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Congedo paternità obbligatorio - dipendenti pubblici svantaggiati

Andrea Tirottodi
Andrea Tirotto
Pubblicato il: 22/01/2018 vai ai commenti

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Quante volte abbiamo sentito dire: “c'era la volontà”; ma poi non se ne è fatto nulla, su molte questioni.

Una delle tante era quella legata agli orari di reperibilità obbligatoria al domicilio durante la malattia. Infatti orari e giorni sono differenti in caso si sia dipendenti pubblici o privati. C'era la volontà di uniformare appunto ma non se ne è fatto nulla.

E la disparità pare essere un tema ricorrente negli affari della politica e siccome a pensar male spesso ci si azzecca, non vorremmo che anche l'affair Congedo di Paternità Obbligatorio, sia uno di quei temi usato come merce di scambio per qualche trattativa. Vedremo.

 

In ogni caso, disparità è fatta anche in questo caso tra pubblico e privato e se da una parte l'Italia comincia ad avvicinarsi alle tutele che in altri paesi d'Europa conoscono da sempre o quasi, tutele in favore della maternità e della famiglia di cui tanto ci sarebbe bisogno, il bel paese non perde l'occasione per distinguersi e fare le cose a metà, in modo forse solo apparentemente distratto come si diceva prima se non fossimo ormai abituati a pensar male, appunto.

 

Con l'articolo 354, comma 1 della legge di bilancio 2017, la durata del congedo obbligatorio per il lavoratore dipendente neo padre per nascita o per adozioni/affidamenti, passa obbligatoriamente da due a 4 giorni per il 2018, anche non continuativi ma non frazionabile a ore. Resta invariata la fruizione che deve avvenire entro e non oltre il quinto mese di vita del neonato o entro il quinto mese dall'affidamento, adozione.

Un bel passo avanti se consideriamo che l'obbligo era prima di soli due giorni, indennizzati al 100% della retribuzione dall'Inps che può estendersi facoltativamente fino a cinque in sostituzione della madre e alla sua rinuncia di un giorno con conseguente anticipo della fine dell'astensione obbligatoria di quest'ultima.

Ma c'è un ma ed è il ma che determina la disparità cui abbiamo fatto cenno, infatti il congedo obbligatorio e quello facoltativo del giorno in alternativa alla madre, si applicano solo al lavoratore del settore privato poiché tali disposizioni non sono estese ai padri lavoratori dipendenti da pubbliche amministrazioni in quanto, così come chiarito dal Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la nota 8629/2013, l’applicazione è rimandata ad una norma di approvazione del Ministro per la Pubblica Amministrazione che dovrà individuare e definire gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina. La normativa sul congedo di paternità fa infatti riferimento alla Legge n.92 del 28 giugno 2012 e da allora si è in attesa delle disposizioni necessarie all'applicazione per i dipendenti pubblici.

 

Sono passati quindi ben 5 anni e il legislatore non è ancora riuscito ad armonizzare le norme senza creare la disparità tanto sospetta, tanto più oggi nel momento in cui si vanno a definire i rinnovi dei contratti della pubblica amministrazione e della sanità in particolar modo.

Italici misteri

 

Andrea Tirotto

 

 

ph credit repubblicadeglistagisti.it