Iscriviti alla newsletter

Paziente muore durante intervento. Ospedale assolto se il danneggiato non prova il nesso di casualità

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 11/09/2017 vai ai commenti

Leggi e sentenze

Se porti in giudizio la struttura sanitaria per inesatto inadempimento della prestazione sanitaria, in virtù della responsabilità contrattuale, tocca al danneggiato fornire la prova del contratto e la prova del danno subito.

(da Quotidiano Sanità)

A stabilirlo la Cassazione con la sentenza sez III civile del 26 luglio 2017 n. 18392.

I fatti

A citare un’azienda sanitaria piemontese, una donna, il cui marito, era morto durante un intervento chirurgico di asportazione della prostata e di una cisti dell’ epididimo destro, per intervenuto arresto cardiaco.

A dire della donna, l’arresto cardiaco era stato la conseguenza di una emorragia intra-operatoria causata da lesione iatrogena, e sosteneva che il consenso informato inerente all 'intervento non fosse stato adeguato.

 

Durante i gradi di giudizio, venne stabilito dai consulenti che, l’arresto cardiaco che aveva portato al decesso del paziente, non era da ricollegare all’emorragia, ma da ricondurre ad un evento acuto ed imprevedibile, e che niente aveva a che fare con lo svolgimento dell’intervento stesso.

Di conseguenza, il consenso informato non era stato inadeguato, in quanto non avrebbe potuto riportare tra i rischi, quello che è stato un evento imprevedibile.

Ed ancora, non potevano essere i medici colpevoli di non avere eseguito un rx ai polmoni o di non aver approfondito la situazione cardiovascolare del paziente, perché non risultavano essere questi, indicatori di rischio, rispetto ad un evento imprevedibile.

 

La donna quindi ricorre in cassazione, ma viene lei condannata a pagare le spese del giudizio di legittimità e l’ospedale assolto.

Secondo il giudice di Cassazione, è il danneggiato che deve fornire prova del contratto e dell’aggravarsi della patologia, o dell’insorgere di nuove patologie per effetto dell’intervento, o del relativo nesso di casualità con l’azione o l’omissione dei sanitari.

Resta all’obbligato, la prova che la prestazione sia stata eseguita con diligenza e che quegli esiti siano dovuti ad un evento imprevedibile.

 

Ph: Il mattino