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Infermieri ed indennità. Come retribuire il sabato? Il caso finisce in Tribunale. La sentenza

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 01/01/2019 vai ai commenti

Contratto NazionaleLeggi e sentenze

Il tema delle indennità di turno previste dall’articolo 86 comma 3 e 4 del CCNL 2016-2018, è arrivato recentemente nelle aule di tribunale; a ricorrere in sede giudiziale, un gruppo di infermieri che chiedevano di farsi attribuire l’indennità di turno nel sesto giorno lavorato.

I fatti

Alcuni infermieri dipendenti dell’Azienda Ospedaliera Città della Salute di Torino, avevano trascinato in tribunale l’azienda, nel tentativo di farsi attribuire l’indennità di turno nel sesto giorno non lavorato, coincidente con il sabato.

I turni degli infermieri ricorrenti venivano articolati sulla base di tre turni programmati di otto ore giornaliere per cinque giorni settimanali – con conseguente prestazione, a fronte di un orario contrattuale di 36 ore, di un maggior orario di 48 minuti al giorno.

Questi ultimi, chiedevano, pertanto che la giornata del sabato (riposo compensativo non lavorato), gli fosse retribuita con inclusione dell’indennità giornaliera prevista per i lavoratori turnisti spettante per effetto dell’articolazione dell’orario di lavoro settimanale su cinque giorni lavorativi.

 

Cosa dice il CCNL 2016-2018

Art 86

  • Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49.

le indennità saranno corrisposte soltanto se:

  • nel caso dei 3 turni (M-P-N); che nell’arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovvero sia almeno pari al 20%.
  • nel caso de 2 turni (M-P); che nell’arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina e pomeriggio ovverosia almeno pari al 30%.

L’indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi.

 

Gli infermieri, in virtù dell’eccedenza di 48 minuti nell’orario giornaliero, intendevano considerare il sabato come riposo compensativo, e per tale motivo indicato come giorno in cui andava corrisposta l’indennità giornaliera.

Cos’è il riposo compensativo

Il riposo compensativo:

  • è un diritto del dipendente che lavora per 7 giorni consecutivi;
  • è una possibilità - se prevista dal CCNL - quando il dipendente lavora in un giorno festivo o in uno di riposo pur rispettando le 24 ore di stacco dopo 6 giorni continuativi di lavoro.

Art. 29 CCNL 2016/2018 Riposo settimanale

  • Il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale. Il numero dei riposi settimanali spettanti a ciascun dipendente è fissato in numero di 52 all’anno, indipendentemente dalla forma di articolazione dell’orario di lavoro. In tale numero non sono conteggiate le domeniche ricorrenti durante i periodi di assenza per motivi diversi dalle ferie.
  • Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito di norma entro la settimana successiva, in giorno concordato fra il dipendente ed il dirigente responsabile della struttura, avuto riguardo alle esigenze di servizio.
  • Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato.
  • La festività nazionale e quella del Santo Patrono coincidenti con la domenica o con il sabato per il personale con orario di lavoro articolato su cinque giorni non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazione.
  • Nei confronti dei soli dipendenti che, per assicurare il servizio prestano la loro opera durante la festività nazionale coincidente con la domenica, si applica la disposizione del comma 2.
  • L’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
  • L’attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo.

 

La decisione della Cassazione

Dalla ricostruzione dell’organizzazione del lavoro ne deriva che la giornata del sabato costituisce, di regola, una giornata “di non lavoro”. Tuttavia, se il lavoro è prestato per turni per coprire l’intero arco giornaliero nonché tutti i giorni della settimana, ben può accadere che la giornata del sabato divenga una normale giornata lavorativa feriale con conseguente spostamento della giornata “non lavorativa” ad un altro giorno della settimana.

Ai lavoratori turnisti, impegnati nella copertura delle ventiquattro ore giornaliere per tutti i giorni della settimana, deve essere accordato un giorno di riposo compensativo del maggior orario prestato che, sulla base della disciplina collettiva aziendale richiamata, ha cadenza mensile.

Questa giornata è, senza dubbio, una giornata di riposo compensativo che, tuttavia, solo occasionalmente coinciderà con il sabato.

L’orario degli infermieri ricorrenti articolato su cinque giorni settimanali fa sì che il sesto giorno sia in via generale una giornata non lavorativa (v. al riguardo l’art. 22 comma 1 in fine della L. n. 724 del 1994), mentre il settimo giorno è il giorno di riposo settimanale.

Per tanto il ricorso viene rigettato.

 

da ResponsabileCivile

 

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