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Mobbing al via dure sanzioni e la procedibilità d'ufficio

Elsa Frogionidi
Elsa Frogioni
Pubblicato il: 26/10/2017 vai ai commenti

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In Commissione Giustizia della Camera la Legge sul mobbing depositata nel 2014, prima firmataria la deputata Maria Tindari Gulli di Forza Italia. Il testo prevede l'introduzione nel Codice Penale all'art.582-bis la materia di molestia morale e violenza psicologica nell'attività lavorativa (mobbing e straining).

La nuova norma (da studiocataldi.it), ha l'obiettivo di definire in modo specifico il reato di mobbing, descriverlo e prevedere specifiche sanzioni atte a colmare una lacuna dell'ordinamento, che negli anni ha determinato diverse assoluzioni ingiuste.

la proposta di legge su mobbing e straining ex art 582-bis c.p. prevede che il delitto, in ogni caso, sia procedibile d'ufficio e consta di due articoli, il primo finalizzato alla promozione della tutela dei lavoratori nei confronti dei fenomeni discriminatori all'interno dell'ambiente di lavoro e il secondo che definisce le fattispecie da incriminare ed individua le rispettive sanzioni.

Dure le sanzioni previste: "salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro o il lavoratore che, in pendenza di un rapporto di lavoro, con più azioni di molestia, minaccia, violenza morale, fisica o psicologica ripetute nel tempo ponga in pericolo o leda la salute fisica o psichica ovvero la dignità di un lavoratore – con - la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000"...Laddove la condotta sia realizzata "con un'unica azione", e si versi dunque nell'ipotesi dello straining, la pena prevista è da 3 mesi a due di reclusione e la multa da 3mila a 15mila euro.

Con l'attuale ordinamento per includere il reato di mobbing, nei danni esigibili dalla vittima, è necessario che gli atti illeciti perpetrati nei confronti del lavoratore siano assimilabili ad altri reati.

Nella relazione di accompagnamento al disegno di legge: "una tutela mutilata dei diritti dei lavoratori, i quali sarebbero meglio e più adeguatamente tutelati dalla presenza di una specifica norma penale che sanzioni tipologie specifiche come il mobbing e la sua figura più attenuata, lo straining".

In sintesi e conclusione la definizione di mobbing e straining.

Mobbing. Una serie reiterata nel tempo di atti vessatori, persecutori, intimiditori, discriminatori, nei confronti del lavoratore, nel luogo/ambiente di lavoro, tali da avere conseguenze dannose sulla salute della persona/lavoratore vittima di tali azioni. Si configura un Mobbing Verticale (Bossing), quando è esercitato da superiori gerarchici; oppure un Mobbing Orizzantale quando è praticato dai colleghi di pari grado.

Straining. Quando si verifica nell'ambiente di lavoro ai danni del dipendente una azione isolata ma con conseguenze durature nocive alla salute della vittima ed effetti negativi nell'ambiente di lavoro (Cassazione penale Tribunale di Bergamo sentenza n. 28603/2013).