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Legge 104 e trasferimenti: ti licenzio se protesti. Lo stabilisce la Cassazione

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 19/07/2017 vai ai commenti

Leggi e sentenze

Quando il dipendente si assenta da lavoro, mettendo in atto una forma di protesta, in risposta al diniego dell’Azienda in merito alla richiesta di trasferimento in altra sede, in virtù della legge 104 del 1992, il lavoratore può essere licenziato: a stabilirlo la Cassazione con sentenza n. 17632 del 13/07/2017.

(da La legge per tutti)

I fatti

Un dipendente che lavora da svariati anni in una Regione, lontano da quella natia, chiede il trasferimento in quest’ultima, dove vive ancora il padre, perché bisognoso di assistenza.

Per potersi trasferire invoca i diritti riconosciuti dalla Legge 104/1992, ed il fatto di aver conservato la residenza nella città del padre.

L’azienda però, dimostrato che non vi è necessità di una sua assistenza esclusiva e continuativa, gli nega il trasferimento.

In forma di protesta, il dipendente non si reca a lavoro, e l’Azienda lo licenzia.

Il lavoratore impugna il licenziamento, sostenendo che le sue assenze fossero giustificate dall’abuso inflittogli dall’Azienda.

 

La Cassazione stabilisce legittimo il licenziamento.

Il dipendente che non dimostra che il familiare abbia bisogno di assistenza in maniera continuativa ed esclusiva, non ha diritto al trasferimento ai sensi della legge 104/92.

Pertanto l’azienda può licenziare il dipendente che si è assentato in maniera ingiustificata; l’autotutela messa in atto dal lavoratore non può essere legittimata.

 

Ph credit: Blastingnews