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Visita Fiscale. Il medico non trova il nominativo sul citofono. Ecco come contestarlo

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 01/03/2018 vai ai commenti

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Durante l’evento morboso che determina l’assenza per malattia del lavoratore, uno dei requisiti essenziali affinché questa sia valida, è l’indicazione precisa del recapito, al quale il lavoratore deve essere reperibile, durante le fasce orarie previste.

Qualora il medico convenzionato con l’Inps, contesti con apposito certificato, l’assenza del lavoratore al momento della visita fiscale, per mancata apposizione del nominativo sul citofono, questo può essere contestato solo previa querela di falso.

A stabilirlo una sentenza del Tribunale del lavoro di Roma, in merito alla vicenda di seguito:

 

La ricorrente, chiedeva la revoca del provvedimento adottato dall'Inps in merito alla sottrazione delle somme relative ai tre giorni di assenza per malattia, conseguente al fatto che il medico fiscale avesse prodotto un certificato in cui si indicava il mancato reperimento della dipendente presso il proprio domicilio durante le fasce di reperibilità, per assenza del proprio nominativo sul citofono.

La ricorrente, a propria difesa aveva prodotto delle foto del citofono, dimostrando come ivi vi fosse il nominativo.

 

Il tribunale del Lavoro di Roma rigetta il ricorso.

Le foto portate come prova dalla ricorrente non hanno nessun valore, perché oltre a non avere nessun riferimento in merito all’indirizzo ed alla data, non sono supportate da una querela di falso del certificato.

Infatti il certificato redatto dal medico convenzionato con l’Inps è un atto pubblico e fa fede fino a querela di falso, diversamente non può essere contestato.

 

Va ricordato che la Corte di Cassazione, il cui insegnamento questo giudicante condivide, si è più volte espressa ritenendo che l'ingiustificata assenza del lavoratore alla visita di controllo non coincida necessariamente con l'assenza del medesimo dalla propria abitazione, potendo essere integrata da qualsiasi condotta dello stesso lavoratore, pur presente in casa, che sia valsa ad impedire l'esecuzione del controllo sanitario per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale. Inoltre, la prova dell'osservanza del dovere di diligenza incombe al lavoratore (v. Cass., 18 novembre 1991, n. 12534; Cass., 23 marzo 1994, n. 2816; Cass., 14 maggio 1997, n. 4216; Cass., 19 febbraio 2016, n. 3294).

 

 

da Dirittosanitario.net