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Elezioni ordini professioni sanitarie. Firmato il Decreto. Punto per punto cosa prevede

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 16/03/2018 vai ai commenti

Attualità

E’ stato firmato da Beatrice Lorenzin, il decreto che disciplina la Riforma degli Ordini professionali.

Il Decreto composto da 7 articoli è stato realizzato con la collaborazione delle Federazioni nazionali: dei Medici e degli Odontoiatri; dei Farmacisti; dei Veterinari; degli Infermieri; delle Ostetriche e dei Tecnici di radiologia medica, delle professioni sanitarie, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

 

Sui sostanziali cambiamenti, il commento della Presidente della Fnopi, Barbara Mangiacavalli: Oltre alle novità sui meccanismi elettivi che prevedono non più due, ma tre convocazioni con quorum differenziati rispettivamente a due quinti, un quinto e, in terza convocazione, il voto valido qualunque sia il numero dei votanti e il fatto che le liste presentate sono valide per tutte le votazioni, c’è anche un importante riconoscimento della necessità di dare spazio ai giovani, “principio questo – aggiunge Mangiacavalli - che fa parte del programma Fnopi, che ha proposto la modifica, recepita, al testo originario, del prossimo triennio: a parità di voti tra due o più candidati è proclamato il più giovane, in relazione alla data della deliberazione di iscrizione all’Ordine e nel caso ancora di parità si tiene conto di quella di abilitazione all’esercizio professionale e, nel caso ancora dell’età”.

 

 

Articolo 1. Indizione delle elezioni

Ciascun Ordine elegge il proprio Consiglio direttivo, Commissione d'albo e Consiglio dei revisori, favorendo l’equilibrio di genere e il ricambio generazionale nella rappresentanza.

La votazione è valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno i due quinti degli iscritti o in seconda convocazione almeno un quinto degli iscritti. A partire dalla terza convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.

Ciascun Ordine può decidere di svolgere le elezioni con modalità telematiche che siano validate dalla Federazione.

 

Articolo 2. Presentazione delle liste

Sono eleggibili tutti gli iscritti all’albo, compresi i consiglieri e i componenti del Collegio dei Revisori uscenti. I candidati possono presentarsi singolarmente o nell’ambito di una lista.

Le liste di candidati alle cariche di componente del Consiglio direttivo dell’Ordine, e, se presenti, della o delle Commissioni di albo, nonché del Collegio dei revisori devono essere sottoscritte da almeno l’1% degli aventi diritto al voto.

 

Articolo 3. Composizione dei seggi

Il seggio elettorale è composto:

a) dai tre professionisti sanitari più anziani di età, presenti all’assemblea, diversi dal Presidente uscente, non appartenenti al Consiglio direttivo, alla Commissione di albo o al Collegio dei revisori uscenti e non facenti parte delle liste di candidati, due dei quali con funzioni di scrutatori;

b) dal professionista sanitario più giovane d’età, presente all’assemblea, diverso dal Presidente uscente, non appartenente al Consiglio direttivo o alla Commissione di albo nonché del Collegio dei revisori uscenti e non facente parte delle liste di candidati, che esercita le funzioni di segretario.

 

Articolo 4. Operazioni di voto

Ferma restando la possibilità di adottare procedure telematiche, la votazione si effettua a mezzo di schede bianche munite del timbro dell’Ordine, su cui sono riportati il nome o i nomi dei candidati da eleggere a maggioranza relativa dei voti e a scrutinio segreto.

Spetterà al Presidente di predisporre i mezzi idonei a garantire la segretezza del voto. Il voto potrà essere espresso per l’intera lista, riportando nella scheda la denominazione della lista oppure riportando tutti i nominativi compresi nella lista; il voto potrà, altresì, essere espresso riportando nella nella scheda uno o più nominativi presenti nella o nelle liste.

 

Articolo 5. Operazioni di scrutinio

In caso di mancato raggiungimento del predetto quorum il Presidente del seggio dichiara non valida la votazione. Sono nulle le preferenze contenute in schede che presentano scritture o segni tali che possano far riconoscere l’identità dell’elettore. Sono, altresì, nulle le schede che siano diverse da quelle consegnate dal seggio elettorale, o che non siano state compilate con l’apposita matita copiativa.

 

Articolo 6. Proclamazione dei risultati

Le schede scrutinate sono conservate per 180 giorni. Le schede nulle e le schede contestate sono conservate, per cinque anni, dopo essere state vidimate dal Presidente e dagli scrutatori, in plico sigillato sul quale l’uno e gli altri appongono la firma. Inoltre si sottolinea come, a parità di voti tra due o più candidati è proclamato il più giovane, in relazione alla data della deliberazione di iscrizione all’Ordine. Nel caso di parità di tale data si tiene conto di quella di abilitazione all’esercizio professionale e, sussidiariamente, dell’età.

La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell’anno di scadenza del Consiglio direttivo, e della Commissione di albo e del Collegio dei revisori uscenti. Nel termine di otto giorni dall’avvenuta elezione, il Consiglio direttivo, e la Commissione di albo e il Collegio dei revisori uscenti si riuniscono su convocazione del consigliere più anziano di età per provvedere alla distribuzione delle cariche.

 

Articolo7. Elezioni suppletive

Se i componenti del Consiglio direttivo o della Commissione di albo, o del Collegio dei revisori nel corso del quadriennio per cui esso è eletto, sono ridotti, per qualsiasi causa, a meno della metà, si procede entro quindici giorni ad elezioni suppletive. I consiglieri eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del predetto quadriennio.

 

 

da Quotidiano Sanità

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