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Infermieri Liberi Professionisti. Nuovi obblighi: preventivo, titoli e specializzazioni, sempre comunicati

Elsa Frogionidi
Elsa Frogioni
Pubblicato il: 17/08/2017 vai ai commenti

Leggi e sentenze

Novità per gli infermieri liberi professionisti, dal prossimo 29 agosto entra in vigore la legge annuale 124/2017 per il mercato e la concorrenza(Gazzetta Ufficiale, n. 189 del 14 agosto 2017 allegata); alcune nuove disposizioni saranno immediatamente operative, altre andranno declinate con provvedimenti attuativi.

Le norme che coinvolgono maggiormente gli infermieri liberi professionisti, vanno ad aggiornare la disciplina e lo svolgimento delle prestazioni professionali. Privilegiata la trasparenza del rapporto con il cliente.

Diventa obbligatoria la comunicazione del preventivo della prestazione professionale in forma scritta o digitale e l’obbligo di indicare e comunicare “ a prescindere” i titoli conseguiti e le eventuali specializzazioni «al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell’utenza».

La legge riguarda in particolare le professioni regolamentate e/o ordinate: professionisti sanitari, avvocati, notai, ingegneri, agrotecnici, che dal 29 agosto, dovranno comunicare la previsione dei costi, in forma scritta e articolata per voci di spesa.

Dalla legge 124 del 4 agosto 2017 il testo completo dei commi sopra citati:

152. Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, i professionisti iscritti ad ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.

150. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al secondo periodo, dopo le parole: «Il professionista deve rendere noto» sono inserite le seguenti: «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,» e, al terzo periodo, dopo le parole: «la misura del compenso è previamente resa nota al cliente» sono inserite le seguenti: «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,».

In definitiva la norma va a consolidare i principi enunciati nella precedente riforma sulla liberalizzazione, all'articolo 9 della LEGGE 24 marzo 2012, n. 27 (disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività).

Di seguito riportato l’articolo con le recenti modifiche in rosso, escluso l’ultimo comma 6 non pertinente per le professioni sanitarie:

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate). –

1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.

2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali.                                        

3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,» al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresi' indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attivita' professionale. In ogni caso la misura del compenso e' previamente resa nota al cliente «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,» con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante e' riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.                                                                                    

5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.   

In conclusione, la nuova legge sulla concorrenza è molto articolata e va ad incidere nello specifico in molti settori professionali, nel mirino: avvocati, notai, ingegneri, agronomi, farmacisti e odontoiatri.

Maggiore libertà ad esempio per le farmacie convenzionate con il Servizio sanitario, nello stabilire orari e turni di apertura/chiusura aggiuntivi, rispetto a quelli stabiliti dalle autorità competenti.

Interessanti anche le disposizioni che ridefiniscono la forma societaria delle associazioni/imprese di servizi libero professionali. I soci professionisti (avvocati o professionisti iscritti ad altri albi) devono essere almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto. Vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona. In tema di responsabilità, pur se conferita alla società ed ai soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la prestazione.

Allegato
GU189 del 14 agosto 2017.pdf

Fonte

ilsole24ore

quotidianosanità 

Ph: http://fysioterapeuten.no