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Nocera (Salerno). NurSind invia diffida al Management dell'ASL di Salerno

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La Redazione
Pubblicato il: 09/07/2017 vai ai commenti

CampaniaComunicati StampaNurSind dal territorio

La Segreteria Territoriale NurSind di Salerno, interviene in merito all'ordine di servizio emesso Venerdi 07 Luglio, dal Dott. Basilio Fimiani, Direttore dell’U.O.C. di Medicina Presidio Ospedaliero Umberto I° di Nocera, "a tutela degli Infermieri e della Professione Infermieristica".

Siamo molto rammaricati che un professionista come il dr. Fimiani si sia prestato a sottoscrivere tale ordine e si sia assunto una responsabilità che va oltre al suo operato.

Certi della buona fede del primario che trovandosi una direzione assente e pazienti bisognosi di assistenza domestico alberghiera ha ritenuto di intraprendere la strada più semplice ma del tutto illegale.

Lo sconforto, l’indignazione maggiore è dato dal fatto che molti medici hanno fatto loro tale pensiero, ritenendo l’infermiere ancora una professione ausiliaria a quella medica.

La situazione è ben nota alla direzione, basta vedere tutte le lettere protocollate dagli infermieri in questi anni. Il fabbisogno di personale infermieristico e oss esiste tutto l’anno e si accentua nel periodo estivo, i responsabili non possono accorgersene il 7 luglio e pensando di risolvere il tutto con un ordine di servizio.

La missiva in argomento riferisce, in breve, problematiche organizzative e professionali di carattere generale quali carenze di organico e competenze professionali.

La sfera di competenza dell’infermiere è determinata oggi per effetto del comma 2, art. 1 della legge 26/2/1999, n. 42, confermata dal comma 2, art. 1 della legge 10/8/2000, n. 251, dal D.M. 14/9/1994, n. 739, nonché dal codice deontologico e dal corso di studi, che assume la rilevanza giuridica di norme di ordine pubblico in quanto:

  1. Sono in primo luogo norme cogenti o imperative che come tali debbono essere obbligatoriamente osservate da tutti;
  2. Sono in secondo luogo norme inderogabili, che cioè non possono subire deroga se non alle condizioni di legge;
  3. Sono, infine, norme tassative, vale a dire che non possono subire né interpretazione estensiva né restrittiva da parte di chicchessia.

 

Tale qualificazione giuridica produce i seguenti effetti:

  1. Esse sono norme che assumono validità ed efficacia nei confronti dei diretti interessati, nella specie gli infermieri;
  2. Nei confronti degli altri professionisti sanitari, affinchè nella loro attività collaborino ciascuno secondo la propria competenza;
  3. Nei confronti dell’amministrazione a tutti gli effetti di legge ( organizzazione del lavoro, dotazione organica..);
  4. Da ultimo nei confronti dei pazienti, i quali debbono ricevere le prestazioni dalla figura professionale alle stesse proposta  secondo la loro natura

 

Va ulteriormente aggiunto che ogni singolo professionista, qualora eserciti atti propri di altra figura professionale, viola l’art. 102 del T.U. delle leggi sanitarie 27/7/1934, n. 1265 e può rispondere del reato di abusivo esercizio di professione, previsto e punito dell’art. 348 del codice penale, del quale per concorso, ai sensi dell’art. 110 del medesimo codice, può essere chiamato a rispondere, perché nella sua posizione gerarchica comanda o solo permette che detto reato si consumi.

Non va tralasciato, poi, di precisare che l’art. 52 del D.lg. 30/3/2001, n. 165, nel disciplinare il rapporto di pubblico impiego, afferma ancora il principio che “ il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto”.

E’ evidente allora che qualsiasi questione deve trovare soluzione nel rispetto di detti principi, particolarmente considerando che essi non sono dati a favore o avverso una categoria professionale, bensì nell’interesse pubblico.

Il Direttore generale, il Direttore Sanitario, Dirigente di struttura hanno il compito di controllare la organizzazione del servizio, affinché la dotazione organica sia in grado di dare la risposta dovuta, cioè anche in ragione delle leggi professionali, alla domanda di salute.

Nel nostro ordinamento, solo lo stato di necessità può giustificare l’utilizzazione, o comunque, l’espletamento di mansioni di carattere sanitario da parte di persona a ciò non abilitata, così come dettato dall’art. 54 del codice penale.

A tal fine va fatto presente che tale istituto giuridico può essere invocato solo innanzi a totale imprevedibilità della necessità.

Invero, il fatto avente probabilità di verificarsi, e come tale prevedibile, non può giustificare, in quanto, perché tale, richiede l’adozione di misure idonee (adeguata dotazione organica, copertura del servizio con personale reperito nella stessa struttura sanitaria, ecc).

Tutto ciò, dedotto rilevato ed eccepito, La Segreteria Territoriale NurSind di Salerno, invita e nel contempo diffida l’ASL di Salerno, nella persona del direttore Generale dr Giordano Antonio, a provvedere immediatamente alla rettifica, scritta, della suddetta disposizione di servizio e all’integrazione immediata di operatori socio sanitari all’interno del reparto di medicina.

Con l’avvertenza che in mancanza di riscontro entro 7 giorni dal ricevimento della presente non esiteremo adire le vie legali a tutela dei professionisti infermieri con richiesta di risarcimento per ogni ulteriore danno.

Pasquale Picariello

Segretatio Territoriale NurSind di Salerno