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Licenziamento. Reintegro immediato se denunci un fatto illecito. Il Whistleblowing è legge

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 16/11/2017 vai ai commenti

Leggi e sentenze

E’ stato approvato ieri in via definitiva alla Camera il Whistleblowing, a prima firma di Francesca Businarolo (M5S): la legge anticorruzione permetterà ai dipendenti pubblici e privati , se testimoni di fatti illeciti, di segnalare il caso, senza il rischio di subire ritorsioni o di perdere il lavoro.

(da QuotidianoSanità e dal Blog di BeppeGrillo)

 

Una vera e propria pietra miliare nella lotta alla corruzione, che fa dell’Italia un Paese civile; una legge che arriva dopo ben quattro anni di battaglie, la prima volta che venne presentato il disegno di legge era il 2013.

I Whistlebower che letteralmente si traduce in soffiatori di fischietto, sono tutti quei lavoratori che durante la loro attività lavorativa sono stati testimoni di un illecito che abbia messo a rischio colleghi, utenti o danneggiato la reputazione dell’azienda stessa.

 

La legge

 

L’articolo 1, fa riferimento sia al dipendente pubblico che privato e recita: il dipendente che nell’interesse della PA o dell’ente di diritto privato, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e garanzia della trasparenza (Anac) o, denuncia alle autorità giudiziaria, una condotta illecita di cui è venuto a conoscenza sul posto di lavoro, non può essere sanzionato, demansionato, trasferito, licenziato o subire effetti negativi diretti o indiretti sulle condizioni di lavoro.

Per il principio di tutela,se l’Autorità Anticorruzione (Anac) accerta che il dipendente ha subito misure discriminatorie, è previsto una sanzione a carico del responsabile fino a 30.000 euro, oltre gli altri profili di responsabilità.

Se le procedure non sono conformi o mancano del tutto, nella gestione delle segnalazioni, ci sarà una sanzione fino a 50.000 euro. Infine, nel caso in cui non siano state svolte verifica e analisi delle segnalazioni, è stato introdotto un nuovo illecito: l'ANAC applica la sanzione da 10.000 a 50.000 euro a carico del responsabile che deve controllare le segnalazioni.

 

Chi dovesse essere licenziato per aver segnalato un atto di corruzione deve essere reintegrato nel posto di lavoro da parte del giudice, avere un risarcimento del danno che ha subito e il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dalla data di licenziamento a quella del suo reintegro.

Con riferimento ai procedimenti disciplinari, si modifica la tutela della riservatezza circa l'identità dell'autore della segnalazione o denuncia, limitando la vigente deroga (al principio di riservatezza) relativa al caso in cui la conoscenza dell'identità sia indispensabile per la difesa dell'incolpato. La norma vigente prevede che, in tale ipotesi, l'identità possa essere rilevata. La novella richiede, invece, per la medesima fattispecie, il consenso dell'interessato alla rilevazione della propria identità e, in assenza di consenso, l'impossibilità di utilizzare la segnalazione o denuncia ai fini disciplinari;

L'Anac, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, deve adottare apposite linee guida, relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni in oggetto. Le linee guida devono contemplare l’impiego di modalità anche informatiche e promuovere il ricorso a strumenti di crittografia, per garantire la riservatezza sia dell’identità del segnalante sia del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

 

L’articolo 2, riguarda le segnalazioni, da parte di lavoratori privati, di reati o di altre specifiche violazioni, di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio rapporto di lavoro.

L’articolo 3, spiega come nelle ipotesi di segnalazione o denuncia, il perseguimento dell'interesse all'integrità delle amministrazioni, pubbliche e private, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto.

Questa disposizione non si applica nel caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata.

 

Ph credit: tom's hardware