Iscriviti alla newsletter

Ecm: più della metà degli infermieri inadempienti, ma le sanzioni rimangono sulla carta.

Daniela Sardodi
Daniela Sardo
Pubblicato il: 18/12/2017 vai ai commenti

Attualità

Solo il 32 per cento degli infermieri risulta in regola con l’obbligo formativo per il triennio 2014-2016, ma dopo 15 anni dall’entrata in vigore dell’obbligo alla formazione continua in medicina, gli ordini e i collegi professionali ancora non applicano agli operatori sanitari inadempienti le sanzioni previste per legge

A scattare questa impietosa fotografia  il quotidiano economico  Il Sole 24Ore sui  dati forniti dal Cogeaps,  il Consorzio delle professioni sanitarie che gestisce l’anagrafe nazionale dei crediti formativi e che  ha l’obbligo di comunicare le informazioni sull’iter formativo degli iscritti a tutti gli ordini e collegi delle categorie professionali sanitarie.

Nonostante si registri  un trend di crescita nell’assolvere all’obbligo formativo,( 20milioni di crediti in più per il triennio 2014-2016), gli operatori sanitari  continuano ad essere i professionisti maggiormente inadempienti. I più virtuosi nell’applicazione dei degli obblighi formativi previsti  dalla riforma delle professioni (Dpr 137/2012) in assoluto gli avvocati con circa 82%  dell’assolvimento dell’obbligo.

Nell’ambito sanitario, invece,  le migliori performance (se cosi si può definirle)   le fanno registrare i medici con il 41,2%  in regola con gli obblighi formativi previsti per legge, seguiti dai farmacisti con 39,9%, e dagli infermieri con il 32%: fanno peggio degli infermieri solo i veterinari con il 21,2 %.

Nella sanità il sistema di aggiornamento e formazione continua basato sui crediti Ecm viene introdotto  con la riforma Bindi ( D.lgs 229/99),diventando operativa però solo dal 2002 e a regime dal 2008.La normativa affida la parte sanzionatoria alla potestà  disciplinare dei singoli ordini e collegi che, finora non hanno quasi mai utilizzato questa prerogativa e ciò nonostante il Dm 47/2016 abbia inserito  la formazione continua tra i requisiti obbligatori per la poter rimanere iscritti agli Albi e Ordini di appartenenza. Pochissimi, infatti, gli iter di contestazione finora avviati e ciò anche per effetto delle moratorie concesse per mettersi in regola ( nella sanità c’è tempo ancora per pochi giorni, fino al 31 dicembre si potranno recuperare i crediti mancanti del triennio 2014-2016).Unica eccezione, in questo quadro di generale lassismo, l’ordine dei geologi che ha avviato ben 734 procedimenti disciplinari.

Entro aprile 2019  tutti gli ordini e i collegi professionali dovranno portare   a termine le verifiche sullo stato formativo dei propri iscritti e procedere con le relative sanzioni.

Ricordiamo a cosa si può andare incontro, in ambito sanitario, se non  si assolve all’obbligo di formazione sanitaria:

1. Accreditamenti sanitari: i titolari di servizi sanitari privati possono perdere le convenzioni stipulate con la Regione o la ASL di pertinenza.

2. Certificazioni per la Qualità: una diffusa evasione della ECM da parte del personale dipendente di istituzioni sanitarie private (Case di Cura, Laboratori, Poliambulatori, etc.) mette in discussione il rinnovo annuale della Certificazione della Qualità.

3. Cause risarcitorie: in una eventuale causa di risarcimento per colpa il professionista evasore ECM finirebbe per soccombere in tribunale in quanto il collegio giudicante non può che dare torto a chi compie un illecito disciplinare nel corso della attività, specie se si dimostra essere continuato.

4. Premi assicurativi: le società assicuratrici potranno aumentare i premi annuali per coloro che non dimostreranno di essere in regola con l'aggiornamento annuale.

5. Mancato risarcimento: le società Assicuratrici non copriranno il danno causato dal professionista evasore nell'esercizio professionale.

6. Cause penali: nelle cause per risarcimento gli avvocati di parte avversa indagheranno e non perderanno occasione per mettere in discussione le capacità di quei professionisti che non sono correttamente aggiornati a norma di legge.

7. Sospensione dal Collegio o dall’Ordine:l'omessa vigilanza configura il reato di omissione di atti d'ufficio.

8. Black List inadempienti: Ordini e Collegi dovranno stilare una black list degli inadempienti e inviare  sollecitazioni a chi si trova nella "Black List".

Inoltre nel prossimo futuro è in discussione la possibilità della ricertificazione del titolo abilitante all'esercizio professionale quale elemento premiante e discriminante.

Ma al di là dello spettro sanzionatorio ogni professionista sanitario dovrebbe sentire l’ obbligo morale di aggiornarsi professionalmente per poter garantire al paziente la migliore assistenza, mostrando il  senso di responsabilità che deve contraddistinguere una professione in cui si maneggia ciò che c’è di più prezioso: la vita degli altri.

 

Fonte: Il Sole24Ore

Ph:web