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Infermiere Ds? Per te la mobilità è esclusa, specialmente in Sicilia

Infermiere Ds? Per te la mobilità è esclusa, specialmente in Sicilia

Se la mobilità per il personale del comparto risulta una “mission impossible”, per gli infermieri e altri professionisti in fascia Ds, anche l’utopico miraggio è precluso.

I bandi  di mobilità  Regionali e interregionali per la fascia DS sono stati previsti solo in alcune Regioni come ad esempio la Lombardia e il Veneto, nelle Regioni del sud, il profilo Ds è sempre assente.

Una situazione di grave danno per gli infermieri che hanno ottenuto le progressioni economiche a seguito di procedure di merito, bandi interni aziendali, perché di fatto è ostacolata la loro partecipazione ai bandi di mobilità. In pratica, se con fatica e sacrificio hai raggiunto la fascia economica superiore Ds, rassegnati, sarai per sempre ostaggio della tua azienda.

Eclatante la discriminazione per il profilo di collaboratore professionale sanitario esperto: Infermiere   categoria D livello economico D super. Nell’ultimo Bando di mobilità dell’ Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani della Regione Sicilia, l’unica posizione messa a bando è per il profilo collaboratore professionale sanitario livello economico D:
Infermieri n. 43 posti

Tecnico della prevenzione n. 10 posti

Ostetrica n. 4 posti

Tecnico di laboratorio n.5 posti

Tecnico di Radiologia n. 14 posti

Collaboratore amministrativo n.2 posti

Unica eccezione e accortezza è invece riposta nel salvaguardare la mobilità delle fasce “sottostanti”. Infatti per la categoria Bs Operatore Socio Sanitario, lo stesso bando prevede la mobilità per n. 34 posti!

Il profilo “esperto” non serve? Si certo è molto richiesto e necessario in ogni azienda sanitaria….ma finché possono ottenerli a costo zero è meglio!

I colleghi che chiedono spiegazioni di questa discriminazione ai Dirigenti delle aziende sanitarie della Regione Sicilia, ottengono la seguente risposta: “i posti per infermiere esperto sono riservati al personale interno, non sono previsti negli avvisi di mobilità….”

Tradotto: la fascia superiore la valutiamo noi e te la devi guadagnare (sudare….) sul “campo”, così dopo sarai per sempre nella nostra dotazione.

Ci sarà mai fine a questo “strapotere dirigenziale” di governo delle aziende sanitarie? Intanto il NurSind lotta per contrastare queste ingerenze e abusi nell’egualità e pari opportunità per ogni lavoratore e professionista sanitario, per invertire l’assioma attualmente vigente: più meriti e più acquisisci competenze e meno diritti avrai.

Riportiamo in allegato le declaratorie sulle fasce categoria D dei precedenti contratti e quelle previste nell’ipotesi del nuovo CCNL firmato il 23 febbraio scorso da CGIL, CISL e le 2 FSI (non da Nursind!)

 

CCNL normativo 1998-2001 e CCNL economico 1998-1999

ART. 16 - Criteri e procedure per CATEGORIA D

DECLARATORIE

Appartengono a questa categoria i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti , autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell’ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale;

Appartengono altresì a questa categoria - nel livello economico D super (Ds) - i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente : autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti ; ampia discrezionalità operativa nell’ambito delle strutture operative di assegnazione; funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane; coordinamento di attività didattica ; iniziative di programmazione e proposta

PROFILI PROFESSIONALI DEL LIVELLO ECONOMICO SUPER ( Ds)

Collaboratore professionale sanitario esperto

Programma, nell’ambito dell’attività di organizzazione dei servizi sanitari - quali, ad esempio, quelli infermieristici - la migliore utilizzazione delle risorse umane in relazione agli obiettivi assegnati e verifica l’espletamento delle attività del personale medesimo. Collabora alla formulazione dei piani operativi e dei sistemi di verifica della qualità ai fini dell’ottimizzazione dei servizi sanitari. Coordina le attività didattiche tecnico-pratiche e di tirocinio, di formazione (quali, ad esempio, diploma universitario, formazione complementare, formazione continua) del personale appartenente ai profili sanitari a lui assegnate. Assume responsabilità diretta per le attività professionali cui è preposto e formula proposte operative per l’organizzazione del lavoro nell’ambito dell’attività affidatagli.

Ipotesi contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanitàTriennio 2016 – 2018     Firmato   23 febbraio 2018,art 12
Commissione paritetica per la revisione del sistema di classificazione professionale

Le parti concordano sull’opportunità di avviare il processo di innovazione del sistema di classificazione professionale del personale del Servizio Sanitario Nazionale individuando le soluzioni più idonee a garantire l’ottimale bilanciamento delle esigenze organizzative e funzionali delle Aziende ed Enti sanitari con quelle di riconoscimento e valorizzazione della professionalità dei dipendenti.

Art.15

Modifica della denominazione dei profili di “esperto”

  1. A far data dall’entrata in vigore del presente CCNL, nei profili di tutte le categorie e dei relativi livelli economici, la denominazione “esperto” viene sostituita dalla denominazione “senior”.

13. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 12, a tutto il personale appartenente al ruolo tecnico e al personale del ruolo sanitario appartenente alla categoria D, livello economico Ds, è consentita la pronta disponibilità per eccezionali esigenze di funzionalità della struttura.

Capo IV

Mobilità

Art.52
Integrazione ai criteri per la mobilità volontaria del personale

1. La mobilità volontaria tra aziende ed enti del comparto è disciplinata dall’art. 30, del d. lgs. n. 165/2001.

2. Al fine di rendere maggiormente trasparente l’istituto della mobilità volontaria, è stabilito quanto segue:

a) la mobilità avviene nel rispetto della categoria e del profilo professionale dei dipendenti in relazione al posto da coprire;

b) il bando indica procedure e criteri di valutazione;

c) la partecipazione è consentita a tutti i dipendenti in possesso dei requisiti di esperienza e competenza indicati nel bando;

d) la mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro;

e) il fascicolo personale segue il dipendente trasferito;

f) fermo restando che l’attivazione della mobilità richiede il consenso dell’ente o azienda di appartenenza, la partecipazione al bando può avvenire anche senza il preventivo assenso della stessa.

3. E’ disapplicato l’art. 19 del CCNL del 20/9/2001.

 

Ph crediti: animalmarketonline.com