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Brindisi. Il Tribunale condanna l'ASL: illegittimo il demansionamento dell'infermiere.

Chiara D'Angelodi
Chiara D'Angelo
Pubblicato il: 17/06/2017 vai ai commenti

Articolo 49 e DemansionamentoLeggi e sentenze

Dotazione organica di OSS e ATA pari a “zero”, e infermieri costretti quotidianamente e costantemente a svolgere le mansioni di assistenza igienico-alberghiera ai pazienti.

 

Questa la situazione, confermata anche dall'Azienda, su cui il Tribunale di Brindisi è stato chiamato a pronunciarsi, in seguito alla denuncia per demansionamento presentata da un infermiere di chirurgia vascolare.

La sentenza (n. 1306/2017) del Tribunale è stata tranciante: l'attribuzione all'infermiere di compiti che rientrino nel profilo professionale di altre figure e che non consentano allo stesso di svolgere in maniera prevalente le attività riferibili al proprio profilo professionale, qualora continuative e non occasionali, costituisce vero e proprio demansionamento e, in quanto tale è illegittima.

Ne consegue che l'Azienda è tenuta al risarcimento del danno a favore dell'infermiere demansionato, che in questo caso è stato stabilito nella misura del 6% della retribuzione per l'intero periodo in cui il demansionamento si è svolto.

Il termine utilizzato, “costantemente”, assume particolare rilievo, in quanto lo stesso Tribunale circoscrive l'illiceità dell'attribuzione di compiti dell'OSS all'infermiere nei casi in cui questa sia costante e distolga l'infermiere in misura significativa dalle attività proprie del profilo professionale di appartenenza.

Se, quindi, l'eccezione è in qualche misura tollerabile se non sistematica, comincia a profilarsi anche in giurisprudenza una consapevolezza della necessaria distinzione dei ruoli che deve, comunque, essere mantenuta e garantita e della quale anche la deontologia dovrà afferrare il significato professionale.

Una recente sentenza del Tribunale di Brindisi (n. 1306/2017) ha chiaramente definito come illegittima la pratica di costringere l'infermiere a svolgere (seppur nel solo caso in cui questo accada “costantemente”) funzioni da OSS, configurando in questo modo, di fatto, un'ipotesi di demansionamento. (da Studio Cataldi)

Il termine utilizzato, “costantemente”, assume particolare rilievo, in quanto lo stesso Tribunale circoscrive l'illiceità dell'attribuzione di compiti dell'OSS all'infermiere nei casi in cui questa sia costante e distolga l'infermiere in misura significativa dalle attività proprie del profilo professionale di appartenenza.

Se, quindi, l'eccezione è in qualche misura tollerabile se non sistematica, comincia a profilarsi anche in giurisprudenza una consapevolezza della necessaria distinzione dei ruoli che deve, comunque, essere mantenuta e garantita e della quale anche la deontologia dovrà afferrare il significato professionale.

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Ancora una sentenza, quindi, sul tema scottante del demansionamento: l'infermiere non può essere adibito a mansioni inferiori, se questo avviene in maniera non occasionale, totalmente assorbente e tale da non consentire allo stesso di svolgere in misura prevalente attività proprie del suo profilo professionale.

 

- LA SENTENZA QUI