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Mario Pagliuca, Infermiere, risponde alle 5 domande per svelare gli enigmi della bozza del nuovo Codice Deontologico

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 18/06/2017 vai ai commenti

Cinque Domande

Concluse le consultazioni sulla bozza del nuovo Codice Deontologico iniziate il 6 febbraio di quest’anno e terminate le modalità di modifica, la bozza che tutti conosciamo potrebbe essere il Nuovo Codice Deontologico della  professione infermieristica, il cui termine “Codice” sembra  portare in sé quelli che sono veri e propri  enigmi da risolvere.   

bozza codice deontologico.pdf

Oggi pubblichiamo le risposte alle "Cinque Domande per svelare gli enigmi" di Pagliuca Mario 39 anni Infermiere, assunto nel settore privato come infermiere di Comunità con il ruolo di infermiere di famiglia. Autore della Tesi su RISK Clinic management per la corretta applicazione delle prescrizioni farmaci.

 

1. La sublimazione della professione sembra concretizzarsi nell’art. 1 della bozza del Codice Deontologico: l’infermiere persegue l’ideale di servizio. Cosa si intende, secondo te, per “ideale di servizio”?

Ideale di servizio è un concetto legato più all'organizzazione del luogo di lavoro cui un ente o un responsabile del settore lavorativo ha il compito di rendere idoneo al servizio sanitario che deve accogliere e a cui deve quindi essere funzionale. In tale accezione l’infermiere non può "perseguire" un qualcosa legato a caratteri e parametri logistico strutturali alla cui base vi è la responsabilità di altro soggetto. Pertanto la deontologia infermieristica non può rientrare in tale campo di azione in quanto all' infermiere devono essere garantite le migliori condizioni ambientali e legali per poter espletare al meglio le sue funzioni durante il servizio. Ci sono poi altri parametri e indici di struttura, di efficacia ed efficienza che misureranno la qualità del servizio infermieristico in modo da definire se ha perseguito gli obiettivi aziendali. Dunque non sta all' infermiere perseguire l’ideale di servizio ma all' azienda applicarsi affinché possa essere reso un servizio il più vicino possibile agli obiettivi previsti (ideale appunto).

 

2. E se ti dicono che nell’ambito del “fine vita” il tuo “gesto assistenziale” è di fondamentale importanza, vuol dire che sei tenuto a…?

A fine vita .... Un argomento molto pesante, controverso e pieno di sfaccettature etiche e medico legali. In tale contesto l’infermiere in quanto essere umano, essendo il professionista più vicino a tali situazioni ha un dovere morale di assistere e accompagnare e preparare l'assistito e i suoi familiari verso il momento del "trapasso"... ma attenzione come essere umano e non come infermiere!!! Pertanto in tal caso non esistono strumenti atti alla preparazione dell’infermiere a prepararlo a tale situazione tranne se non si parla di strumenti che esulano dal suo campo d azione; cioè si parla di strumenti di psicologia attivi proprio per l’appunto di altro professionista. Pertanto anche in tal caso l’agire del professionista infermiere non viene inquadrato propriamente in qualcosa di specifico. Dunque il cosiddetto gesto assistenziale seppur ritenuti e definito importante resta una frase dal contenuto vuoto. Quindi il codice deontologico non dice nulla al riguardo se non una mera considerazione del compilatore che non avrebbe neanche valenza su un piano di valutazione disciplinare. Se non si dice cosa è l’atto assistenziale ma si dice solo che è importante a fine vita, cosa sarebbe giusto o sbagliato fare. 

 

3. Ritieni che la bozza del Codice deontologico sia “integrata nel suo tempo”? Al passo con una professione infermieristica che chiede a gran voce il suo reale (quindi oltre la carta) riconoscimento.

No assolutamente no. Semplicemente perché oggi c'è un vuoto legislativo ancora da colmare; si tratta del gap tra leggi che considerano l’infermiere un professionista (leggi professionali) e leggi del lavoro che lo vedono come un mero lavoratore.

 

4. Ritieni che la bozza di Codice deontologico sarebbe facilmente comprensibile ai cittadini e in grado di fornire agli assistiti una rappresentazione chiara dell’identità professionale dell’infermiere?

Lascia intravedere una visione della figura dell'infermiere assolutamente slegato da ogni carattere di professionalità. Lascia intravedere dei significati aperti ad ogni tipo di interpretazione. Questo è molto pericoloso sul piano giuridico delle responsabilità sanitarie oggi legate alla nuova figura infermieristica.

 

5. Esprimi un parere complessivo sulla bozza del Codice deontologico.

Va riscritto con un linguaggio più semplice specifico ed efficace che non deve dare adito a dubbi interpretazioni e soprattutto inquadrare l’infermiere in un professionista sanitario con la valenza che merita in quanto oggi è l’attore principale sulla scena sanitaria assieme al medico.

 

Facoltativa. Suggerisci una modifica al Codice deontologico che, a tuo avviso, lo renderebbe concretamente più aderente ai contesti professionali e lavorativo

Mancante è un riferimento alla sicurezza l'infermiere in servizio nell' espletamento delle sue funzioni deve orientare il suo agire professionale in un contesto di sicurezza, quindi nei limiti delle leggi relative alla sicurezza sui luoghi di lavori e le direttive del clinic risk management

Commento finale di completamento a quest’ultima domanda: essa scaturisce dall' intervento del giudice De Simone a Pugnochiuso Che affermava in breve che 'il campo di operatività dell'infermiere è stato ampliato enormemente con la legge 42/99 e la 251/2000 rendendola più dinamico e calandola nel sociale e pertanto il codice deontologico si deve muovere in questo perimetro tenendo conto che ad ogni ampliamento di una funzione corrisponde un aumento della responsabilità.' In un intervento il giudice De Simone nel rispondere al concetto di "ideale di servizio" afferma che in un contesto in cui si genera responsabilità l' infermiere agisce e interviene ai fini della tutela della salute perché comunque esiste la scriminante dell' art.54 del c.p." Mio pensiero al riguardo è questo: Ebbene anzitutto l art. 54 esprime il caso particolare di attuale pericolo che arrechi danno a sé o ad altri ecc. ecc. per cui non può essere applicato ad una situazione di servizio generale standard ove l infermiere non ha il dovere giuridico di esporsi al pericolo. Per cui il giudice De Simone ha confuso l art. 54 con l'art. 51 del c.p. Inoltre come dicevo prima l agire professionale deve essere contestualizzato alla normativa di sicurezza sui posti di lavoro perché l infermiere non può agire mettendo a rischio di sé o degli altri. 

 

L’ articolo 51 c.p prevede la clausola di esclusione dell'antigiuridicità Ma l infermiere non può agire in virtù di questa clausola nelle situazioni standard al fine di "perseguire l ideale di servizio"

 

Aderisci anche tu e manda un apporto alla riflessione, puoi farlo rispondendo a cinque semplici domande (Scarica il file).

Invia il tuo contributo a [email protected] con una tua breve presentazione ed una foto o immagine generica correlata (facoltativa). Si accettano anche contributi in anonimato. In ogni caso vanno specificati: professione (es. studente, infermiere, coordinatore, ecc.), ambito di attività (es. Ambulatorio, SO, chirurgia, ecc.), Regione, anni di servizio.

I contributi che perverranno in Redazione saranno pubblicati.