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Il Biotestamento è legge. Punto per punto cosa cambia nel "fine vita"

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 14/12/2017 vai ai commenti

AttualitàLeggi e sentenze

A quasi undici anni dalla morte di Piergiorgio Welby, attraversati dal quel fenomeno di emigrazione italiana “della morte”, con decine di connazionali costretti a morire soli ed in Terra straniera, finalmente oggi nell’Aula di Palazzo Madama, è stata approvata la legge sul Biotestamento, con 180 voti a favore 71 contrari e 6 astenuti, le Dat, Disposizioni anticipate di trattamento, sono Legge.

Della questione ne abbiamo parlato a lungo, ed abbiamo seguito in questo lungo anno tutto l’iter, intervistando Marco Cappato, tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni, promotore del Congresso mondiale per la libertà di ricerca e della campagna Eutanasia legale e Matteo Mantero, deputato parlamentare M5S, componente della XII Commissione Affari Sociali, adesso dunque non ci rimane che analizzare il testo della Legge punto per punto e vedere nel dettaglio cosa prevede.

 

Articolo 1. Il Consenso Informato

Disciplina per l’appunto il Consenso Informato: nessun trattamento,può essere iniziato, eseguito e conseguito, senza il consenso libero ed informato della persona interessata.

Nell’articolo vengono richiamati gli articoli, 1(dignità umana), 2(Diritto alla vita), 3(Diritto all’integrità della persona) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ed ancora l’articolo 2,13 e 32 della Costituzione Italiana.

Le modalità di espressione al consenso, sotto qualsiasi forma sia espresso va annotato in cartella clinica e nel fascicolo elettronico. Si preferisce la forma scritta, ma è valida anche al videoregistrazione qualora la forma scritta sia impedita per motivi di salute ed impedimenti fisici.

Il consenso ad una terapia o esame diagnostico,così come il rifiuto può essere revocato in qualsiasi momento, ed annotato in cartella clinica e/o fascicolo elettronico.

La rinuncia al trattamento sanitario, che spetta ad ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere, non comporta l’abbandono terapeutico, è sempre assicurata l’erogazione delle cure palliative (egge n. 38/2010 (Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore).

Viene poi disciplinato il diritto all'informazione, qualificato come il diritto di ogni persona di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo aggiornato e a lei comprensibile circa:

- la diagnosi;

- la prognosi;

- i benefici ed i rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati e le possibili alternative;

- le conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi.

 

Viene anche sancito il diritto della persona di rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni e quello di indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di ricevere le informazioni in sua vece. Siail rifiuto che la rinuncia alle informazioni nonché l'eventuale indicazione di un incaricato vengono registrati nella cartella clinica e nel fascicolo elettronico.

 

Il medico è tenuto a rispettare la volontà del paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo ed in conseguenza di quest'obbligo è esente da ogni responsabilità civile o penale. In ogni caso il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali. Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico prospetta al paziente e, se questi acconsente, ai suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e le possibili alternative e promuove ogni azione di sostegno al paziente, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica.

 

Viene poi stabilito che nelle situazioni di emergenza o di urgenza il medico assicura l'assistenza sanitaria indispensabile rispettando, ove possibile, la volontà del paziente e che ogni azienda sanitaria pubblica o privata garantisce con proprie modalità organizzative la piena attuazione dei princìpi della legge, assicurando l'informazione necessaria ai pazienti e la formazione adeguata del personale.

 

Articolo 2. Terapia del dolore

Nel caso di rifiuto e di revoca del paziente al trattamento sanitario, il medico deve adoperarsi per alleviare le sofferenze del paziente, garantendogli un’adeguata terapia del dolore e l’accesso alle cure palliative.

Nei casi di paziente con prognosi in- fausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati. In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente.

 

Articolo 3. Minori ed incapaci

Sia per il minore che per l’interdetto, il consenso è espresso dai genitori o dal curatore. Nel primo caso, è indispensabile sentire il parere del minore, in relazione al grado di maturità, all’età e nel rispetto della dignità.

Nel secondo caso, sentito l’interdetto, il consenso è espresso dal medesimo e dal curatore.

Nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno la cui nomina prevede l'assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato è espresso o rifiutato anche dall'amministratore di sostegno o solo da quest'ultimo, tenendo conto della volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere.

 

Viene infine previsto che in assenza di disposizioni anticipate di trattamento, qualora il rappresentante legale del minore, dell'interdetto o dell'inabilitato oppure l'amministratore di sostegno rifiuti le cure proposte in contrasto con il parere del medico, che le ritenga appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria.

 

Articolo 4. (Disposizioni anticipate di trattamento).

Dat, disposizioni anticipate di trattamento: vengono definite come l'atto in cui ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere può, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali. Il dichiarante può anche indicare una persona di fiducia - fiduciario - che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e le strutture sanitarie. Il fiduciario deve essere maggiorenne e capace di intendere e di volere: la sua accettazione della nomina avviene con la sottoscrizione delle Dat oppure con atto successivo che viene allegato a queste ultime.

 

Il medico è tenuto al rispetto delle Dat, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. In caso di contrasto tra fiduciario e medico è previsto l'intervento del giudice tutelare.

 

Circa la forma con cui vengono espresse le Dat viene stabilito che esse debbano essere redatte per atto pubblico, o per scrittura privata, e sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo, e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa. Analogamente a quanto previsto dall'articolo 1 per l'espressione del consenso informato, è previsto anche che qualora le condizioni fisiche del paziente non consentano di utilizzare la forma scritta, le Dat possono essere espresse anche attraverso videoregsitrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Con le stesse forme, in qualsiasi momento, può avvenire il rinnovo, la modifica o la revoca delle Dat.

 

Le Regioni che adottino modalità telematiche di gestione della cartella clinica, o il fascicolo sanitario elettronico, o altre modalità informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale, possono - con proprio atto - regolamentare la raccolta di copia delle Dat, compresa l'indicazione del fiduciario, e il loro inserimento in banca dati, lasciando in ogni caso al firmatario la libertà di scegliere se darne copia od indicare dove esse siano reperibili. Quanto all'istituzione del Registro nazionale delle Dat, questa viene richiamata da un emendamento PD alla manovra attualmente all'esame della Commissione Bilancio della Camera, che prevede uno stanziamento di 5 mln in favore del Ministero della Salute.

 

Articolo 5 (Pianificazione condivisa delle cure)

Prevede e disciplina la possibilità di definire, e di fissare in un atto, rispetto all'evolversi delle conseguenze di una patologia cronica ed invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente ed il medico, alla quale il medico è tenuto ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità. Il paziente e - con il suo consenso - i familiari o la prte dell'unione civile o il convivente ovvero una persona di sua fiducia, sono informati in modo esaustivo, ai sensi di quanto stabilito in tema di consenso informato in particolare sul possibile evolversi della patologia in atto, di quanto il paziente può attendersi realisticamente in termini di qualità della vita, delle possibilità cliniche di intervenire, delle cure palliative. Il paziente esprime il suo consenso rispetto a quanto proposto dal medico e i propri intendimenti per il futuro compresa l'eventuale indicazione di un fiduciario.

 

 

Da Quotidiano Sanità

Ph credit: La stampa