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Illicenziabili i furbetti del cartellino se il sistema badge è illegittimo. La sentenza

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 21/07/2017 vai ai commenti

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Se il badge in uso ai dipendenti non si limita a controllare i soli orari di entrata e di uscita, ma permette una verifica globale di ogni spostamento, comprese pause, permessi e sospensioni, è illegittimo, di conseguenza è illegittimo il licenziamento del dipendente, anche se colpevole di aver strisciato il badge per conto dei colleghi assenti.

A stabilirlo la Cassazione con la Sentenza n. 17531/2017. (da La legge per tutti)

 

I fatti

Il lavoratore di una Società era stato da questa licenziato a causa della sua condotta illecita: anomalie nelle timbrature in entrata ed in uscita, rispetto agli orari osservati, in accordo con altri quattro colleghi, con la sistematica registrazione della presenza, tale da far figurare per tutti una presenza superiore a quella reale.

Il lavoratore ha dunque impugnato il licenziamento, trovando l’accordo dei diversi gradi di giudizio fino alla Cassazione che ha stabilito che:

l’impianto di rilevazione presenze, che permette un concreto controllo del lavoratore a distanza, è stato dichiarato illegittimo, in violazione dell’articolo 4 comma 2 della legge 300/1970, in assenza di un accorso scritto con i sindacati, o previa autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro.

Il sistema badge è legittimo quando si limita a rilevare le presenze ed uscita ed in entrata, come i vecchi cartellini marcatempo.

Nemmeno l’esigenza di evitare condotte illecite da parte dei dipendenti può giustificare il sostanziale annullamento di ogni forma di garanzia della riservatezza del lavoratore.

 

Ph credit: Il Messaggero