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Licenziamento illegittimo? No al reintegro. Lo dice la Cassazione

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 11/01/2018 vai ai commenti

AttualitàLeggi e sentenze

Lo ha stabilito la Sentenza della Cassazione n. 331/2018: se viene meno il giustificato motivo del licenziamento, al lavoratore spetta solo l’indennità risarcitoria da determinarsi tra le 12 e le 24 mensilità dell’ultima retribuzione.

 

I fatti

Un dipendente viene licenziato per il verificarsi di un fatto oggettivo che impediva il proseguire del rapporto di lavoro. Il Giudice della Corte di Appello dichiara il giustificato motivo oggettivo non sussistente e per questo il licenziamento illegittimo e secondo il comma 6 dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori stabilisce dispone l’indennità risarcitoria.

Ottenere il reintegro, millantato dall'articolo 18 è davvero difficile, già svilito, come visto sopra da tutto l'impianto della Legge Fornero del 2012.

 Il reintegro è un evento eccezionale e la procedura per ottenerlo è una “corsa a ostacoli”. Infatti occorre districarsi tra i casi di non facile interpretazione nei quali lo si può ottenere. Come l’”insussistenza” del fatto contestato nel motivo soggettivo o (addirittura) la “manifesta insussistenza” del fatto posto nel licenziamento per motivo oggettivo. 

 

E questa sentenza della Cassazione lo conferma, infatti non dispone il reintegro in quanto non rinviene la manifesta insussistenza del giustificato motivo, non essendo in dubbio, al momento del licenziamento, la prefettizia interdittiva.

Per tanto la Cassazione applica il comma 5 del nuovo articolo 18, che prevede l’indennità risarcitoria da determinarsi tra le 12 e le 24 mensilità dell’ultima retribuzione.

 

 

da il Sole24ore

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