari:

Art. 1 Attività riservate alle Professioni Sanitarie

1. Ai sensi della l.43/2006 art.1…….l.251/2000, e del D.M.S. n.118/2001…..i cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura e riabilitazione.

2. Ai sensi della l.43/2006 art.12, le attività sanitarie sono riservate alle professionalità di cui al comma1 in possesso dei seguenti requisiti:

     1….Titolo Universitario…abilitante all’esercizio della professione;

     2. ordinamenti didattici dei corsi di Laurea

  3. iscrizione obbligatoria all’albo professionale, laddove costituito, subordinata al conseguimento del titolo universitario abilitante

      4. aggiornamento professionale effettuato secondo modalità identiche a quelle previste per la professione medica

3. il campo proprio di attività e di responsabilità di tali professionalità è definito da:

a) criteri guida

- contenuto del profilo professionale

-contenuto degli ordinamenti didattici

-contenuto dei codici deontolologicici

b) criteri limite

- competenze previste per le professioni mediche

- competenze delle altre figure professionali sanitarie, salvaguardando l’apporto e l’integrazione che ogni figura può fornire nell’attività in team

Art.2 Disposizioni finanziarie – Dall’attuazione del presente accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il documento che è stato inviato il 14 marzo per la sua approvazione alla Conferenza Stato Regioni, sta già suscitando fermento  e critiche negli ambiti professionali sanitari, l’attenzione sembra focalizzarsi all’ art. 1 comma 3, punto b) criteri limite e su questioni formali.

Secondo le rappresentanze delle professioni sanitarie, i lavori preliminari dell’ISS, non hanno visto il loro coinvolgimento, mentre in precedenza per la stesura, era stata stabilita una loro fattiva condivisione e collaborazione.

Questa elusione delle rappresentanze professionali e l’inserimento di “criteri limite”, con addirittura la declaratoria che  sono le competenze mediche a determinare il confine delle competenze delle altre professionalità sanitarie, paiono esplicitare l’intento di istituire la dominanza di una categoria su tutte le altre professionalità. 

Il desiderio di ghettizzare le professioni sanitarie e mediche in compiti e attività specifiche, sembra ancora preminente. Il passaggio dai compiti alle competenze, in sanità, più che essere dettato da principi etici, scientifici e necessità sociali, si configura come volontà di difendere un modello di organizzazione sanitario verticale, dove gerarchie e ruoli di ausiliarietà siano ben delimitati e attribuiti da una specifica categoria ad altre. Per i medici italiani è forse prioritario definire l’atto medico? Otterrebbero sicuramente il primato internazionale di essere stati i primi a formularlo…e con quali vantaggi?

La bozza nel suo merito di sinteticità, si è concessa alcune estensioni inappropriate. Non è sufficiente specificare al comma 1 che i professionisti sanitari sono esclusi dalle attività di diagnosi e terapia, di assodata competenza medica, occorre anche vagliare “altre competenze mediche” per porre dei limiti a quelle dei professionisti sanitari.

Gli strascichi delle polemiche e diatribe scatenati dal comma 566 della legge di stabilità del 2015, troveranno ulteriore benzina, se l’accordo finale della Conferenza Stato Regioni, non troverà la giusta quadra per scongiurare ulteriori tensioni tra le professioni, che rischiano di minare il sereno cammino di co-evoluzione delle diverse professionalità sanitarie.

In attesa del Decreto del Ministro Lorenzin con la ratifica della trasformazione dei Collegi in Ordini e la disposizione di albi per tutte le professioni sanitarie; le rappresentanze professionali sanitarie con questi presupposti,  prevedono un percorso in rotta di collisione. Occorre orientare la bussola in una unica comune direzione, il fine è identico per tutti noi, i nostri pazienti.

Fonte

www.quotidianosanita.it

Documento Bozza Definizione competenze delle professionalità sanitarie

Mandato della Conferenza Stato Regioni all'ISS

Ph: di Abbas Kiarostami

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