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Visite fiscali. Il nuovo Regolamento. Punto per punto, ecco cosa cambia

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 31/12/2017 vai ai commenti

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E’ stato emanato il 29 dicembre , ed entrerà in vigore il 13 gennaio, il nuovo regolamento che disciplina le visite fiscali per il dipendenti pubblici.

Ecco cosa prevede:

  • La visita fiscale può essere richiesta sia dal datore di lavoro che dall’Inps stesso, fin dal primo giorno di assenza. Mediante apposito canale telematico saranno assegnati i medici per la visita domiciliare

 

  • Le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale.

 

  • Le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

 

  • Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità idipendenti per i quali l'assenza e' riconducibile aduna delle seguenti circostanze:

    a)patologie gravi che richiedono terapie salvavita

    b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all' ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto

    c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

 

  • Il medico dovrà redigere il verbale contenente la valutazione relativa alla capacità o incapacità al lavoro riscontrata, questa verrà trasmessa telematicamente all’Inps. Il verbale sarà a disposizione sia del dipendente che del datore di lavoro.

 

  • Se il dipendente non accetta l’esito della visita medica, deve subito farlo presente al medico che, lo invierà nel primo giorno utile a presentarsi presso l’Ufficio medico legale dell’Inps, competente per territorio.

 

  • In caso di mancata effettuazione della visita per assenza del

lavoratore all'indirizzo indicato, e' data immediata comunicazione

motivata al datore di lavoro che l'ha richiesta.

Qualora il dipendente sia assente al controllo all'indirizzo di

reperibilità fornito, il medico fiscale rilascia apposito invito a

visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l'Ufficio

medico legale dell'INPS competente per territorio. Il suddetto invito

viene consegnato con modalita', stabilite dall'INPS

 

  • Se il dipendente vuole rientrare prima della scadenza del certificato a lavoro, per guarigione, il dipendente e' tenuto a richiedere un

    certificato sostitutivo.

    Il certificato sostitutivo e' rilasciato dal medesimo medico che he redatto la certificazione di malattia ancora in corso di prognosi ovvero da altro medico in caso di assenza o impedimento assoluto del primo.

 

 

Fonte. Quotidiano Sanità

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