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Competenze mediche ed infermieristiche? Le stabilisce la Cassazione

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 24/03/2017 vai ai commenti

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Responsabilità mediche e responsabilità infermieristiche, competenze dell’uno e dell’altro, un confine che spesso sembra svanire, e che altre appare netto e limpido, usate per creare una netta separazione, altre come comune terreno di lotta.

Oggi arriva la Sentenza della Cassazione Penale, Sezione IV, del 20 febbraio 2017, n.8080, a porre i limiti di competenze e responsabilità dei medici ed infermieri, con suggerimento di colpevolezza dell’infermiere.

I fatti

Siamo in ambiente operatorio, medico anestesista ed infermiere, che hanno in carico il paziente nella fase post- operatoria, si rendono entrambe colpevoli di essersi allontanati ed avere omesso la vigilanza dello stesso, causando a questo lesioni gravissime in seguito ad un arresto respiratorio con conseguente arresto cardio circolatorio e stato prolungato di ipossia cerebrale.

I giudici della Corte territoriale di Catania, in prima istanza avevano condannato medico anestesista ed infermiere, per non aver adeguatamente sorvegliato il paziente nella fase di risveglio al termine dell’operazione chirurgica, e non essersi accorti dell’arresto respiratorio.

I due imputati hanno entrambe impugnato la sentenza della Corte Territoriale e ricorso in Cassazione, che a sua volta, ha però rinviato alla Corte di Appello di Catania per il riesame della sentenza della condanna.

La Corte di territoriale aveva condannato entrambe, medico ed infermiere, alla luce del decreto Balduzzi che recita: “l’esercente la professione sanitaria, nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, non risponde di colpa lieve.

Ritenendo che entrambe, anestesista ed infermiere, non si siano attenuti alle linee guida, entrambe vengono condannati dalla corte territoriale.

La Cassazione ha ribaltato la sentenza, ritenendo che la Corte, non abbia posto alcuna differenziazione tra anestesista ed infermiere, nella sorveglianza del paziente dalla fase post- operatoria a quella della ripresa della coscienza.

Le linee guida ospedaliere e i protocolli S.I.A.A.R.T.I prevedono una fase di “risveglio” e la fase di “recupero”, la prima affidata in via prioritaria al medico che deve intervenire con le manovre tecniche necessarie a ripristinare le normali funzioni vitali, la seconda affidata prioritariamente al personale infermieristico, per la quale è richiesta assidua sorveglianza del paziente per controllare l’evoluzione della situazione e sollecitare l’intervento del medico necessario.

Di conseguenza, essendosi verificato l’evento avverso nella fase di recupero, ed essendo questa affidata alle competenze dell’infermiere, quest’ultimo è il solo da condannare.

La sentenza della corte territoriale si era limitata a delle affermazioni generiche, ritenendo la fase di risveglio identica a quella di recupero, come se fosse necessaria la presenza di entrambi gli operatori, mente la Cassazione ha stabilito che essendo le due fasi del post- operatorio distinte, l’anestesista non è da condannare, perché si è allontanato nella fase di recupero di competenza dell’infermiere.

Per questa carenza motivazionale, e per avere interpretato in maniera superficiale i protocolli e le linee guida la Cassazione annulla la sentenza della Corte di Appello, a cui vengono rinviati gli atti in merito alla posizione dell’anestesista, che andrebbe assolto.

 

 Fonte:

Medico e infermiere, i limiti della responsabilità. La Cassazione penale distingue le competenze

la sentenza