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Infermieri e Mobilità. Le Aziende adottano i “Regolamenti” a dispetto della normativa. Ecco la risposta della Regione Sicilia

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 29/12/2018 vai ai commenti

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Quello delle mobilità correlata alle vicende degli infermieri prigionieri in città e regioni lontane dalle proprie, è una matassa difficile da dipanare, specie nel sud del territorio italiano, quando nella speranza di trovare la via del ritorno, ci si imbatte in una serie variegata di modalità e regolamenti, completamente scollati dalla realtà del resto del Paese.

Avevamo già ampiamente discusso, dedicando diversi articoli alla questione, su talune anomalie registrate nella terra delle contraddizioni: la Sicilia.

La maggior parte dei bandi di mobilità che provengono dalla regione siciliana, prevedono come modalità di selezione il Colloquio.

Quest’ultimo risulta essere una vera e propria prova concorsuale con relativo punteggio, per di più il candidato dovrà ottenere un punteggio minimo per ottenere il posto di mobilità.

Occorre far presente che la mobilità del personale tra Enti del SSN riguarda soggetti che già hanno sostenuto delle prove concorsuali per essere assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Anche in questo caso la normativa (art.30 del D.lgs. 165/2001) è chiara ma ancora una volta non rispettata dalle Aziende Sanitarie, ad eccezion fatta dell’ASP di Agrigento che pubblica un nuovo bando a rettifica del precedente, stabilendo l’eliminazione del colloquio previsto nell’ambito della valutazione dei candidati, specificando che tale modifica si era resa necessaria per il fatto che la procedura di mobilità è diretta nei confronti di soggetti già in possesso di requisiti professionali e di carriera, verificati in esito ad un pubblico concorso.

 

Cosa dice la normativa?

Il comma 1 dell’articolo 3 del D.lgs 165/2001 stabilisce che le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell’amministrazione di appartenenza”. E ancora: “Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere.”

La comparazione dei requisiti per attuare la selezione è unicamente rivolta a verificare i requisiti posseduti e l’attitudine allo svolgimento del ruolo senza ulteriori spazi di discrezionalità nella valutazione del candidato; cosa che un colloquio, invece, potrebbe rappresentare.

 

Al fine di riuscire ad orientarsi in questa giungla di normative non rispettate, quanto ravveduto è stato posto come quesito alla Regione Siciliana, chiedendo spiegazioni di un modus operandi non ritenuto aderente a quanto espletano le norme.

 

La risposta della Regione Sicilia

La risposta della Regione Siciliana non si è fatta attendere, lasciando l’amaro in bocca e la sensazione che tornare a casa diventi sempre più una chimera.

Infatti l’Assessorato alla Sanità ha scritto nero su bianco che sì, la Regione aderisce a quanto stabilito dal D.lgs 165/2001, ma è pur vero che le Aziende al fine di dotarsi di uno strumento necessario alle proprie esigenze funzionali, hanno disciplinato e formalizzato un proprio Regolamento, pertanto alcune aziende hanno ritenuto, vista la molteplicità di domande, che venisse effettuata una prova/colloquio in grado di permettere una valutazione atta a definire il candidato idoneo al profilo da ricoprire.

La Regione, ha quindi voluto sottolineare come la normativa possa essere “aggirata” dai “Regolamenti”, in fondo, rientra nel potere datoriale della Pubblica amministrazione, come riconosciuto dal d. lgs 502/92, verificare il possesso delle capacità professionali ricercate dall’Azienda.

Legalmente possibile? Lo è. Eticamente corretto? In merito nutriamo qualche riserva.

Non si può usare un colloquio che dovrebbe essere semmai conoscitivo e motivazionale, come criterio di selezione a lavoratori che hanno superato un concorso e sono già risultati idonei.