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Patologia lombare da movimentazione pazienti. La Cassazione nega il risarcimento. Nessun nesso causale

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 11/01/2019 vai ai commenti

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“Nessun risarcimento spetta a dipendente che ha subito danni ingenti alla colonna vertebrale con lo sviluppo di patologia lombare, se non c’è nesso causale tra la malattia e la movimentazione dei pazienti non autosufficienti”.

A stabilirlo la Corte di Cassazione con la sentenza Sez. Lav., 08 gennaio 2019, n. 195

 

I fatti

La lavoratrice ricorreva nei confronti della RSA della quale era dipendente, chiedendo di essere risarcita, in quanto riteneva che il datore di lavoro si era reso responsabile della patologia degenerativa rachidea per averla adibita al sollevamento manuale dei degenti non autosufficienti presenti nell'Istituto, nonché del danno oculistico conseguente al contatto con detergenti utilizzati nell'espletamento dell'attività lavorativa e della sindrome del tunnel carpale.

 

Decisione della Cassazione

La Corte di appello ha ritenuto che le allegazioni della ricorrente escludessero il nesso causale tra le mansioni e la patologia; ha infatti osservato che era trascorso del tempo (alcuni anni) tra il momento del mutamento delle mansioni con il passaggio ad una movimentazione solo occasionale dei pazienti non autosufficienti (anno 1988) e riscontro della patologia lombare (1991) per cui erano carenti le allegazioni (di merito) per ritenere sussistente tale nesso.

Ha poi ritenuto che la genericità delle allegazioni circa l'asserita insalubrità dell'ambiente lavorativo e circa l'uso dei detergenti non consentiva di ritenere sussistente il nesso causale tra mansioni e la patologia oculare. Ha pure ritenuto ugualmente carenti le indicazioni offerte in ordine alla ripetitività delle mansioni per ritenere riconducibile ad esse la sindrome del tunnel carpale.