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Congedo per Donne vittime di violenza. On line la domanda. A chi è riservata e come presentarla

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 05/02/2019 vai ai commenti

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Con la circolare 25 gennaio 2019, n. 3, l’Inps specifica cos’è il congedo per donne vittime di violenza, a chi è destinato e come richiederlo.

Il congedo indennizzato per le donne vittime di violenza di genere è un congedo retribuito che può essere utilizzato esclusivamente dalle lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, per un periodo massimo di tre mesi (equivalenti a 90 giornate di prevista attività lavorativa) fruibili nell’arco temporale di tre anni.

Questo congedo spetta alle lavoratrici:

  • dipendenti a tempo determinato e indeterminato del settore pubblico e privato;
  • autonome;
  • autonome dello spettacolo;
  • agricole;
  • stagionali;
  • domestiche.

 

Cosa prevede il CCNL 2016/218

L’articolo 39 del CCNL 2016/2018 norma il Congedo retribuito per donne vittime di violenza.

  1. La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n. 80/2015, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di 90 giorni lavorativi, da fruire nell’arco temporale di tre anni decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.
  2. Salvo i casi di oggettiva impossibilità, la dipendente che intenda fruire del congedo in parola è tenuta a farne richiesta scritta al datore di lavoro- corredata della certificazione attestante l’inserimento nel percorso di protezione di cui al comma 1 - con un preavviso non inferiore a sette giorni di calendario e con l’indicazione dell’inizio e della fine del relativo periodo .
  3. Il trattamento economico spettante alla lavoratrice è quello previsto per il congedo di maternità, dall’art. 45 (Congedi dei genitori).
  4. Il periodo di cui ai commi precedenti è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie e è utile ai fini della tredicesima mensilità.
  5. La lavoratrice può scegliere di fruire del congedo su base oraria o giornaliera nell’ambito dell’arco temporale di cui al comma 1. La fruizione su base oraria avviene in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del mese immediatamente precedente a quello in cui ha inizio il congedo.
  6. La dipendente ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, secondo quanto previsto dall’art. 61 (Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale). Il rapporto a tempo parziale viene trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno, a richiesta della lavoratrice.
  7. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione di cui al comma 1, può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'Azienda o Ente di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l'Azienda o Ente di appartenenza dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua categoria.
  8. I congedi di cui al presente articolo possono essere cumulati con l’aspettativa per motivi personali o di famiglia di cui all’art. 12, comma 1, del CCNL del 20/9/2001(Aspettativa) per un periodo di ulteriori trenta giorni. Le Aziende ed Enti, ove non ostino specifiche esigenze di servizio, agevolano la concessione dell’aspettativa, anche in deroga alle previsioni del comma 2 del medesimo art.12.
  9. La dipendente, al termine del percorso di protezione e dopo il rientro al lavoro, può chiedere di essere esonerata dai turni disagiati, per un periodo di un anno.

 

Come presentare la domanda

La presentazione della domanda in modalità telematica e la trasmissione della eventuale documentazione prevista rappresentano il primo atto per l’avvio dell’attività amministrativa finalizzata al riconoscimento della prestazione.

La domanda telematica, e l’eventuale istanza di riesame, devono essere presentate dall’interessata attraverso i seguenti canali offerti dall’Istituto (cfr. la circolare n. 45/2012):

 

  • WEB – tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito Internet dell’Istituto attraverso il seguente percorso: “Tutti i servizi” > “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” > “Indennità a titolo di congedo per lavoratrici vittime di violenza di genere”. Tale servizio è accessibile direttamente dal cittadino munito di PIN dispositivo, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
  • Contact Center Multicanale – al numero 803.164 (riservato all’utenza che chiama da telefono fisso) o al numero 06164164 (abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari con tariffazione a carico dell’utente);
  • Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. Si rammenta che tale canale di presentazione delle domande non richiede il possesso del PIN.

 

 

Una volta compilata la domanda, il sistema produrrà, in automatico, la ricevuta di presentazione della stessa contenente il numero di protocollo in entrata e il rispettivo modello precompilato con i dati inseriti.

Fermo restando quanto disposto dalla citata circolare n. 65/2016 in merito alla consegna, in plico chiuso e separato dall’istanza di richiesta della prestazione, della certificazione medico/amministrativa relativa all’abilitazione all’accesso ed alla effettiva fruizione del percorso di protezione nelle giornate di congedo, il sistema consente di allegare in formato elettronico ogni ulteriore necessaria documentazione (ad esempio, il mod. “SR 163”, da utilizzare in caso di opzione per la modalità di pagamento con accredito su un conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata dotata di IBAN).

Con successivo messaggio saranno fornite alle Strutture territoriali competenti alla trattazione delle istanze in commento le opportune istruzioni amministrative e indicazioni procedurali.

 

Periodo transitorio

Nella prima fase di attuazione del processo di telematizzazione è previsto un periodo transitorio fino al 31 marzo 2019, durante il quale tali domande potranno essere presentate sia attraverso la consueta modalità, in formato cartaceo, sia nella modalità telematica. Al termine di tale periodo transitorio, e quindi a decorrere dal 1° aprile 2019, l’impiego del canale telematico diventerà esclusivo.