Licenziamento. Legittimo quello del dipendente che si assenta dal corso di Formazione sulla sicurezza
È legittimo il licenziamento del dipendente che è ingiustificatamente assente al corso di formazione in materia di sicurezza.
A stabilirlo la Cassazione con la sentenza 07 gennaio 2019, n. 138.
I fatti
Il lavoratore, senza che ne potesse provare il motivo, si assentava, per l’appunto ingiustificatamente da un corso di formazione per la sicurezza.
L’episodio, porta ad una risoluzione del contratto e quindi al licenziamento.
Al dipendente precedentemente erano state già comminate due sanzioni disciplinari, ovvero due sospensioni dal lavoro, per aver tenuto la medesima condotta, essersi assentato dal corso di formazione.
Lo stesso, ricevuta la lettera in cui si intima il licenziamento, ricorre in tribunale.
La decisione della Cassazione
Nel caso in esame, visto le sanzioni già comminate con sospensione dal lavoro, ci si trova di fronte ad una reiterazione specifica, come precisato nella lettera di licenziamento, per assenza ingiustificata, con riferimento a due anteriori episodi, avvenuti nei due anni precedenti.
La contrattazione collettiva inerente ha distinto, pertanto, l'ipotesi della recidiva specifica, e che consente al datore di lavoro di procedere al licenziamento senza preavviso in caso di sua eventualità, da quella plurima/impropria che richiede, invece, una pregressa triplice sospensione per particolari e tipizzati illeciti disciplinari.
Pertanto, nella reiterazione specifica per assenza ingiustificata, con riferimento a due anteriori episodi, avvenuti nei due anni precedenti, in relazione ai quali erano state comminate due sospensioni dal lavoro, è impossibile ipotizzare l’applicazione di una sanzione conservativa nei confronti del lavoratore. Anche perché è evidente la grave violazione, da parte del dipendente, degli obblighi di diligenza e di fedeltà tale da ledere in via definitiva il vincolo fiduciario e da rendere proporzionata la sanzione irrogata dall’azienda.