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Mobbing e Straining. Approda in Commissione Giustizia il Ddl che aggiunge un nuovo articolo al codice penale

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 07/11/2017 vai ai commenti

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Approda in Commissione Giustizia alla Camera, il ddl su Mobbing e Straining a firma di Maria Tindara Gullo.

L’esigenza di riempire il vuoto legislativo deriva dal fatto che fino a questo momento il reato è stato normato di volta in volta dalle diverse sentenze emesse.

Chiariamo innanzitutto il concetto di Mobbing e Straining.

 

Mobbing, è una scia di reiterati atti vessatorie persecutori nei confronti del lavoratore, all’interno dell’ambiente di lavoro in cui opera, capaci di provocare un danno incidente sulla sfera emotiva, psico-somatica, relazionale del dipendente.

Tali condotte che devono essere ripetute nel tempo e sistematiche, sono di due tipi: mobbing verticale o bossing se messa in atto da superiori in ordine gerarchico; mobbing orizzontale se messo in atto dai colleghi.

 

Straining: riconosciuto per la prima volta dal Tribunale del Lavoro di Bergamo nel 2005 e confermato in Cassazione nel 2013, consiste in un’azione unica ed isolata con effetti duraturi nel tempo, tali da provocare effetti negativi nell’ambiente di lavoro.

La mancanza di una norma specifica che ne riconosca il reato e ne descriva le sanzioni, ha fatto sì che passassero ingiudicate condotte riprovevoli, e che la persona colpita non fosse tutelata.

 

La proposta di legge si compone di due articoli:

 

Art 1. Promozione di incontri tra i diversi soggetti del mercato del lavoro, al fine di sensibilizzare i lavoratori, i sindacati ed i datori di lavoro al rispetto della normativa in materia di mobbing e straining.

 

Art 2.Dopo l'articolo 582 del codice penale è inserito il seguente:

Art. 582-bis. – (Mobbing e straining). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro o il lavoratore che, in pendenza di un rapporto di lavoro, con più azioni di molestia, minaccia, violenza morale, fisica o psicologica ripetute nel tempo ponga in pericolo o leda la salute fisica o psichica ovvero la dignità di un lavoratore, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000. Il delitto è procedibile d'ufficio.

Se la condotta di cui al primo comma è realizzata con un'unica azione, il reato è punito con la pena da tre mesi a due anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000. Il delitto è procedibile d'ufficio.

 

Fonte: openparlamento

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