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Cartella sanitaria del lavoratore. Tutto quello che c’è da sapere

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 02/02/2019 vai ai commenti

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Per il principio della tutela e della sicurezza del lavoratore normati dal TU- dlgs n.81/08, ogni lavoratore ha una cartella sanitaria che lo riguarda.

Per ogni lavoratore viene istituita, e periodicamente aggiornata, una cartella sanitaria che riporta il giudizio di idoneità di ciascun lavoratore, le sue condizioni psicofisiche, i risultati degli accertamenti strumentali, dilaboratorio e specialistici, eventuali livelli di esposizione a rischi specifici.

Può essere conservata su formato cartaceo o informatizzato.

La Cartella Sanitaria e di Rischio:

  1. deve essere istituita e aggiornata periodicamente dal medico competente per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria (art. 25, comma 1, lettera c);
  2. deve essere custodita sotto la responsabilità del medico competente con salvaguardia del segreto professionale (art. 25, comma 1, lettera c)
  3. nel caso di aziende con più di 15 dipendenti il luogo di custodia delle cartelle sanitarie deve essere concordato con il datore di lavoro (art. 25, comma 1, lettera c)
  4. deve essere firmata sul frontespizio dal datore di lavoro
  5. deve essere firmata dal lavoratore per presa visione dei dati anamnestici e clinici e del giudizio di idoneità alla mansione, delle informazioni relative alle modalità di conservazione della stessa o di eventuali accertamenti sanitari cui il lavoratore deve sottoporsi anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa su richiesta deve esserne fornita copia al lavoratore
  6. in caso di cessazione dell’attività dell’azienda o di risoluzione del rapporto di lavoro deve essere consegnata la documentazione sanitaria dal medico competente al lavoratore, che firmerà per ricevuta (art. 25, comma 1, lettera e);
  7. in caso di cessazione dell’incarico il medico competente deve consegnare la documentazione sanitaria in suo possesso, sempre con salvaguardia del segreto professionale, al datore di lavoro, che firmerà per ricevuta (art. 25, comma 1, lettera d).

Nelle aziende in cui vi è rischio di esposizione ad agenti pericolosi cancerogeni, mutageni o biologici (gr. III e IV) la normativa vigente prevede l’obbligo per il datore di lavoro di istituire ed aggiornare un registro dei lavoratori esposti.

Nel caso di lavoratori esposti tali agenti, alla cessazione del rapporto di lavoro o dell’attività dell’azienda, il datore di lavoro invia all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro - ISPESL - la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro dei lavoratori esposti, sempre con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso (per l’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni secondo le modalità contenute nel D.M. 155/07).

 

Cosa contiene la cartella sanitaria

Essa deve contenere almeno il contenuto minimo previsto dall’All. 3A del D.Lgs. 81/08 e quindi:

  • Anagrafica del lavoratore: Cognome e Nome Sesso Luogo di nascita Data di nascita Domicilio1 Nazionalità Codice Fiscale
  • Dati relativi all’azienda: Ragione Sociale o codice conto (nel caso di natanti) Unità Produttiva sede di lavoro / numero certificato unità navale Indirizzo Unità produttiva Attività svolta
  • Visita preventiva
  • Reparto e mansione specifica di destinazione
  • Fattori di rischio
  • Anamnesi lavorativa
  • Anamnesi familiare
  • Anamnesi fisiologica
  • Anamnesi patologica remota
  • Anamnesi patologica prossima
  • Programma di sorveglianza sanitaria (protocollo sanitario)
  • Esame obiettivo (con particolare riferimento agli organi bersaglio)
  • Accertamenti integrativi
  • Eventuali provvedimenti del medico competente
  • Giudizio di idoneità alla mansione specifica
  • Scadenza visita medica successiva
  • Data firma del medico competente
  • Visite successive
  • Reparto e mansione specifica
  • Fattori di rischio (se diversi o variati rispetto ai precedenti controlli1)
  • Raccordo anamnestico
  • Variazioni del programma di sorveglianza sanitaria
  • Esame obiettivo (con particolare riferimento agli organi bersaglio)
  • Accertamenti integrativi
  • Eventuali provvedimenti del medico competente
  • Giudizio di idoneità alla mansione specifica
  • Scadenza visita medica successiva
  • Data firma del medico competente

Deve quindi contenere i fattori di rischio lavorativi per i quali è attivata la sorveglianza sanitaria (meglio ancora specificare anche i livelli di rischio) e l’esame obiettivo: ciò significa che occorre visitare il lavoratore. Occorre inoltre elencare gli accertamenti eseguiti riportando in forma sintetica i risultati e allegando alla cartella i relativi referti.

 

Esito della visita medica trascritto sulla cartella sanitaria

 

  • Idoneità
  • Idoneità parziale, temporale o permanente con prescrizioni o limitazioni
  • Inidoneità temporanea con prescrizione dei limiti temporali di validità
  • Inidoneità permanente.

 

fonte normativa

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali